EFFETTI SULLA PENSIONE DEGLI AUMENTI CONTRATTUALI RELATIVI AL CCNL 2022/2024: COSA C’E’ DA SAPERE

Con la firma del CCNL Istruzione e Ricerca 2022-2024 scattano  gli aumenti stipendiali per il personale della scuola e il pagamento degli arretrati.

Le nuove misure incidono direttamente sul cedolino di docenti e ATA, con decorrenza economica dal 1° gennaio 2024.

Mentre si spera che a giorni vengano messi in pagamento gli arretrati conseguenti alla sottoscrizione di tale rinnovo contrattuale, il personale docente ed ata cessato dal servizio negli anni 2022/2023/2024, si chiede se avrà diritto a tali aumenti. sia sul piano economico che sul trattamento pensionistico.

Sull’argomento, visto il diffondersi di voci contrastanti, riteniamo utile fare alcune precisazioni. 

A chiarimento di tante errate interpretazioni, facciamo innanzi tutto presente che il CCNL concerne il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2024 sia per la parte giuridica che per la parte economica (art.2 del citato CCNL)

L’incremento economico tabellare previsto dal CCNL è stato, nonostante la decorrenza sia dal 1.1.2022, stabilito con effetto 1.1.2024 e 1.1.2025 (quindi scaglionato con due diverse decorrenze)

In conseguenza, resta da stabilire cosa spetti al personale della scuola in servizio nell’anno 2022/2023 che, sotto l’aspetto giuridico, è ricompreso nel predetto contratto, ma non ha diritto agli arretrati.

In sostanza, allora, possiamo dire che:

PERSONALE DOCENTE ED ATA CESSATO NEGLI ANNI 2022 E 2023 

  • non ha diritto ad alcun arretrato sullo stipendio
  • ha diritto alla rivalutazione della pensione sulla base degli aumenti retributivi previsti per l’anno 2024 e 2025 (lo sforamento al 2025 è solo ai fini del posticipo dell’aumento tabellare che comunque afferisce all’anno 2024 e non riguarda, pertanto, il nuovo contratto da sottoscrivere che avrà decorrenza 2025/2027)
  • non ha diritto alla rideterminazione del TFR o TFS in quanto il calcolo delle predette indennità si effettua sulla base di quanto effettivamente percepito alla data di cessazione (al 1.1.2024 i cessati negli anni 2022/2023 non erano in godimento effettivo degli aumenti contrattuali)

PERSONALE DOCENTE ED ATA CESSATO NEGLI ANNI 2024 E 2025

  • ha diritto agli arretrati sullo stipendio relativamente ai predetti anni
  • ha diritto alla rivalutazione della pensione sulla base degli interi aumenti riferiti agli anni 2024 e 2025
  • ha diritto alla determinazione del calcolo TFR o TFS solo per lo stipendio rideterminato  comprensivo dell’aumento del 2024 (per i cessati 2024) e dell’intero aumento contrattuale (2024 e 2025)  per i cessati 2025.   

Ovviamente, per i pensionati 2022/2023/2024/2025 la rideterminazione del trattamento pensionistico e TFR/TFS avverrà subordinatamente all’emissione del provvedimento di inquadramento nel nuovo CCNL da parte della scuola. Tale adempimento le scuole potranno  effettuarlo solo allorquando il MIM predisporrà la funzione informatizzata al SIDI. 

Ove dovesse persistere eventuale inadempienza questa O.S. predisporrà atto di diffida da produrre a scuola. 

PENSIONATI-ARRETRATI CONTRATTO