RICORSO ANNO 2013: LA CASSAZIONE NEGA IL RICONOSCIMENTO DI DETTO ANNO AI FINI DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA E DEMANDA ALLA CONTRATTAZIONE LA DEFINIZIONE DELLA PROBLEMATICA

Con una sentenza abbastanza discutibile e con un “modus operandi” da “Ponzio Pilato”, la Corte di Cassazione con la sentenza del 21 maggio 2025 (che qui si allega) ha accolto il ricorso proposto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito avverso la decisione della Corte di Appello di Firenze che aveva, viceversa, accolto il ricorso relativo al riconoscimento dell’ANNO 2013 AI FINI DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA E DI CARRIERA PER IL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA. 

Senza entrare nella lunga e articolata ricostruzione della questione (ci sembra che la Corte si sia dilungata sull’analisi storico/giuridica ai soli fini di giustificare la sua decisione), in sostanza la Corte ha così statuito :

“…..Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell’anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l’annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell’inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014. A queste conclusioni si perviene muovendo dal  rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la suDaata pubblicazione 21/05/2025 disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell’escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l’utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012.”

Quindi sostanzialmente, ci pare di capire, che la Corte, atteso che la sterilizzazione anche degli anni 2011 e 2012 era stata risolta a mezzo di contratto di lavoro, non si spiega il motivo per cui analoga disciplina non  sia stato esteso all’anno 2013 da parte delle due parti in causa e cioè IL MIM – ARAN E ORGANIZZAZIONI SINDACALI COSIDDETTE RAPPRESENTATIVE, LEGGASI CGIL-CISL-UIL-SNALS- GILDA- ED OGGI ANIEF.

Riteniamo, allora, che la responsabilità di detto “furto perpetrato ai danni dei lavoratori” debba ricadere sia sul MIM ma, maggiormente, su quelle OO.SS. (che si definiscono rappresentanti dei lavoratori) e che per ben 12 anni non hanno mai pensato di riaprire nei tavoli negoziali, ponendola come questione “PREGIUDIZIALE” per il proseguio delle trattative, in sede dei RINNOVI DEI VARI CONTRATTI STIPULATI E COLPEVOLMENTE SOTTOSCRITTI

Atteso che ora, sempre le predette OO.SS, stanno contrattando il nuovo CCNL relativo al triennio 2022/2024, CI SEMBRA OPPORTUNO CHIEDERE: “che ne pensate di RISOLVERE UNA VOLTA PER TUTTE IL RECUPERO DI DETTO ANNO A FINI DELLA PROGRESSIONE DI CARRIERA E RECUPERO DEL DANNO ECONOMICO SUBITO DAL PERSONALE SCOLASTICO CUI DETTO ANNO E’ STATO CASSATO?”

TERREMO INFORMATI SULL’EVOLVERSI DELLA VICENDA

Per quanto attiene all’iniziativa legale intrapresa dalla nostra organizzazione sindacale e delle adesioni pervenute, ci riserviamo una attenta analisi della situazione e invieremo comunicazione a tutti coloro che hanno aderito alla predetta iniziativa. 

SENTENZA CORTE CASSAZIONE 21 MAGGIO 2025