A.S. 2024/2025-TERMINE DELLE LEZIONI E IMPEGNI DEI DOCENTI-QUALI OBBLIGHI ?

L’a.s. 2024/2025 con il 7 giugno 2025 ha definitivamente chiuso “i battenti” del termine delle lezioni per cui, come ogni anno, si presenta l’annosa questione degli obblighi che incombono sui docenti nei giorni successivi.

In altre occasioni, ci siamo già interessati di questa problematica che vede comportamenti difformi da parte delle scuole (leggasi dirigenti scolastici)

Ciò detto, ci preme sottolineare che i docenti con supplenza annuale al 30 giugno 2025 se non hanno prodotto domanda di ferie nei periodi precedenti di sospensione delle lezioni (leggasi per esempio natale, pasqua, etc) sono obbligati a chiedere entro la predetta data del 30 giugno  il periodo di ferie (o parte dei periodi restanti se si sono usufruiti di giorni di ferie durante l’anno scolastico).

Fatta la necessaria premessa, quei  docenti che non risultano impegnati negli esami di Stato, dovranno continuare a recarsi a scuola  sper partecipare agli  scrutini e svolgere quelle attività funzionali previste e deliberate dal Collegio dei docenti nel piano annuale delle attività, sempre però, si badi, nel limite delle 40+40 ore complessive.

In defintiva, allora i dirigenti scolastici non possono  obbligare i docenti alla permanenza a scuola per l’intero o parziale orario di servizio settimanale.

Quanto detto, trova specifica disciplina proprio nel CCNL 2019/21-art.43 comma 4  del comparto scuola (quindi non è una libera interpretazione) laddove è previsto  che gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento ed è disciplinato nel piano annuale delle attività deliberato dal Collegio dei docenti.

Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, appare evidente, per precisa norma contrattuale, è oggetto di specifica  delibera e rientra nelle  competenze del collegio dei docenti,  nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze.

Il comma 5 sempre dell’ART.43,  fa espresso riferimento all’orario di servizio dei docenti durante il periodo delle lezioni e nei commi successivi si specifica anche la normativa riferita ai posti di potenziamento e allo svolgimento delle attività organizzative della scuola.

Infatti, nella normativa contrattuale è scritto: “In coerenza con il calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali”.

Se così è, ed è così, non può, il dirigente scolastico, una volta terminate le lezioni, chiedere al docente di svolgere lo stesso orario che, invece, è destinato alle sole ore di lezioni.

Legittimamente, invece, vi è l’obbligo, ove nell’ambito del  piano delle attività funzionali all’insegnamento, deliberato ad inizio anno dal Collegio docenti, fosse stato previsto l’espletamento di un corso di formazione o delle attività collegiali rientranti nei doveri contrattuali del docente, queste sarebbereo obbligatorie e il loro svolgimento pienamente legittimo.

In buona sostanza con le norme attuali, nessun dirigente scolastico può obbligare gli insegnanti al rispetto del proprio orario servizio dal termine delle lezioni fino al 30 giugno o fino all’entrata in ferie del docente.

A dire il vero, spesso vi è confusione anche sulle 40 + 40 ore, in particolare quali attività rientrano in tale monte ore

Orbene, Le ore complessive da dedicare alle attività di carattere collegiale sono:
– 40 ore per la partecipazione al collegio docenti e sue articolazioni, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle
attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative;
– altre 40 per la partecipazione ai consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli incontri “dipartimenti” rientrano nelle 40 ore dei collegi dei docenti

Anche gli  incontri scuola-famiglia rientrano nelle 40 ore da dedicare ai collegi dei docenti

Se il collegio dei docenti (cui compete la deliberazione del piano delle attività) ha deliberato lo svolgimento, nel corso dell’anno scolastico, di alcuni incontri di ricevimento collettivo dei genitori (cosiddetti incontri scuola-famiglia), tali ore vanno imputate al monte ore (fino a 40 annue) dedicato ai collegi dei docenti. Pertanto, nel momento in cui si calendarizzano colloqui periodici con le famiglie per informarle sull’andamento delle attività didattiche, essi in quanto collegiali e programmati, e quindi non più individuali, rientrano chiaramente tra le attività collegiali.

Per quanto riguarda i  corsi obbligatori sulla sicurezza è bene evidenziare che l’art. 37 comma 12 del D.Lgs. n. 81/2008 dispone che la formazione deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri a carico dei lavoratori. I corsi sono obbligatori solo se svolti durante l’orario di servizio, altrimenti le ore impegnate dal personale docente devono rientrare nelle 40 + 40 ore delle attività funzionali all’insegnamento di cui all’art. 29 del CCNL/2007.

Così posta la questione, è di tutta evidenza che le uniche prestazioni che possono essere richieste prima che inizino le lezioni o comunque
nel periodo di sospensione delle stesse o quando queste sono terminate, sono esclusivamente le attività funzionali all’insegnamento relative a scrutini ed esami, riunioni di collegio docenti e consigli di classe, ma solo se programmate, cioè comprese nel piano approvato dal collegio a inizio d’anno, e nella quantità fissata dal CCNL/2007.

I docenti, dunque, nel periodo in cui non vi è lezione (dal 1 settembre all’inizio della scuola e dal termine delle lezioni al 30/6) ed escludendo ciò che prevede il Piano delle attività, non possono essere obbligati (neanche con un ordine di servizio):
Alla presenza a scuola secondo il loro normale orario d’insegnamento;
– A recarsi tutte le mattine a scuola per firmare il registro delle presenze;
– Ad attività di riordino della biblioteca o altre attività normalmente “estranee” all’insegnamento;
– Ad adempiere a qualsiasi attività prevista in un “elenco” di impegni stilato autonomamente dal Dirigente e non previsto nel Piano delle attività.

E ciò vale per qualsiasi ordine di scuola a lezioni terminate, l’unica eccezione, ribadiamo,  è per i docenti di II grado non impegnati negli esami per i quali è previsto di rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.

Un quesito che viene spesso rivolto è quello che ci perviene da docenti impegnati in più scuole. Al rigardo precisiamo che per chi è in servizio in più scuole le 40 + 40 ore devono essere proporzionate I docenti in servizio in più scuole devono garantire una presenza agli incontri collegiali programmati dal collegio dei docenti (40 + 40 ore) proporzionale al loro orario in ciascuna scuola, altrimenti gli obblighi conseguenti verrebbero raddoppiati.

Altra questione: il dirigente impone al docente, che pure ha terminato le 40+40 ore di attività funzionali, di recarsi a scuola per partecipare a un corso di formazione anche nell’ipotesi che sia stato deliberato dal Collegio dei docenti

La risposta è solo una: a Qualora il docente venga a superare il tetto delle 40 ore, ha titolo o al pagamento delle ore aggiuntive nella misura stabilita dalla tabella 5 allegata al contratto stesso o all’esonero dalla partecipazione.