TAGLIO DEL CUNEO FISCALE: CONVIENE O MENO RINUNCIARE ?

E’ semplicemente assurdo che si vari un provvedimento (legge di bilancio 2025) con cui si rideterminazione gli scaglioni IRPEF e si chieda ai dipendenti di calcolare se conviene o meno far applicare sulle proprie competenze le nuove tabelle: SEMPLICEMENTE RIDICOLO !!!

Il taglio del cuneo fiscale consiste in una presunta assegnazione di benefici fiscali condizionandoli al reddito complessivo annuo del dipendente:

  • un Bonus fiscale per redditi fino a 20.000 euro (art. 1, comma 4). Il bonus spetta ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo annuo fino a 20.000 euro. L’importo del bonus è calcolato sul reddito da lavoro dipendente rapportato all’intero anno, secondo le seguenti percentuali:
    • 7,1% per redditi fino a 8.500 euro;
    • 5,3% per redditi da 8.501 a 15.000 euro;
    • 4,8% per redditi da 15.001 a 20.000 euro
  • una Ulteriore detrazione per redditi compresi tra 20.001 e 40.000 euro (art. 1, comma 6). La detrazione, pertanto, è pari a 1.000 euro per i redditi superiori a 20.000 euro e fino a 32.000 euro, mentre decresce progressivamente per i redditi superiori a 32.000 euro, fino ad azzerarsi raggiunta la soglia dei 40.000 euro.

Per determinare l’eventuale diritto al bonus o all’ulteriore detrazione, NoiPA calcola in automatico il reddito annuo 2025 utilizzando le seguenti informazioni:

  • i redditi percepiti fino all’ultima emissione stipendiale disponibile, sommati alla proiezione del reddito previsto per le mensilità residue dell’anno in corso, compresa la tredicesima mensilità;
  • i dati della Certificazione Unica 2024, per eventuali compensi aggiuntivi percepiti nell’anno precedente;
  • solo per l’Ulteriore detrazione, l’eventuale reddito forzato impostato nel sistema, se presente.

In via prudenziale, NoiPA applica, per ciascun dipendente, il valore più elevato tra quelli risultanti dai criteri sopra indicati.
La normativa prevede che i sostituti d’imposta (in questo caso NoiPA), verificano in sede di conguaglio la spettanza degli importi di cui sopra e, qualora le somme riconosciute, come erogazione o detrazione, si rivelino, in tutto o in parte, non spettanti, gli stessi provvedono al recupero del relativo importo.

Il recupero di tali somme, nel caso in cui il relativo importo, anche complessivamente considerato, sia superiore a 60 euro, è effettuato in 10 rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio.

Occorre sempre riguardare che le misure previste sono due con due diversi limiti reddituali:

  • un Bonus fiscale per redditi fino a 20.000 euro
  • una Ulteriore detrazione per redditi compresi tra 20.001 e 40.000 euro

Possono verificarsi diverse situazioni:

  • Contribuenti che hanno percepito il bonus fiscale (previsto per il redditi fino a 20.000), qualora si trovino nella condizione di aver superato a fine anno anche il limite reddituale di 40.000, avranno,  l’obbligo di restituire le somme percepite per il bonus fiscale.
  • Contribuenti che hanno percepito il bonus fiscale (previsto per il redditi fino a 20.000), qualora si trovino nella condizione di aver superato a fine anno tale limite reddituale, ma sempre nei limiti dell’altro limite reddituale di 40.000, avranno, da un lato, l’obbligo di restituire le somme percepite per il bonus fiscale e, dall’altro, il diritto a fruire dell’ulteriore detrazione fiscale previsto per i redditi fino a 40.000.
  • Nell’ipotesi in cui il contribuente abbia, invece, percepito solo la detrazione fiscale prevista per i redditi da 20.000 a 40.000 e, in sede di conguaglio, la stessa risulti non spettante, il sostituto d’imposta provvede al recupero del relativo importo che, come già detto, se superiore a 60 euro, dovrà avvenire in 10 rate a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
  • Si può però verificare anche la situazione opposta: il contribuente che non abbia usufruito del bonus/detrazione (o perché NoiPa non lo abbia attribuito automaticamente o perché il contribuente abbia volontariamente rinunciato), qualora a fine anno risulti avere un reddito inferiore a 40.000 avrà diritto all’attribuzione del beneficio fiscale in sede di conguaglio o dichiarazione dei redditi.

Qualora il lavoratore dipendente abbia, invece, beneficiato della somma o dell’ulteriore detrazione in assenza dei presupposti richiesti o in misura superiore a quella spettante e non sia più possibile per il sostituto d’imposta effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore deve restituire, nella dichiarazione dei redditi, l’ammontare indebitamente ricevuto, eventualmente anche in forma rateizzata secondo le ordinarie modalità.

Ed ecco che la normativa ha fatto nascere il legittimo dubbio se rinunciare o meno al beneficio. 
Bene, anzi malissimo, è bene evidenziare che i benefici fiscali spettano indipendentemente dalla eventuale rinuncia effettuata dal contribuente in corso d’anno. Infatti, per tutti, quindi anche per i contribuenti che decidono di rinunciare all’erogazione del bonus mensilmente, la situazione verrà sempre verificata in sede di “conguaglio” o in sede di “dichiarazione dei redditi”. In altri termini, la situazione del contribuente (e quindi la spettanza o meno del bonus) va sempre verificata al termine dell’anno. Solo in quel momento infatti si potrà conoscere con precisione il reddito complessivo annuo.

Se si prevede di superare le soglie di reddito complessivo previste dalla normativa – ad esempio, perché percepisci altri redditi non noti al sistema NoiPA – è possibile rinunciare al beneficio. Anche in questo caso però la situazione (e l’eventuale diritto al bonus) sarà poi verificata definitivamente al termine dell’anno.

Per rinunciare a uno o più benefici fiscali, occorre accedere all’Area riservata dal Portale NoiPA. All’interno del menù Servizi, selezionare l’ambito Stipendiali e cliccare sul pulsante Gestione benefici fiscali per accedere al self-service dedicato. Con riferimento ai benefici fiscali previsti dalla Legge di Bilancio 2025, in prima applicazione, le rinunce comunicate entro domenica 25 maggio 2025 avranno effetto, oltre che sulla mensilità di giugno, sul riconoscimento dei benefici spettanti per le mensilità da gennaio e maggio.

Le rinunce inserite dopo il 25 maggio 2025 avranno decorrenza dalla mensilità successiva, compatibilmente con i tempi tecnici di elaborazione.

Per verificare da quale mese avrà effetto la rinuncia, è sufficiente accedere alla schermata iniziale del servizio Gestione benefici fiscali, selezionare Elenco richieste e consultare il campo Rata applicazione associato a ciascuna richiesta registrata. 

É sempre possibile revocare la rinuncia. Il medesimo self-service consente di ripristinare il beneficio in qualsiasi momento nell’anno in corso. Per i supplenti con contratto al 30 giugno, nel calcolo del diritto ai benefici prende in considerazione la data di cessazione del contratto al 30 giugno, senza calcolare la Naspi o eventuali rate coperte da ulteriori contratti di lavoro. In caso di ripresa del servizio con un nuovo contratto di lavoro, si ricalcolerà il bonus dalla decorrenza del nuovo contratto.

Per quanto riguarda le supplenze brevi, la natura “saltuaria” delle prestazioni svolte, ai supplenti brevi verrà riconosciuto esclusivamente il bonus.

FAQ Taglio del Cuneo Fiscale

Ultimo Aggiornamento: 16 maggio 2025

1. Quali sono le misure previste dalla Legge di Bilancio 2025 per il taglio del cuneo fiscale?

Il taglio del cuneo fiscale previsto dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio per l’anno 2025) consiste nell’erogazione, da parte del datore di lavoro (in questo caso NoiPA), di uno dei seguenti benefici fiscali, in base al reddito complessivo annuo del dipendente:

  • un Bonus fiscale per redditi fino a 20.000 euro (art. 1, comma 4);
  • una Ulteriore detrazione per redditi compresi tra 20.001 e 40.000 euro (art. 1, comma 6).

2. Chi ha diritto al bonus e come viene calcolato?

Il bonus spetta ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo annuo fino a 20.000 euro.
L’importo del bonus è calcolato sul reddito da lavoro dipendente rapportato all’intero anno, secondo le seguenti percentuali:

  • 7,1% per redditi fino a 8.500 euro;
  • 5,3% per redditi da 8.501 a 15.000 euro;
  • 4,8% per redditi da 15.001 a 20.000 euro

Il bonus non concorre alla formazione del reddito imponibile.

3. In cosa consiste l’ulteriore detrazione fiscale e a chi spetta?

L’ulteriore detrazione fiscale spetta ai dipendenti con reddito complessivo annuo compreso tra 20.001 e 40.000 euro, in aggiunta alle detrazioni fiscali già previste, è attribuita un’ulteriore detrazione fiscale annua:

  • pari a 1.000 euro per i redditi tra 20.001 e 32.000 euro;
  • di importo progressivamente decrescente per i redditi da 32.001 a 40.000 euro, fino ad azzerarsi al superamento della soglia.

5. Quando viene applicato il taglio del nucleo fiscale dal servizio NoiPA?

NoiPA applica le misure a partire dal mese di giugno, con decorrenza 1° gennaio 2025 e ne garantisce l’attribuzione per le mensilità successive

6. Cosa succede per il periodo gennaio–maggio 2025?

Nel cedolino ordinario di giugno 2025 verranno riconosciuti anche i benefici spettanti per le mensilità da gennaio a maggio.

9. Come fa NoiPA a sapere se ho diritto al beneficio?

Per determinare l’eventuale diritto al bonus o all’ulteriore detrazione, NoiPA calcola il reddito annuo 2025 utilizzando le seguenti informazioni:

  • i redditi percepiti fino all’ultima emissione stipendiale disponibile, sommati alla proiezione del reddito previsto per le mensilità residue dell’anno in corso, compresa la tredicesima mensilità;
  • i dati della Certificazione Unica 2024, per eventuali compensi aggiuntivi percepiti nell’anno precedente;
  • solo per l’Ulteriore detrazione, l’eventuale reddito forzato impostato nel sistema, se presente.

NoiPA applica, per ciascun dipendente, il valore più elevato tra quelli risultanti dai criteri sopra indicati.

10. I benefici fiscali vengono applicati automaticamente?

Sì. Tali benefici sono attribuiti dal servizio NoiPA sulla base delle informazioni presenti nel sistema e calcolati (vedi faq n.8), in modalità centralizzata e automatizzata ai dipendenti il cui reddito rientra nei limiti previsti dalle normative.

11. Posso rinunciare ai benefici fiscali previsti dalla Legge di bilancio 2025?

Sì. Se prevedi di superare le soglie di reddito complessivo previste dalla normativa – ad esempio, perché percepisci altri redditi non noti al sistema NoiPA – puoi rinunciare al beneficio

12. Come si fa a rinunciare al beneficio fiscale?

Per rinunciare a uno o più benefici fiscali, accedi alla tua Area riservata dal Portale NoiPA.
All’interno del menù Servizi, seleziona l’ambito Stipendiali e clicca sul pulsante Gestione benefici fiscali per accedere al self-service dedicato

14. La rinuncia ha effetto immediato?

Con riferimento ai benefici fiscali previsti dalla Legge di Bilancio 2025, in prima applicazione, le rinunce comunicate entro domenica 25 maggio 2025 avranno effetto, oltre che sulla mensilità di giugno, sul riconoscimento dei benefici spettanti per le mensilità da gennaio e maggio.

Le rinunce inserite dopo il 25 maggio 2025 avranno decorrenza dalla mensilità successiva, compatibilmente con i tempi tecnici di elaborazione.

Per verificare da quale mese avrà effetto la rinuncia, è sufficiente accedere alla schermata iniziale del servizio Gestione benefici fiscali, selezionare Elenco richieste e consultare il campo Rata applicazione associato a ciascuna richiesta registrata.

15. In caso di rinuncia, quando vengono recuperate le somme eventualmente già percepite?

Le somme eventualmente già percepite nelle mensilità precedenti all’applicazione della rinuncia saranno recuperate da NoiPA in sede di conguaglio fiscale.

16. Quali effetti ha la rinuncia ai benefici fiscali sul conguaglio di fine anno?

Qualora si sia percepito uno dei benefici fiscali, bonus o ulteriore detrazione, in sede di conguaglio fiscale, la rinuncia effettuata in qualsiasi momento dell’anno in corso avrà effetto per l’intero anno.

17. Perché conviene rinunciare se si superano le soglie di reddito?

I dipendenti che prevedono di superare le soglie di reddito previste dalla normativa – ad esempio, perché titolari di redditi non considerati dal sistema NoiPA – potranno rinunciare al beneficio per evitare, in sede di conguaglio fiscale o dichiarazione dei redditi, la restituzione (anche parziale) di somme percepite indebitamente

18. Posso cambiare idea e ripristinare il beneficio?

Sì, è sempre possibile revocare la rinuncia. Il medesimo self-service consente di ripristinare il beneficio in qualsiasi momento nell’anno in corso.

19. Il personale della Scuola ha diritto all’applicazione dei benefici fiscali previsti?

Sì, anche il personale della Scuola ha diritto a godere dei benefici fiscali previsti dalla Legge di Bilancio 2025.

20. Sono un supplente con contratto fino al termine delle attività didattiche, NoiPA calcola i redditi che potrei percepire dopo il termine del contratto per la Naspi?

No, viene presa in considerazione la data di cessazione del contratto al 30 giugno, senza calcolare la Naspi o eventuali rate coperte da ulteriori contratti di lavoro. In caso di ripresa del servizio con un nuovo contratto di lavoro, si ricalcolerà il bonus dalla decorrenza del nuovo contratto.

21. Ai supplenti brevi e saltuari in che modo vengono applicati i benefici fiscali?

Data la natura “saltuaria” delle prestazioni svolte, ai supplenti brevi verrà riconosciuto esclusivamente il bonus.

22. Sono un supplente breve e saltuario, il mio contratto di lavoro è terminato e mi sono già state liquidate da NoiPA tutte le rate stipendiali. Come mi saranno riconosciuti i benefici spettanti?

Il bonus per il periodo da gennaio a maggio verrà corrisposto a giugno, mediante un apposito cedolino. L’importo comprenderà tutti i benefici maturati e, in caso di diversi contratti, sarà collegato a quello del cedolino più recente.

Qualora fosse già presente un ulteriore conguaglio nel mese di giugno, invece, i benefici spettanti saranno liquidati a luglio.

23. Sono un supplente breve e saltuario, il mio contratto di lavoro è terminato, ma ancora mi devono essere liquidate alcune rate stipendiali. Quando mi sarà applicato il bonus e come mi saranno riconosciuti i benefici spettanti per le precedenti mensilità?

Il bonus verrà calcolato sull’intero contratto dopo che tutte le rate sono state liquidate. Con emissione successiva verrà emesso un apposito cedolino con gli arretrati del bonus cuneo fiscale.

24. Sono un supplente breve e saltuario e il mio contratto di lavoro non è terminato. Quando mi sarà applicato il bonus e come mi saranno riconosciuti i benefici spettanti per le precedenti mensilità?

Anche in questo caso, il bonus verrà calcolato sull’intero contratto dopo che tutte le rate sono state liquidate. Con emissione successiva verrà emesso un apposito cedolino con gli arretrati del bonus cuneo fiscale.

TUTTO QUESTO VI SEMBRA NORMALE…..?????

A NOI SEMBRA RIDICOLO E UNA VERA E PROPRIA PRESA IN GIRO