SOSPENSIONE DELLE LEZIONI E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DEL PERSONALE ATA: NEMMENO DOPO LA CIRCOSTANZIATA NOTA MINISTERIALE I DIRIGENTI SCOLASTICI ADOTTANO LE MISURE PREVISTE

POSSIAMO BEN DIRE: SIAMO ALLA FRUTTA….PER NON DIRE AL DOLCE…

DOPO LA CIRCOSTANZIATA NOTA MINISTERIALE, QUANTUNQUE,  CON UNA DISCRETA CONOSCENZA DELLA LEGISLAZIONE SCOLASTICA E DEL CODICE CIVILE (PER FARE IL CONCORSO DA DS E SVOLGERE IL RUOLO DA DIRIGENTE SI PRESUPPONE CHE TALI CONOSCENZE FACCIANO PARTE DEL PROPRIO BAGAGLIO CULTURALE) NON VI ERA NEMMENO NECESSITA’ DELL’INTERVENTO MINISTERIALE, CONTINUIAMO, PURTROPPO, AD AVERE SEGNALAZIONI IN ORDINE A DIVERSE PROBLEMATICHE PRESENTI IN TANTE SCUOLE.

CIO’ POSTO, VOGLIAMO PRECISARE QUANTO, COMUNQUE, GIA’ PREVISTO DALLA NOTA MINISTERIALE DEL 10 MARZO, AVVERTENDO, SIN D’ORA,  CHE  COMPORTAMENTI NON LINEA CON LE STESSE INDICAZIONI MINISTERIALI,  SARANNO SEGNALATI DIRETTAMENTE AL CAPO DIPARTIMENTO DOTT. BRUSCHI CHE, CON LA NOTA A PROPRIA FIRMA,  SI E’ FATTO GARANTE DELL’APPLICAZIONE  DELLA NORMATIVA (ATTENZIONE ANCHE A NON ADOTTARE MISURE CHE VEDANO IL PERSONALE IN SERVIZIO OLTRE QUELLO NECESSARIO, IN QUANTO, IN CASO DI CONTAGIO, L’UNICO RESPONSABILE, A LIVELLO PENALE, SAREBBE IL DIRIGENTE SCOLASTICO):

a) IL DIRIGENTE SCOLASTICO, assicurando prima di tutto la propria presenza a scuola, emana  una direttiva al DSGA in ordine all’organizzazione scolastica e del personale ata in particolare. Tale direttiva, comunque, non può essere generica, in quanto il DSGA deve organizzare il personale secondo le indicazioni e le necessità dettagliatamente indicate nella stessa direttiva;

b) IL DSGA, sulla scorta della direttiva, ha un confronto, in presenza, con il DS a cui sottopone l’organizzazione dei singoli dipendenti, al fine di assicurare i servizi minimi per l’apertura e la pulizia della scuola;

c) Ove non ci siano particolari motivi ostativi (da giustificare ed elencare), può essere disposta la modalità di lavoro cosiddetta “LAVORO AGILE” sia per il DSGA che per gli Assistenti Amministrativi, ovviamente sempre a richiesta degli interessati e contemperando e dando priorità a coloro che presentano particolari condizioni familiari (figli adolescenti, assistenza infermi, provenienti da zone particolarmente a rischio, etc)

d) Anche per gli assistenti tecnici, ove possibile, si può ricorrere a forme di  flessibilità del lavoro, oltre alle forme di lavoro agile, sulla base della valutazione del Dirigente scolastico nel rispetto dell’eventuale utilizzo, per didattica a distanza, dei diversi laboratori di cui sono titolari; 

e) Per i collaboratori scolastici (guardarobieri, infermieri, cuochi) dopo che gli stessi hanno garantito l’igienizzazione e la pulizia dei locali, proprio al fine di evitare possibilità di contagio, dato l’alto numero di addetti presenti, occorre adottare misure organizzative funzionali alla mancata presenza degli studenti ed , eventualmente, tenendo conto di eventuali presenze di docenti per la didattica a distanza.In tal senso i  Dirigenti scolastici nella direttiva al DSGA, indicheranno i contingenti minimi di personale che si ritiene debbano essere presenti a scuola. La nota ministeriale, in maniera chiara, poi, prevede che per adottare i turni di servizio si potrà, e dovrà, consentire di usufruire delle ferie dell’a.s. decorso che, in ogni caso, vanno godute entro il 30 aprile. Non vi è un obbligo preciso e sarebbe opportuno che, d’intesa con gli stessi lavoratori, si utilizzino gli interi periodi di ferie oppure parte (considerato che il lavoratore deve usufruirne entro il 30 aprile). Non appare assolutamente condivisibile quanto ci viene comunicato circa il recupero delle ore di servizio non prestate,  cui il personale sarebbe chiamato ad effettuare  al rientro in servizio nè tanto meno l’obbligo di usufruire delle ferie del corrente anno. Appare evidente che il Miur ha esplicitamente chiarito che, nel caso in cui il lavoratore abbia consumato tutti i giorni di ferie relativi all’anno scolastico precedente, l’assenza dal lavoro, anche a seguito dell’impossibilità di adozione di forme di lavoro agile, sarà giustificata attraverso l’istituto previsto dall’art.1256 comma 2 del codice civile che dispone l’estinzione dell’obbligazione per impossibilità sopravvenuta (che non significa, come abbiamo appreso da talune interpretazioni astruse sul piano giuridico, che l’obbligazione deve essere poi “saldata” in seguito!!!)

f) Alle RSU ed eventualmente OO.SS. cosiddette rappresentative spetta la sola informativa circa le decisioni assunte dal D.S. da effettuare con un incontro in presenza ovvero in video conferenza ove necessario. 

Le misure contenute nella circolare 323 del 10 marzo 2020 esplicano la loro efficacia fino al 3 aprile 2020 (termine previsto dal DPCM 8 marzo 2020, articolo 5)