E’ semplicemente assurdo che si vari un provvedimento (legge di bilancio 2025) con cui si rideterminazione gli scaglioni IRPEF e si chieda ai dipendenti di calcolare se conviene o meno far applicare sulle proprie competenze le nuove tabelle: SEMPLICEMENTE RIDICOLO !!!
Il taglio del cuneo fiscale consiste in una presunta assegnazione di benefici fiscali condizionandoli al reddito complessivo annuo del dipendente:
- un Bonus fiscale per redditi fino a 20.000 euro (art. 1, comma 4). Il bonus spetta ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo annuo fino a 20.000 euro. L’importo del bonus è calcolato sul reddito da lavoro dipendente rapportato all’intero anno, secondo le seguenti percentuali:
- 7,1% per redditi fino a 8.500 euro;
- 5,3% per redditi da 8.501 a 15.000 euro;
- 4,8% per redditi da 15.001 a 20.000 euro
- una Ulteriore detrazione per redditi compresi tra 20.001 e 40.000 euro (art. 1, comma 6). La detrazione, pertanto, è pari a 1.000 euro per i redditi superiori a 20.000 euro e fino a 32.000 euro, mentre decresce progressivamente per i redditi superiori a 32.000 euro, fino ad azzerarsi raggiunta la soglia dei 40.000 euro.
Per determinare l’eventuale diritto al bonus o all’ulteriore detrazione, NoiPA calcola in automatico il reddito annuo 2025 utilizzando le seguenti informazioni:
- i redditi percepiti fino all’ultima emissione stipendiale disponibile, sommati alla proiezione del reddito previsto per le mensilità residue dell’anno in corso, compresa la tredicesima mensilità;
- i dati della Certificazione Unica 2024, per eventuali compensi aggiuntivi percepiti nell’anno precedente;
- solo per l’Ulteriore detrazione, l’eventuale reddito forzato impostato nel sistema, se presente.
In via prudenziale, NoiPA applica, per ciascun dipendente, il valore più elevato tra quelli risultanti dai criteri sopra indicati.
La normativa prevede che i sostituti d’imposta (in questo caso NoiPA), verificano in sede di conguaglio la spettanza degli importi di cui sopra e, qualora le somme riconosciute, come erogazione o detrazione, si rivelino, in tutto o in parte, non spettanti, gli stessi provvedono al recupero del relativo importo.
Il recupero di tali somme, nel caso in cui il relativo importo, anche complessivamente considerato, sia superiore a 60 euro, è effettuato in 10 rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio.
Occorre sempre riguardare che le misure previste sono due con due diversi limiti reddituali:
- un Bonus fiscale per redditi fino a 20.000 euro
- una Ulteriore detrazione per redditi compresi tra 20.001 e 40.000 euro
Possono verificarsi diverse situazioni:
- Contribuenti che hanno percepito il bonus fiscale (previsto per il redditi fino a 20.000), qualora si trovino nella condizione di aver superato a fine anno anche il limite reddituale di 40.000, avranno, l’obbligo di restituire le somme percepite per il bonus fiscale.
- Contribuenti che hanno percepito il bonus fiscale (previsto per il redditi fino a 20.000), qualora si trovino nella condizione di aver superato a fine anno tale limite reddituale, ma sempre nei limiti dell’altro limite reddituale di 40.000, avranno, da un lato, l’obbligo di restituire le somme percepite per il bonus fiscale e, dall’altro, il diritto a fruire dell’ulteriore detrazione fiscale previsto per i redditi fino a 40.000.
- Nell’ipotesi in cui il contribuente abbia, invece, percepito solo la detrazione fiscale prevista per i redditi da 20.000 a 40.000 e, in sede di conguaglio, la stessa risulti non spettante, il sostituto d’imposta provvede al recupero del relativo importo che, come già detto, se superiore a 60 euro, dovrà avvenire in 10 rate a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
- Si può però verificare anche la situazione opposta: il contribuente che non abbia usufruito del bonus/detrazione (o perché NoiPa non lo abbia attribuito automaticamente o perché il contribuente abbia volontariamente rinunciato), qualora a fine anno risulti avere un reddito inferiore a 40.000 avrà diritto all’attribuzione del beneficio fiscale in sede di conguaglio o dichiarazione dei redditi.
Qualora il lavoratore dipendente abbia, invece, beneficiato della somma o dell’ulteriore detrazione in assenza dei presupposti richiesti o in misura superiore a quella spettante e non sia più possibile per il sostituto d’imposta effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore deve restituire, nella dichiarazione dei redditi, l’ammontare indebitamente ricevuto, eventualmente anche in forma rateizzata secondo le ordinarie modalità.
Ed ecco che la normativa ha fatto nascere il legittimo dubbio se rinunciare o meno al beneficio.
Bene, anzi malissimo, è bene evidenziare che i benefici fiscali spettano indipendentemente dalla eventuale rinuncia effettuata dal contribuente in corso d’anno. Infatti, per tutti, quindi anche per i contribuenti che decidono di rinunciare all’erogazione del bonus mensilmente, la situazione verrà sempre verificata in sede di “conguaglio” o in sede di “dichiarazione dei redditi”. In altri termini, la situazione del contribuente (e quindi la spettanza o meno del bonus) va sempre verificata al termine dell’anno. Solo in quel momento infatti si potrà conoscere con precisione il reddito complessivo annuo.
Se si prevede di superare le soglie di reddito complessivo previste dalla normativa – ad esempio, perché percepisci altri redditi non noti al sistema NoiPA – è possibile rinunciare al beneficio. Anche in questo caso però la situazione (e l’eventuale diritto al bonus) sarà poi verificata definitivamente al termine dell’anno.
Per rinunciare a uno o più benefici fiscali, occorre accedere all’Area riservata dal Portale NoiPA. All’interno del menù Servizi, selezionare l’ambito Stipendiali e cliccare sul pulsante Gestione benefici fiscali per accedere al self-service dedicato. Con riferimento ai benefici fiscali previsti dalla Legge di Bilancio 2025, in prima applicazione, le rinunce comunicate entro domenica 25 maggio 2025 avranno effetto, oltre che sulla mensilità di giugno, sul riconoscimento dei benefici spettanti per le mensilità da gennaio e maggio.
Le rinunce inserite dopo il 25 maggio 2025 avranno decorrenza dalla mensilità successiva, compatibilmente con i tempi tecnici di elaborazione.
Per verificare da quale mese avrà effetto la rinuncia, è sufficiente accedere alla schermata iniziale del servizio Gestione benefici fiscali, selezionare Elenco richieste e consultare il campo Rata applicazione associato a ciascuna richiesta registrata.
É sempre possibile revocare la rinuncia. Il medesimo self-service consente di ripristinare il beneficio in qualsiasi momento nell’anno in corso. Per i supplenti con contratto al 30 giugno, nel calcolo del diritto ai benefici prende in considerazione la data di cessazione del contratto al 30 giugno, senza calcolare la Naspi o eventuali rate coperte da ulteriori contratti di lavoro. In caso di ripresa del servizio con un nuovo contratto di lavoro, si ricalcolerà il bonus dalla decorrenza del nuovo contratto.
Per quanto riguarda le supplenze brevi, la natura “saltuaria” delle prestazioni svolte, ai supplenti brevi verrà riconosciuto esclusivamente il bonus.