AGGIORNAMENTO GPS: INSERIMENTO GRADUATORIA DI SOSTEGNO E VALUTAZIONE TITOLO DI LAUREA COME PUNTEGGIO AGGIUNTIVO

Come è noto per accedere alla graduatoria di SOSTEGNO di prima fascia (per le scuole di ogni ordine e grado) occorre essere in possesso del titolo di specializzazione di sostegno.

Tale titolo, così come recita la tabella di valutazione dei titoli – TABELLA A7 – è titolo che viene valutato ai fini dell’accesso alla predetta graduatoria

Ciò posto, ci si pone la questione relativa alla valutazione della  laurea (magistrale/specialistica/vecchio ordinamento) attraverso cui si accede, viceversa, alla graduatoria per posto comune/curriculare e si è avuto accesso al percorso di specializzazione presso le Università

Ci si è chiesto, a questo punto se, atteso che il titolo di accesso risulta essere, per la graduatoria di sostegno, la specializzazione per detta tipologia di posto, per coloro che sono in possesso del titolo di laurea, utilizzato per  il solo accesso a posto curriculare, possono o meno chiedere l’attribuzione  del punteggio aggiuntivo nella graduatoria di sostegno  del predetto titolo di laurea.

Tutto quanto sopra premesso, la situazione ci porta a specificare:

a) per il titolo di sostegno vengono attribuiti da 8 a 24 punti in base al voto del titolo di specializzazione sul sostegno. Vengono poi attribuiti ulteriori 12 punti per i percorsi di specializzazione di cui all’articolo 13 del DM 249/2010 o ad analoghi titoli conseguiti all’estero con ammissione selettiva e a numero programmato, sono attribuiti ulteriori punti (voce A.2).

b)  la tabella 7 al punto B.2 prevede la valutazione del Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di II livello, che non costituisca titolo di accesso al punto A.1 o all’abilitazione di cui al punto B.1 o non costituisca esso stesso percorso di abilitazione ai sensi del punto B.1, per ciascun titolo.

c) La tabella titoli, quindi, prevede chiaramente che si valutino solo lauree (magistrali, specialistiche, vecchio ordinamento, diplomi accademici di II livello) che non hanno costituito  titolo di accesso ai percorsi di specializzazione (A.1) oppure ai percorsi di abilitazione (B.1). Pertanto, la laurea che ha dato accesso ai percorsi di specializzazione non sarebbe valutabile. 

Si precisa, quindi, a maggiore chiarimento  di quanto sopra detto, che i docenti che hanno avuto accesso al TFA SOSTEGNO – percorsi di specializzazione delle università- in quanto in possesso del titolo di laurea- non potrebbero chiedere l’attribuzione di punteggio aggiuntivo per la laurea proprio perchè tale titolo, pur non essendo richiesto per accedere alla graduatoria di sostegno, ha costituito titolo per accedere ai percorsi di specializzazione per conseguire il titolo.

Vi sono dei casi, però, in cui dei docenti in possesso del diploma di secondo grado che consente l’accesso a graduatorie di ITP- insegnante tecnico pratico- hanno utilizzato tale titolo per accedere ai percorsi di specializzazione per il sostegno, utilizzando, ove in possesso di laurea, tale ultimo titolo come titolo aggiuntivo valutabile nella graduatoria formata dalle università per determinare la posizione in graduatoria per accedere al TFA SOSTEGNO.

In tal modo, detti docenti, proprio perchè hanno avuto l’accesso ai percorsi di specializzazione con il diploma possono legittimamente, in sede di presentazione della domanda di aggiornamento delle GPS, chiedere la valutazione della laurea come titolo aggiuntivo. 

Ovviamente, in questo caso si assisterebbe ad una  situazione in cui alcuni docenti in possesso di laurea magistrale non hanno potuto dichiararla come titolo aggiuntivo nelle GPS in quanto hanno avuto accesso al TFA con detta laurea mentre altri hanno potuto inserirla poiché hanno avuto accesso al TFA con il Diploma ITP.  Da non sottovalutare, inoltre, che le scuole che valutano le domande di GPS non possono sapere come il docente hanno avuto accesso al TFA per cui sono costrette, nel caso sopra richiamato, a valutare la laurea ove l’interessato dimostri di aver avuto accesso al TFA con il diploma (è sufficiente che l’aspirante dimostri di chiedere l’accesso in GPS a graduatorie di ITP). 

Il Ministero, chiamato in causa per questa vicenda, in modo tardivo, starebbe per emanare un chiarimento mediante una FAQ nella quale preciserebbe che, tenuto conto di quanto indicato al  punto A.1 della tabella A7, cioè il fatto che per accedere alla graduatoria di sostegno è richiesto  come unico requisito  il titolo di specializzazione, tutti coloro i quali sono in possesso di laurea possono dichiarare tale titolo come titolo ulteriore (voce B.2), a prescindere se TALE TITOLO ABBIA COSTITUTITO TITOLO DI ACCESSO AI PERCORSI DI SPECIALIZZAZIONE SUL SOSTEGNO

In questo modo tutti coloro che hanno una laurea (indipendentemente se sia stata utilizzata o meno come titolo di accesso al TFA) potranno dichiararla nella sezione B

Nelle more, a prescindere, se il chiarimento o meno del Ministero venga ufficializzato, invitiamo i laureati che accedono alla prima fascia di sostegno e sono in possesso del titolo di laurea di indicarlo nella TAB 7 al punto B2 come titolo aggiuntivo di laurea.

I docenti che hanno già prodotto domanda, possono annullare l’invio, apportare la rettifica, e procedere al nuovo inoltro della domanda.