IL TITOLO DI SOSTEGNO CONSEGUITO IN SPAGNA E’ VALIDO ANCHE IN ITALIA: COSA HA DETTO LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA- RIVOLGITI PRESSO LA NOSTRA SEDE PER MAGGIORI INFORMAZIONI ED ASSISTENZA

DOPO MOLTI DUBBI CIRCA LA VALIDITA’
DEL TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE DI SOSTEGNO CONSEGUITO IN SPAGNA,
LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA FORNISCE ADEGUATI CHIARIMENTI
In questi anni molti ci hanno chiesto se il diploma di specializzazione per il sostegno conseguito in Spagna fosse valido anche in Italia. A questa domanda ci siamo sempre permessi di  richiamare l’attenzione  degli interessati sull’accertamento della validità di tale titolo in Italia.
Dopo alcuni anni, sembra che oggi, in ragione sia delle direttive europee che di numerose  sentenze del Consiglio di Stato ( n. 6/2024  e successive) si possa affermaew l’equivalenza al TFA spagnolo a quello italiano, permettendo l’inserimento in graduatoria e il conseguimento delle supplenze e immissioni in ruolo
Infatti, la recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 20 novembre 2025 (cause riunite C-340/24 e C-442/24), pur avendo suscitato interrogativi sulla validità dei titoli di specializzazione, ha comunque chiariato il perimetro dell’equivalenza del titolo.
Dalla lettura della sentenza emerge un preciso obbligo per il MIM di effettuare  una valutazione comparativa sulla sostanza del percorso formativo del titolo conseguito in Spagna.
Ciò, pertanto, sancisce un baluardo ineludibile per il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM).
La questione dell’equivalenza del titolo si è sempre retta sulla differenza esistente tra il  “Master Universitario in Educazione Speciale” conseguito in Spagna, che vanta l’approvazione dell’ANECA, rispetto ad altri titoli spagnoli definiti “titolo proprio” che risulterebbero non essere un titolo ufficiale riconosciuto dallo Stato spagnolo per cui, in conseguenza, non potebbero essere considerati validi ai fini del riconoscimento in Italia.
Il master, ha sempre sostenuto il MIM, a differenza dei “titulos propios” ha una durata di 12 mesi, si svolge in lingua spagno e richiede lezioni asincrone, per cui è chiara l’equivalenza in Italia.  Al contrario, ha sostenuto il MIM, i “títulos propios”, non sono riconosciuti in Spagna e hanno una durata che varia da 4 a 6 mesi.
La Corte Europea (Ottava Sezione), facendo riferimento agli articoli 45 o 49 TFUE (Libera circolazione), ha dichiarato che tali articoli non impongono allo Stato membro ospitante (l’Italia) di non prendere in considerazione un titolo di formazione conseguito in un altro Stato membro che non sia legalmente riconosciuto e che sia privo di carattere ufficiale in tale Stato.
Da una prima lettura e tenore della sentenza, tutto lascerebbe pensare che soli i Master (di cui sopra si è detto) possano essere riconosciuti in Italia quali titoli equivalenti a quello italiano. 
Ma, ciò, sostanzialmente, è vero solo in parte, perchè la sentenza europea comunque non ha assolutamente autorizzato il MIM a comunicare aprioristicamente il diniego al riconoscimento degli altri titoli tipo i ” titulos propios”
Al contrario, la pronuncia, letta nel contesto del Diritto dell’Unione e della giurisprudenza italiana, ribadisce la distinzione tra:
  1. PRINCIPIO DELL’AUTOMATISMO (Direttiva 2005/36/CE):  In ragione del quale si stabilisce che il titolo sia abilitante nello Stato d’origine per ottenere il riconoscimento negli altri stati europei. Questo automatismo è stato escluso per i “titoli propri” spagnoli.

MA NELLO STESSO TEMPO IMPONE ANCHE: 

  1. CHE IL MIM PROCEDA A UNA VALUTAZIONE COMPARATIVA (Articoli 45 e 49 TFUE) in ragione della quale, in situazioni che non ricadono nella Direttiva 2005/36/CE, le autorità nazionali debbano prendare in considerazione l’insieme dei diplomi, certificati e altri titoli, nonché l’esperienza pertinente dell’interessato, procedendo a un confronto con le conoscenze e le qualifiche richieste dalla normativa nazionale.

La stessa Corte ha specificato che lo Stato europeo resta libero, se del caso, di tener conto di un siffatto titolo (non ufficiale) nell’ambito della procedura di valutazione comparativa.

A supportare tale orientamento sono intervenute anche:

  • Le Adunanze Plenarie del Consiglio di Stato (2022): Le decisioni n. 21 e 22 del dicembre 2022 che hanno stabilito che, anche in assenza dei documenti previsti dall’Articolo 13 della Direttiva 2005/36/CE, è necessaria una verifica in concreto delle competenze professionali acquisite e della loro idoneità alla professione regolamentata. Non può essere esclusa la valutazione per titoli considerati “assimilati” ai sensi dell’Articolo 12 della Direttiva.
  • Una compiuta decisione del TAR Lazioche ha già condannato il Ministero in decine di sentenze post-Plenaria, ritenendo illegittimo il diniego o il silenzio basato esclusivamente sulla natura “non ufficiale” del titolo, in assenza di un’adeguata istruttoria. Il Ministero è tenuto ad accertare la validità del percorso formativo individuale per verificare se sussistono le condizioni per accogliere l’istanza di riconoscimento e, nel caso, prevedere misure integrative e/o compensative per l’equivalenza in Italia

Le stesse sentenze, fra l’altro, censurando un rifiuto a prioristico da parte del MIM, hanno anche stabilito che ove la valutazione comparativa evidenzi differenze sostanziali, il Ministero può stabilire misure compensative (esami integrativi o tirocini), in applicazione dell’Articolo 14 della Direttiva 2005/36/CE, anziché rigettare l’istanza in toto.

 

A conclusione di quanto sopra esposto, appare evidente che la Sentenza della CJUE (Corte di Giustizia Europea) del 20 novembre 2025 fissa un limite sul piano europeo (l’assenza di un obbligo ex lege per i titoli non ufficiali), ma non scalfisce la tutela giurisdizionale italiana che impone un’istruttoria approfondita ed eventuali misure compensative, escludendo l’aprioristica negazione del riconoscimento del titolo di sostegno conseguito in Spagna avuto riguardo in particolare alla tipologia dei cosiddetti “titulos proprios” (titoli proprio)

Per poter conseguire il TITOLO DI SOSTEGNO IN SPAGNA OCCORRE COMUINQUE SODDISFARE ALCUNI REQUISITI QUALI: 

TITOLI DI STUDIO PER ACCEDERE: 
  • Possesso della Laurea Magistrale (o vecchio ordinamento);
  • Oppure diploma che consenta l’accesso ad una delle classi di concorso come Insegnante Tecnico Pratico;
  • Diploma di Maturità Magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 (per infanzia e primaria) 

DURATA DEL CORSO

  • Il corso dura circa circa 6/8 mesi, eroga 60 CFU, con didattica a distanza (online)
  • Il titolo è equipollente al TFA italiano, con contenuti e ore simili, ma non è un “Master” generico, bensì un percorso universitario abilitante specifico.
  • Dopo averlo conseguito, si presenta domanda al MIM in Italia per ottenere l’equipollenza, allegando la documentazione . La pratica di riconoscimento del titolo viene svolta da parte dell’ente ove ci si è iscritti. 

VALIDITA’ DEL TITOLO

  • La Validità Giuridica del titolo è conseguente alle numerose sentenze che hanno superato la distinzioni tra titoli “ufficiali” e “propri” spagnoli (vedi sopra)
  • Il titolo consente di inserirsi in graduatoria oppure , in pendenza dell’iscrizione in GPS,  ottenere regolare supplenza, ovvero, se le domande per le GPS sono scadute, mettersi a disposizione delle scuole per ottenere eventuali incarichi.

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