PERMESSI PER LEGGE 104/1992: ALCUNE PRECISAZIONI A SEGUITO PRESCRIZIONI DI TALUNI DIRIGENTI SCOLASTICI

Ci vengono segnalate alcune note di dirigenti scolastici tendenti a circoscrivere il diritto del personale in servizio nella scuola (dipendenti del Ministero dell’Istruzione e del Merito e non già del dirigente scolastico…) ad usufruire dei permessi per assistenza a soggetto con disabilità

In particolare, dalla lettura della circolare che ci è stata sottoposta risulterebbe che il dirigente avrebbe precisato che:

  • occorre scrivere nell’istanza che “nessun altro familiare beneficia dei permessi di cui alla Legge 104/92 per lo stesso assistito”
  • occorre che la fruizione non avvenga in giornate non ricorrenti
  • occorre che i giorni di permesso non siano richiesti  per far fronte a necessità di tipo assistenziale (aiuto all’igiene, aiuto all’alimentazione,supporto personale), ma solamente per necessità di tipo “sanitario”.

Orbene, abbiamo netta non solo la sensazione, ma la certezza, che il dirigente in questione non solo non abbia piena conoscenza della normativa ma pensa di sostituirsi al legislatore e legiferare “motu proprio” in materia. Ora, siamo consapevoli che spesso  vi sono alcuni dirigenti che ritengono i esercitare il proprio ruolo anche sostitunendosi al MIM e interpretando le norme in maniera unilaterale ma addirittura che si pensi di sostituirsi al Parlamente e legiferare ci sembra “un pò azzardato”

Ciò detto, è opportuno precisare che:

  • Il D.Lgs 105 del 30 giugno 2022, nell’adempimento della direttiva (UE) n. 2019/1158, ha apportato modifiche cruciali ai permessi e congedi per l’assistenza ai disabili gravi secondo l’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992, entrato in vigore il 13 agosto 2022. In particolare, il decreto ha eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza”, estendendo i diritti ai caregiver familiari. A partire dal 13 agosto 2022, più soggetti possono fruire dei tre giorni mensili di permesso per assistere una persona disabile, su richiesta e in alternanza tra loro. Probabilmente, il dirigente nella circolare avrebbe dovuto scrivere che per la giornata in cui si chiede il permesso non vi sono altri soggetti che ne hanno richiesto analogo permesso…..
  • la normativa non impedisce in modo assoluto che il permesso si svolga in giornate ricorrenti ma indica che ciò non avvenga in modo sistematico. Si pensi, per esempio, al fatto che il figlio del soggetto disabile debba accompagnare lo stesso giorno a fare dialisi o altra terapia…..Se vuole applicare questa sua prescrizione invitiamo il dirigente a “sensibilizzare l’ospedale”a non effettuare la prestazione nello stesso giorno….(visto l’onnipotenza di cui ritiene di essere depositario non è escluso che lo faccia.)
  • dove il dirigente abbia espunto che i giorni di permesso devono riguardare solo esigenze a carattere sanitario è veramente difficile a meno che, come detto, si voglia sostituire al legislatore. In effetti, invece, è facile affermare che il dirigente non può limitare i permessi della Legge 104 alle sole necessità sanitarie, escludendo quelle assistenziali, poiché la normativa prevede un’ampia definizione di “supporto alla persona” che include sia l’assistenza materiale che quella generale. In definitiva il diritto ai permessi è legittimo se il dipendente soddisfa i requisiti per cui  non si può negare la fruizione dei permessi previsti. la Legge 104/92 è intesa a garantire assistenza, supporto e protezione ai familiari con disabilità grave. I permessi sono finalizzati a fornire un aiuto al lavoratore per svolgere attività che migliorino la qualità della vita del familiare disabile, che possono includere anche la vita domestica. 

Alla luce di quanto detto, ove il dirigente in questione, nei casi in cui il docente o personale ata chieda i permessi legge 104 e intenda obbligarli  a tali adempimenti e prescrizioni, lo nvitatiamo a segnalarci il caso per consentirci l’adozione di quelle iniziative legali e di segnalazione al MIM del comportamento palesemente illeggittimo e utilizzo  della funzione dirigenziale in modo del tutto non conforme a quanto previsto dalla legge e norme contrattuali.