Al pari di quanto operato da quasi tutti gli uffici scolastici provinciali, anche l’UST DI FOGGIA, riassumendo quasi certamente tutti i ricorsi pervenuti relativi al conferimento delle supplenze annuali al personale docente per l’a.s. 2025/2026, ha pubblicato una nota “cumulativa” di riscontro ai ricorsi aventi carattere generale e specifico per le situazioni evidenziate nella nota dello stesso ufficio.
Si fa presente che, cosa diversa, sono i dubbi relativi al titolo di riserva o di precedenza legge 104 ovvero punteggi in possesso da parte dei candidati cui sia stata conferita nomina e che si ritiene non abbiano diritto a tale titoli o valutazione servizi.
In questo caso, è inutile fare ricorso ma occorre procedere alla richiesta di accesso agli atti per verificare se le perplessità e dubbi siano sussistenti o meno e, nel caso, solo successivamente, procedere con eventuale ricorso.
L’accesso agli atti consiste in una richiesta formale rivolta all’UST, motivando l’interesse ad accedere agli relativi alla domanda di inserimento in GAE O GPS. Nel caso di sospettate inesattezze riguardanti o il punteggio indicato nelle Gps (di cui si richiede la rettifica dopo eventuale segnalazione) o, come abbiamo detto, nelle procedure di assegnazione della supplenza dalle graduatorie medesime, la richiesta deve essere indirizzata all’ufficio scolastico competente.
Può essere fatta tramite raccomandata AR, tramite PEC, oppure protocollando direttamente presso l’amministrazione la richiesta.
Questa procedura può essere fatta in totale autonomia dal diretto interessato, senza quindi avvalersi di legali. Va poi precisato che l’Amministrazione è tenuta a fornire un riscontro entro il termine dei 30 giorni consentendo l’accesso agli atti richiesti nella domanda
Una delle richieste più pressenti di chiarimenti e di visione degli atti è rappresentatata dalle precedenze di cui alla legge 104
La questione delle precedenze nell’assegnazione delle nomine di supplenza per legge 104, seppur con punteggio inferiore, ha sempre fatto discutere. Molti docenti infatti si ritrovano magari ad essere scavalcati e vogliono spiegazioni da parte dell’UST di riferimento. Di qui quindi la presentazione dell’accesso agli atti. I dubbi sussistono sul fatto che la “la tutela della privacy vuole che non venga indicato il motivo della precedenza che normalmente è dovuta ad una disabilità personale o assistenza a disabile grave. Non deve essere dichiarato nel bollettino. L’informazione potrà essere data in caso di accesso agli atti richiesto da un candidato che si è sentito penalizzato.”
La materia del diritto di accesso è disciplinata dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni e dal DM n. 60/96.
Ad ogni buon fine, vogliamo precisare che la richiesta di accesso agli atti deve rispondere anche a determinati requisiti previsti dal legislatore e cioè un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso. Quindi, per esempio, se il docente non è risultato destinatario di supplenza perchè chi ha ottenuto la nomina ha avuto titolo alla riserva (e il docente e uno dei primi non nominati) ovvero si è ottenuta una sede scomoda perchè il benenficiario della legge 104 ha scelto la sede prima di chi ritiene che il beneficiario non abbia titolo alla precedenza.
Per ottenere l’accesso agli atti, è necessario seguire alcuni passaggi fondamentali:
- Individuazione dell’oggetto della richiesta: Si badi bene l’interessato nella richiesta deve indicare con chiarezza quali documenti si intende ottenere e perché.
- Redazione della domanda: la richiesta deve essere presentata per iscritto, indirizzata al DirigenteUfficio Scolastico Provinciale (ovvero al Dirigente Scolastico nel caso di nomine confeeite da capo di istituto), in quanto responsabile del procedimento.
- Occorrerà con precisione indicare
- i propri dati del richiedente
- la descrizione dettagliata dei documenti richiesti;
- il motivo della richiesta.
- Invio della richiesta: la domanda può essere presentata tramite:
- Posta elettronica certificata (PEC);
- Raccomandata con ricevuta di ritorno.
- L’UST può disporre l’accesso in due modalità e cioè
- semplice visione del documento senza estrarne copia;
- rilascio di copia previo eventuale pagamento dei costi di riproduzione.
- Non sussista un interesse concreto e legittimo.
- L’UST può anche disporre il diniego all’accesso perchè rileva che non vi è un interesse concreto e legittimo all’accesso
FAC-SIMILE RICHIESTA ACCESSO AGLI ATTI