CONCORSO STRAORDINARIO PRECARI CON TRE ANNI: LUCI ED OMBRE

Come già riferito in un nostro precedente notiziario,  a seguito dell’approvazione definitiva da parte del Senato del cosiddetto “decreto milleproroghe”,  è stato anche  approvata l’indizione di un  nuovo concorso straordinario per i precari con tre annualità di servizio.

Questa volta, il legislatore è andato anche oltre stabilendo che entro il 15 giugno 2022 la procedura, che prevede una sola prova concorsuale, dovrà essere svolta obbligatoriamente

ECCO IL TESTO DELL’EMENDAMENTO APPROVATO E CONTENUTO NEL DECRETO MILLEPROROGHE: 

“Il comma 9-bis dell’articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è sostituito dal seguente: “9-bis. In via straordinaria, per un numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l’anno scolastico 2021/2022 che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con i decreti del capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, è bandita una procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso riservata ai docenti non compresi tra quelli di cui al comma 4 che, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, abbiano svolto nelle istituzioni scolastiche statali un servizio di almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni scolastici, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

Il bando determina altresì il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l’onere della procedura concorsuale. Ciascun candidato può partecipare alla procedura in un’unica regione e per una sola classe di concorso e può partecipare solo per una classe di concorso per la quale abbia maturato almeno un’annualità, valutata ai sensi del primo periodo.

Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare da tenere entro il 15 giugno 2022, le cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministro dell’istruzione. Nel limite dei posti di cui al presente comma, che sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e immissione in ruolo, i candidati vincitori collocati in posizione utile in graduatoria sono assunti a tempo determinato nell’anno scolastico 2022/2023 e partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le università, che ne integra le competenze professionali.

Nel corso della durata del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di formazione di cui al quinto periodo nonché del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio con contratto a tempo determinato. Il percorso di formazione di cui al quinto periodo e la relativa prova conclusiva sono definiti con decreto del Ministro dell’istruzione. Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l’immissione in ruolo dei vincitori”.

Il numero dei posti che saranno previsti nel bando sono quelli che sono rimasti vacanti dopo le immissioni in ruolo 2021/22, al netto degli accantonamenti per i concorsi ordinari (DD n. 498 e 499 21 aprile 2020) e, ribadiamo, il concorso si dovrà svolgere entro il 15 giugno 2022.

Requisiti di accesso: Avere svolto entro i termini di partecipazione indicati nel bando di concorso un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni scolastici, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.  Ciascun candidato può partecipare alla procedura in un’unica regione e per una sola classe di concorso e può partecipare solo per una classe di concorso per la quale abbia maturato almeno una annualità. La norma esclude dal concorso i docenti che abbiano partecipato alla fase straordinaria di assunzioni di cui al DL 73/2021 art. 59 c. 4.

Prova: E’ prevista un’unica prova disciplinare (probabilmente orale)

Graduatorie di merito: Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito nella prova disciplinare.

Individuazione dei vincitori, percorso di formazione: Sulla base dei posti disponibili messi a bando vengono individuati i candidati vincitori e inseriti nelle graduatorie. Le graduatorie decadono con l’immissione in ruolo dei vincitori.

Percorso di formazione e conferma in ruolo: Una volta individuati, i vincitori sono assunti con contratto a tempo determinato nell’anno scolastico 2022/2023 e partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le università, che ne integra le competenze professionali.

Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono inoltre il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. A seguito del superamento della prova che conclude il percorso formativo svolto in collaborazione con l’università, nonché del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023.

Nell’accogliere con favore l’indizione del nuovo concorso che tenta di dare risposta a tanti precari storici presenti nelle graduatorie provinciali, non possiamo non sottolineare alcuni punti oscuri. In primis non è chiaro se l’anno scolastico in corso possa concorrere ed essere conteggiato nei tre anni scolastici richiesti come requisito di accesso e, in secondo luogo, non condividiamo l’esclusione di tanti precari che vantano tre anni di servizio tutti su posto di sostegno. 

Vogliano riferirci alla clausola di aver svolto, nei tre anni di servizio, almeno un’annualità nella classe di concorso cui partecipare.

L’elemento discriminatorio riguarda i docenti precari che, vuoi per scelta, vuoi per nomina, hanno svolto servizio triennale nel sostegno.

E’ assurdo pensare che si affermi, anche legislativamente, che “gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti” e poi non possono partecipare al concorso in quanto l’anno di servizio non è valido” per poi escludere chi svolge servizio su posti di sostegno da procedure concorsuali. 

Ecco una nuova stagione di ricorsi che i nostri governanti, che ne sanno tanto poco quanto niente di scuola, procurano per far pagare dazio ai precari (a proposito ma è vero che la moglie di un sottosegretario è autorevole legale di un pseudo sindacato ombra del marito???).

Escludere i precari che hanno svolto servizio sul sostegno e che accettano supplenze spesso proprio perchè il dirigente scolastico (quindi lo Stato, glielo chiede per coprire i tanti posti vacanti di integrazione scolastica) è una offesa alla professione dei docenti e al sacrificio che tanti precari fanno. 

Sembra quasi, anzi lo si afferma normativamente, che il servizio resto su posto di sostegno è figlio di un Dio minore, è quasi un grado inferiore rispetto all’insegnamento curriculare. Quanta ignoranza, quanto pressapochismo !!!

E’ la prova provata che ci si riempie la bocca in tema di integrazione scolastica degli alunni disabili salvo poi penalizzare proprio chi tale processo lo cura e lo realizza.

Altro aspetto inconcepibile è relativo al fatto che la stessa attenzione non viene rivolta allo svolgimento del concorso straordinario 2020 per il conseguimento dell’abilitazione . Sono passati oltre due anni e di questo concorso si sono perse le tracce, si può avere fiducia in uno Stato che bandisce concorsi e li dimentica nel cassetto offendendo la professionalità del personale precario e di ruolo ? Come essere cittadini di un paese che tratta così i lavoratori, che si dimentica di far svolgere un regolare concorso, che ricerca abilitati e non fa svolgere il concorso per conseguire tale abilitazione a chi è in possesso dei titoli necessari per essere considerato già ABILITATO ?

VORREMMO che a questa domanda rispondesse non solo l’ineffabile Ministro Bianchi ma anche quelle cosiddette sigle sindacali rappresentative che si siedono ai tavoli di Viale Trastevere e che mai, diciamo mai, hanno sollevato la questione.

Eppure sono quelle stesse sigle che annoverano nelle loro liste per il rinnovo delle RSU nelle scuole candidati e sottoscrittori che aspettano questo concorso, sono quelle stesse sigle che chiedono voti per consolidare e svolgere un potere teso non alla difesa degli interessi di tutti i lavoratori, ma, di volta in volta, a difendere singole categorie perchè “il dividere et impera” è il loro motto e il loro modo di agire.