Una “Vexata quaestio” giornalmente presente nelle scuole è certamente quella della concessione dei permessi per motivi personali o di famiglia, al personale in servizio, sia di ruolo che non di ruolo.
Numerose sono le segnalazioni che ci pervenongono in ordine ad un “pedissequo” compoortamento dei Dirigenti Scolastici che negano tale diritto espressamente previsto dal CCNL.
Orbene, al fine di fornire al personale della scuola, ogni utile elemento giuridico atto a sostenere la legittimità della richiesta e il diritto alla concessione, senza alcuna discrezionalità da parte del Dirigente Scolastico, riteniamo opportuno fare presente quanto appresso.
PREMESSA:
Al personale di ruolo spettano oltre i tre giorni definiti nel primo periodo dell’art.15, comma 2 del CCNL scuola 2006/2009 anche i 6 giorni di ferie previsti ai sensi dell’art.13, comma 9 del CCNL scuola 2006/2009 e richiesti come permessi retribuiti per motivi familiari o personali al posto delle ferie.
Quindi, pare opportuno affermare, in modo inequivocabile, che al personale docente e ATA spettano 3 giorni di permessi retribuiti per motivi personali o familiari, di cui, appunto, all’art. 15 co. 2 che così recita: “il dipendente ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione”.
Tale diritto, inoltre, è stato recentemente esteso anche al personale a tempo determinato con supplenza al 30 giugno o 31 agosto, con il CCNL 2019-2021 (art. 35 comma 12).
COSA FARE :
Per fruire di questi permessi è sufficiente fornire una motivazione, personale o familiare, che rappresenta il presupposto giustificativo del permesso e che può essere documentata anche mediante autocertificazione da parte dell’interessato.
L’autorizzazione di questi permessi non è soggetta ad alcuna valutazione o discrezionalità da parte del dirigente scolastico che non può entrare nel merito delle motivazioni addotte dal lavoratore.
Anche l’Aran si è espressa in merito, affermando che: “prevede genericamente che tali permessi possono essere fruiti ‘per motivi personali e familiari’ consentendo, quindi, a ciascun dipendente, di individuare le situazioni soggettive o le esigenze di carattere personale o familiare ritenute più opportune ai fini del ricorso a tale particolare tutela contrattuale”, aggiunge sempre l’Aran “i motivi addotti dal lavoratore non sono soggetti alla valutazione del dirigente scolastico”.
Il dirigente, pertanto, limiterà il proprio controllo agli aspetti formali della richiesta del dipendente senza sindacare la validità delle motivazioni (personali o familiari) addotte dal dipendente.
L’intervento discrezionale del dirigente, che deve essere però oggetto di intesa con le RSU, solo in presenza di una eccezionale e massiccia richiesta contemporanea di permessi per il medesimo giorno da parte dei lavoratori, può ipotizzare una regolamentazione del diritto al fine di contemperare le esigenze individuali con le ragioni organizzative della scuola. Negli altri casi, a fronte di singole o contenute richieste giornaliere, il permesso va autorizzato sempre e comunque.
Una recente ordinanza della Cassazione non fa altro che confermare quanto detto sopra.
In essa, infatti, si rigetta il ricorso di un lavoratore sottolineando che il motivo della richiesta di permesso deve “essere adeguatamente specificato” e che il dirigente deve deciderne la concessione valutandone l’opportunità sulla base “di un giudizio di bilanciamento delle contrapposte esigenze”.
Tale decisione della Cassazione, ha indotto vari dirigenti scolastici ad una interpretazione “personalistica” che porta a valutazione da parte degli stessi che nè la norma contrattuale nè tanto meno l’Aran ha mai messo in discussione.
In sostanza, la Cassazione ha voluto esaminare proprio il caso di una situazione di eccezionalità; altrimenti la decisione del dirigente scolastico si sarebbe configurata come negazione di un diritto.
Si ribadisce l’esigenza che in sede di confronto con le RSU si vada a disciplinare i criteri che il Dirigente deve seguire nei casi in cui nella scuola, per gli stessi giorni, ci si trovi in presenza di un numero spropositato di richieste,
A ciò occorre aggiungere, peraltro, che quando si rigetta una richiesta, il dirigente scolastico deve rispondere obbligatoriamente per iscritto le motivazioni del rigetto. Anche in questo caso il dipendente o “sua sponte” oppure rivolgendosi alla OO.SS cui aderisce può obiettare sul rifiuto alla concessione.
DIRITTO A 6 GIORNI DI FERIE DURANTE L’ANNO SCOLASTICO
I docenti con contratto a tempo indeterminato per effetto di specifica norma contrattuale possono, inoltre, fruire anche dei 6 giorni di ferie di cui all’art.13 comma 9 del CCNL scuola 2007, con la stessa procedura di cui ai permessi dei 3 giorni per motivi personali o familiari.
Quindi i 6 giorni di ferie richiedibili dal personale docente con contratto a tempo indeterminato nei periodi delle regolari attività di insegnamento, possono essere fruiti come permessi retribuiti per motivi personali o familiari e quindi portati in detrazione nel calcolo delle ferie richieste a giugno successivamente al termine delle lezioni.
In buona sostanza, i giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari dei docenti di ruolo sono al massimo 3 giorni + 6 giorni (al posto delle ferie) per ogni anno scolastico.
Nel dettaglio si è espresso proprio recentemente il Tribunale di Taranto che ha accolto il ricorso di una insegnante, stabilendo che i giorni di permesso retribuito sottratti alle ferie non richiedono autorizzazione discrezionale, ma devono essere concessi semplicemente su richiesta del lavoratore, anche attraverso autocertificazione. Inoltre, la sentenza ha stabilito che tali permessi spettano anche se comportano spese per l’amministrazione, come nel caso della necessità di sostituire l’insegnante assente.
Fra l’altro invitiamo i Dirigenti Scolastici reticenti, ovvero coloro i quali osservano le “quotidiane” notizie pubblicate da talune OO.SS espressione del corpo dirigenziale, particolarmente “attive e dispensatrici” di interpretazioni e suggerimenti a carattere personale del solito estensore d’attacco, a consultare il SIDI del MIM che prevede, infatti, il riconoscimento di tale diritto con l’utilizzo del codice PE03, attraverso cui, in sostanza, si rinviene la possibilità per i docenti di ruolo di fruire dei 6 giorni di ferie (ex art.13 comma 9 CCNL 2006/2009) come se fossero convertiti in 6 giorni di permesso retribuito per motivo familiare o personale.