PERMESSI PER LEGGE 104: DOPO LA LEGGE FINANZIARIA 2026 PIU’ CONTROLLI DA PARTE DELLA P.A. E DELLE SCUOLE

Si intende richiamare l’attenzione del personale della scuola relativamente a quanto disposto ed innovato dalla recente legge finanziaria 2026 in materia di controlli per i permessi ex legge 104-

Infatti i commi 723 e 724 della Legge di Bilancio 2026, prevedono nuovi accertamenti a carico del personale della scuola per quanto attiene sia ai permessi che congedi legati alla Legge 104/1992 

In questo senso, il Dirigente Scolastico può,  “sua sponte” , chiedere all’INPS se sussistono ancora i requisiti sanitari atti a giustificare la permanenza dello stato di invalidità (art.3 commi 2,3 e 6  legge 104) in ragione del quale il dipendente usufruisce di particolari agevolazioni sul posto di lavoro. 

Tale accertamento, allora, può essere disposto sia nei confronti dello stesso dipendente, che usufruisce dei permessi per una propria condizione di disabilità, sia nei confronti del  familiare o altro soggetto assistito.

Certamente occorre rilevare che la richiesta di tali accertamenti comporta spese a carico della scuola per cui non si “prevede un utilizzo smisurato ovvero a carattere persecutorio” perchè ciò potrebbe anche comportare, vista la spesa sostentua, anche un eventuale danno erariale per la “pedissequa ed ingiustificata richiesta di accertamenti”. 

Ad oggi ancora non sono state emanate direttive da parte del Ministero del Lavoro atte a disciplinare le modalità di richiesta da parte delle scuole (ma in generale di tutte le P.A.) all’INPS.

Le scuole, inoltre, hanno un ulteriore obbligo da adempiere e cioè la trasmissione di ogni informazione sui permessi e congedi fruiti dai dipendenti.

In particolare, dovranno essere comunicati i dati relativi a:

  • permessi ex art. 33 della Legge 104/1992;
  • congedi straordinari ex art. 42, commi 5 e seguenti, del d.lgs. 151/2001;
  • congedi parentali di cui agli articoli 32 e 33 del d.lgs. 151/2001;
  • congedi e tutele previste dall’art. 8, commi 4-7, della Legge n. 81/2017, anche per lavoratori iscritti alla Gestione separata, ove applicabile.
  • l’identificazione del  soggetto per il quale il permesso o il congedo è riconosciuto (cosiddetto dante causa), ovvero: la persona con disabilità grave assistita o il minore per il quale si fruiscono i congedi parentali.

Con tale previsione, il Governo ha voluto rafforzare i controlli ex post sulla legittimità della fruizione dei permessi, garantire una maggiore trasparenza nell’utilizzo degli istituti di tutela, assicurare un uso corretto e sostenibile delle risorse pubbliche, prevenire abusi, senza incidere sui diritti sostanziali dei lavoratori aventi titolo.