- PRINCIPIO DELL’AUTOMATISMO (Direttiva 2005/36/CE): In ragione del quale si stabilisce che il titolo sia abilitante nello Stato d’origine per ottenere il riconoscimento negli altri stati europei. Questo automatismo è stato escluso per i “titoli propri” spagnoli.
MA NELLO STESSO TEMPO IMPONE ANCHE:
- CHE IL MIM PROCEDA A UNA VALUTAZIONE COMPARATIVA (Articoli 45 e 49 TFUE) in ragione della quale, in situazioni che non ricadono nella Direttiva 2005/36/CE, le autorità nazionali debbano prendare in considerazione l’insieme dei diplomi, certificati e altri titoli, nonché l’esperienza pertinente dell’interessato, procedendo a un confronto con le conoscenze e le qualifiche richieste dalla normativa nazionale.
La stessa Corte ha specificato che lo Stato europeo resta libero, se del caso, di tener conto di un siffatto titolo (non ufficiale) nell’ambito della procedura di valutazione comparativa.
A supportare tale orientamento sono intervenute anche:
- Le Adunanze Plenarie del Consiglio di Stato (2022): Le decisioni n. 21 e 22 del dicembre 2022 che hanno stabilito che, anche in assenza dei documenti previsti dall’Articolo 13 della Direttiva 2005/36/CE, è necessaria una verifica in concreto delle competenze professionali acquisite e della loro idoneità alla professione regolamentata. Non può essere esclusa la valutazione per titoli considerati “assimilati” ai sensi dell’Articolo 12 della Direttiva.
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Una compiuta decisione del TAR Lazioche ha già condannato il Ministero in decine di sentenze post-Plenaria, ritenendo illegittimo il diniego o il silenzio basato esclusivamente sulla natura “non ufficiale” del titolo, in assenza di un’adeguata istruttoria. Il Ministero è tenuto ad accertare la validità del percorso formativo individuale per verificare se sussistono le condizioni per accogliere l’istanza di riconoscimento e, nel caso, prevedere misure integrative e/o compensative per l’equivalenza in Italia
Le stesse sentenze, fra l’altro, censurando un rifiuto a prioristico da parte del MIM, hanno anche stabilito che ove la valutazione comparativa evidenzi differenze sostanziali, il Ministero può stabilire misure compensative (esami integrativi o tirocini), in applicazione dell’Articolo 14 della Direttiva 2005/36/CE, anziché rigettare l’istanza in toto.
A conclusione di quanto sopra esposto, appare evidente che la Sentenza della CJUE (Corte di Giustizia Europea) del 20 novembre 2025 fissa un limite sul piano europeo (l’assenza di un obbligo ex lege per i titoli non ufficiali), ma non scalfisce la tutela giurisdizionale italiana che impone un’istruttoria approfondita ed eventuali misure compensative, escludendo l’aprioristica negazione del riconoscimento del titolo di sostegno conseguito in Spagna avuto riguardo in particolare alla tipologia dei cosiddetti “titulos proprios” (titoli proprio)
Per poter conseguire il TITOLO DI SOSTEGNO IN SPAGNA OCCORRE COMUINQUE SODDISFARE ALCUNI REQUISITI QUALI:
- Possesso della Laurea Magistrale (o vecchio ordinamento);
- Oppure diploma che consenta l’accesso ad una delle classi di concorso come Insegnante Tecnico Pratico;
- Diploma di Maturità Magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 (per infanzia e primaria)
DURATA DEL CORSO
- Il corso dura circa circa 6/8 mesi, eroga 60 CFU, con didattica a distanza (online)
- Il titolo è equipollente al TFA italiano, con contenuti e ore simili, ma non è un “Master” generico, bensì un percorso universitario abilitante specifico.
- Dopo averlo conseguito, si presenta domanda al MIM in Italia per ottenere l’equipollenza, allegando la documentazione . La pratica di riconoscimento del titolo viene svolta da parte dell’ente ove ci si è iscritti.
VALIDITA’ DEL TITOLO
- La Validità Giuridica del titolo è conseguente alle numerose sentenze che hanno superato la distinzioni tra titoli “ufficiali” e “propri” spagnoli (vedi sopra)
- Il titolo consente di inserirsi in graduatoria oppure , in pendenza dell’iscrizione in GPS, ottenere regolare supplenza, ovvero, se le domande per le GPS sono scadute, mettersi a disposizione delle scuole per ottenere eventuali incarichi.
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