Come è noto, per il personale della scuola la determinazione dello stipendio è direttamente collegata all’anzianità di servizio (C.C.N.L. del Comparto Scuola del 4 agosto 1995 , confermato sul punto dal successivo C.C.N.L. del 26.5.99, dal C.C.N.L 2006/2009 dal CCNL del 4 agosto 2011 e dal CCNL del 19.04.2018)
Con le operazioni di mobilità annuale ovvero per vincita concorso, inoltre, è possibile, se in possesso di determinati titoli, passare dal un grado e ordine di scuola ad un altro di livello superiore
In siffatte ipotesi, il DPR 417/74 stabilisce che il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera (art. 83).
Successivamente, l’art. 57 della legge n. 312 del 1980, ha generalizzato per il personale della scuola la possibilità di passaggio da uno ad altro ruolo, consentendo, nel rispetto delle condizioni dell’art. 77 del DPR n. 417 del 1974, sia la mobilità orizzontale (passaggio da un ruolo ad altro della scuola superiore), sia la mobilità verticale verso l’alto (passaggio da un ruolo inferiore ad altro ruolo superiore – è il caso in questione), sia la mobilità verticale verso il basso (passaggio da un ruolo superiore ad un ruolo inferiore).
Dunque, in tema di personale docente, se in passato gli artt. 1 e 2 del D.L. n. 370 del 1970 non consentivano il riconoscimento della pregressa anzianità nel passaggio dal ruolo della scuola dell’Infanzia, a quello della scuola superiore, attualmente l’art. 57 della L. 312 del 1980 e l’art. 83 del D.P.R. n. 417 del 1974, generalizzano la mobilità verticale verso l’alto e introducendo diverse tipologie di mobilità che consentono di computare per intero l’anzianità pregressa, realizzando un’osmosi tra i distinti ruoli del personale docente della scuola avente specifici requisiti, prevedono che può essere riconosciuta al docente di scuola superiore,in sede di ricostruzione di carriera,l’anzianità maturata nella Scuola dell’Infanzia o Primaria a tutti gli effetti, sia dal punto di vista giuridico che economico.
La Corte di Cassazione (n. 9397/17 e n. 29791/18) ha ribadito i principi espressi dalla Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 9144/16, per cui, all’insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria, l’anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché, come opera il MIM con il sistema della della c.d. temporizzazione, basata sul maturato economico del ruolo di provenienza da trasformare in anzianità giuridica ed conomica (sistema penalizzante per il docente)
Il Ministero dell’Istruzione, tuttavia, nonostante quanto stabilito dalla legge e l’esistenza di tanti precedenti giurisprudenziali, continua a disciplinare il passaggio di ruolo dei docenti sulla base del principio della c.d. “temporizzazione”, vale a dire, come si diceva, con la corresponsione di un trattamento economico non inferiore al precedente, senza però riconoscere l’intera anzianità di servizio prestato nel ruolo di provenienza.
Per quanto sopra esposto, la FLP SCUOLA FOGGIA si rende disponibile ad esaminare le situazioni sopra descritte e, per coloro i quali nel passaggio di ruolo dalla scuola dell’infanzia o primaria alla scuola secondaria, abbiano subito un’errata ricostruzione della carriera con applicazione del c.d. principio della temporizzazione, sarà possibile adire l’autorità giudiziaria al fine di ottenere, come detto, l’integrale ricostruzione della carriera e il riconoscimento delle differenze retributive, conseguenti alla corretta collocazione nelle singole fasce stipendiali.
Non sembra superfluo far presente che l’inquadramento effettuato dal MIM nei casi di passaggio sopra descritti con la temporizzazione e non con l’intera valutazione del servizio comporta notevole danno economico nella determinazione dello stipendio (in virtù del servizio maturato nel ruolo di provenienza).
Con l’occasione si fa presente che quanto sopra vale anche nei casi di passaggio da collaboratore scolastico ad assistente amm.vo o tecnico e da assistente amm.vo a dsga
Per una prima valutazione, occorre il decreto di ricostruzione della carriera emesso al momento della conferma in ruolo nella infanzia/primaria e, per il personale ata, nel profilo di prima appartenenza, nonché il decreto di ricostruzione della carriera emesso al momento della conferma in ruolo nella scuola secondaria o nel nuovo profilo professionale.
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