GPS 2026: COSA SUCCEDE DOPO LA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INSERIMENTO IN GRADUATORIA?

Il 16 MARZO, con un finale al cardiopalma per il blocco del sito ministeriale, è scaduto il termine per la presentazione della domanda di inserimento nelle GPS valide per il biennio 2026/2028. 

Al termine della procedura, in molti sussistono dubbi circa l’eventualità di errori o mancato inserimento titoli ovvero presenza nel sistema informativo che, seppur già decurtati dalle scuole in fase di controllo del punteggio e titoli al momento del conferimento della nomina come supplente, non è stato possibile cancellare. 

Ci riferiamo in particolare ad eventuali titoli CLIL rilasciati, a seguito, fra l’altro, della tardiva e alquanto dubbia decisione del Ministero dell’Università, da Scuole di Mediazione Linguistica o altre strutture ed organizzazioni, oppure di titoli inseriti due volte (vedi titolo di laurea magistrale e laurea triennale attinenente alla stessa laurea)

In merito a tale situazione, riteniamo che sia assolutamente necessario fare una urgente segnalazione all’Ufficio Scolastio Provjnciale al cui territorio afferisce l’istanza di inclusione in graduatoria, chiedendo, in maniera chiara e dettagliata, l’eliminazione del titolo inserito o presente in graduatoria che non è stato possibile modificare.  SI ALLEGA FAC SIMILE DELLA COMUNICAZIONE SEGNALAZIONE

Si sottolinea anche la possibilità, per chi ha prodotto domanda, di verificare, cosa che abbbiamo già raccomandato di fare con precedenti comunicati, il punteggio provvisorio sviluppato dal sistema informativo del MIM, accedendo alla domanda e cliccando in basso la voce che consente l’accesso al riepilogo del punteggio. 

In ogni caso, appare evidente che se non si è inserito un titolo non è possibile richiedere all’UST la rettifica della domanda in quanto il termine di dichiarazione dei titoli è scaduto, mentre cosa diversa è segnalare, oltre a quanto detto sopra, anche eventuali altri errori materiali commessi.

Vogliamo riferirici, per esempio, una errata indicazione, in più o in meno di servizio prestati, errori nella indicazione della data di conseguimento dei titoli culturali, ovvero altre situazioni sanabili con una tempestiva comunicazione.

L’effettuazione degli adempimenti sopra espressi, potrebbe evitare il conferimento di nomine che, al momento del controllo da parte delle scuole che conferiscono l’incarico, sarebbero oggetto di annullamento della suppleza perchè effettuata sulla base di titoli non validi o non correttamente espressi.

Questa situazione è particolarmente grave laddove non si tratti di nomine conferite da graduatorie di istituto ma da graduatorie provinciali, in quanto ben difficilmente l’UST competente, una volta ricevuto dalla scuola nella quale il docente è stato nominato, decreto di rettifica, quasi mai, poi, procede al rifacimento di tutte le nomine già conferite. 

In conclusione, vogliamo anche chiarire, ancora una volta, che le domande non sono valutate nè dall’UST competente nè tanto meno dalle scuole polo che, dal loro canto, confermano e validano le domande e i titoli espressi. Il controllo viene esercitato solo dopo il conferimento di eventuale nomina temporanea o annuale. 

Non da meno, ci sembra anche opportuno sottolineare come le scuole che conferiscono supplenze temporanee ovvero presso cui è stato assegnato docente con incarico annuale, devono tener conto del decreto di convalida dei titoli già eventualmente effettuato da altra scuola per eventuale supplenza conferita negli anni decorsi, e non bisogna procedere a nuova rivalutazione di tutta la domanda e dei titoli prodotti, ma solo di quelli aggiunti successivamente alla verifica del punteggio degli anni decorsi. 

E’ oppportuno, quindi, che i docenti si rechino a scuola, all’atto della nomina, con copia del provvedimento di convalida ovvero di rettifica del punteggio da parte delle precedenti istituzioni scolastiche