LEGGE DI BILANCIO 2026: SI RISPARMIA ANCORA SULLA SCUOLA – MENO SUPPLENZE PER LE SCUOLE SECONDARIE

Oggi anche la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge di bilancio 2026. 

 

Una delle novità che riguarda la scuola è contenuta nell’art.106 del predetto disegno di legge che introduce una considerevole stretta sulla gestione delle supplenze brevi e delle assenze del personale della scuola andando a modificare il comma 85 dell’articolo 1 della Legge 107/2015 (la cosiddetta “Buona Scuola”).

Ricordiamo, per avere una idea chiara delle modifiche apportate, cosa prevedeva il comma 85 dell’art.1 della L.107

“Il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia (…)”.

 

In questo caso il Governo Renzi dava SOLO LA FACOLTA’  NELL’UTILIZZO DEL PERSONALE DI RUOLO PER COPRIRE LA  SUPPLENZA SINO A DIECI GIORNI. In sostanza,  il dirigente poteva decidere se utilizzare o meno il personale interno per coprire assenze di breve durata, tenendo conto delle necessità sia organizzative che didattiche della scuola.

Evidentemente a questo Governo non interessano le necessità della scuola motivo per cui ha TRASFORMATO LA FACOLTA’ NELL’OBBLIGO PER I DIRIGENTI SCOLASTICI DI PROCEDERE ALLA COPERTURA DELLE SUPPLENZE SINO A DIECI GIORNI CON IL PERSONALE DELLA SCUOLA E NON CON IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE. 

Nel nuovo testo  viene previsto che “Il dirigente scolastico deve effettuare, salvo motivate esigenze di natura didattica, le sostituzioni dei docenti su posto comune delle scuole secondarie di primo e secondo grado per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia.”

Il D.S. potrà procedere al conferimento delle supplenze sino a 10 giorni, senza utilizzare personale interno, solo allorquando sussistano ragioni didattiche specifiche e motivate che impediscano la sostituzione.

DEROGA PER I POSTI DI SOSTEGNO SCUOLE OGNI ORDINE E GRADO E POSTI SCUOLA PRIMARIA

Viene prevista l’eccezione, quindi resta LA FACOLTA’ E IN CONSEGUENZA LA POSSIBILITA’ DI CONFERIRE SUPPLENZE PER ASSENZE ENTRO I 10 GIORNI per i soli posti di sostegno (scuole ogni ordine e grado) e per posti della scuola primaria

Il comma 106, così recita: 

“Per le sostituzioni dei docenti su posti di sostegno e degli insegnanti di scuola primaria, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia.”

In questi casi, dunque, non viene introdotto alcun obbligo, ma si mantiene la possibilità di scelta da parte del dirigente, come già previsto in passato.

Resta invariata la clausola finale del comma, che tutela il trattamento economico del personale:

“Il personale dell’organico dell’autonomia, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.”

Monitoraggio delle assenze e delle supplenze

L’articolo 106 introduce anche un sistema di monitoraggio quadrimestrale delle assenze e delle sostituzioni del personale scolastico.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito sarà tenuto a rilevare e comunicare periodicamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato i seguenti dati:

  • numero e tipologia di assenze del personale docente, ATA e di sostegno;
  • distinzione per ordine e grado di istruzione, per posto comune e di sostegno, e per profilo professionale;
  • modalità e durata delle sostituzioni;
  • spese sostenute per supplenze brevi e saltuarie.

Le risultanze dovranno essere trasmesse entro il mese successivo alla chiusura di ciascun quadrimestre.

I risparmi di spesa conseguenti alla minore spesa per le supplenze potranno essere riutilizzati per incrementare il Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa (MOF)in misura non superiore al 15% del Fondo stesso.

La destinazione avverrà tramite il disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato, tenendo conto:

  • dell’andamento della spesa per supplenze brevi e saltuarie;
  • degli esiti del monitoraggio di cui all’art. 1, comma 696, della Legge 190/2014;
  • delle risultanze dei Piani di analisi e valutazione della spesa previsti dall’articolo 131.

Insomma, una parte (irrisoria) dei risparmi conseguenti alla stretta sulle supplenze il Governo si impegna a utilizzarli per incrementare il MOF (attenzione il testo parla al “condizionale” infatti usa il termine “potranno” e non “dovranno”)

QUALI SARANNO LE RICADUTE SULL’ORGANIZZAZIONE E SULLA DIDATTICA PER LE SCUOLE LO VEDREMO SUBITO DOPO LA PUBBLICAZIONE DELLA LEGGE IN G.U.