PART-TIME: ELENCO DEL PERSONALE ATA CUI E’ STATO CONCESSO PER L’A.S. 2025/2026 TALE BENEFICIO

Part-time ATA 2025/26

Allegati

Relativamente a detto personale e alla possibilità di svolgere altro lavoro, si ritiene opportunoi richiamare l’attenzione degli stessi lavoratori e dei dirigenti scolastici sulla compatibilità o meno dell’esercizio di attività diverse

In particolare, si fa presente che:

  • Il personale in part-time, con orario non superiore al 50%, in linea generale, non è soggetto al regime delle incompatibilità. Infatti, nti e il personale ATA, come tutti gli impiegati pubblici, hanno il dovere di esclusività di svolgimento dell’attività lavorativa nei confronti della pubblica amministrazione. Pertanto, ai sensi del DPR n. 3/1957 e del D.lgs. n. 165/2001, richiamati dal D.lgs. n. 297/94, non possono svolgere attività extra-istituzionali.

    Le incompatibilità, che afferiscono alla suddetta disciplinam possiamo riassumerle in :

    1. incomopatibilità assoluta, cioe’ divieto assoluto di svolgere qualsiasi altra attività
    2. incompatibilità condizionata alla autorizzazione della P.A. (dirigente scolastico) a
    3. attività che possono essere svolte senza autorizzazione del DS

    Nel caso n.1 il personale ata sia che svolga tipologia di lavoro  a tempo sia pieno che parziale con prestazione lavorativa superiore al 50%, non può esercitare attività commerciale, industriale e professionaleassumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privatiaccettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del MIM  (dal predetto divieto sono escluse le società cooperative), svolgere attività in favore di un’altra amministrazione pubblica nonché tenere lezioni private ad alunni dell’istituzione scolastica in cui si presta servizio [per svolgerle con alunni di altri istituti è necessaria comunque l’autorizzazione del dirigente scolastico (evidenziamo che per i dirigenti scolastici il divieto è assoluto, in quanto – diversamente dai docenti – non possono svolgere lezioni private in generale e non solo con gli allievi del proprio istituto). 

    Inoltre, l’incompatibilità assoluta si realizza ogni qualvolta l’ulteriore attività esercitata si ponga in conflitto di interessi con l’attività ordinaria. La verifica dell’eventuale conflitto di interessi spetta al dirigente scolastico nell’ambito della procedura autorizzatoria.

    Eccezioni

    Non sono soggetti alle succitate incompatibilità il personale ATA con prestazione lavorativa sino al 50%, i quali devono comunque comunicare al dirigente scolastico l’ulteriore attività intrapresa, affinché lo stesso (DS) possa verificare che: l’attività non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio del dipendente, pregiudicando l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite allo stesso; l’interessato abbia tempestivamente comunicato all’Amministrazione di appartenenza il tipo di attività privata che intende svolgere (il che agevola il controllo in merito al conflitto di interessi).

    Evidenziamo che il personale in questione, pur essendo in part-time con orario sino al 50%, non può (come il personale a tempo pieno o a tempo parziale con orario superiore al 50%) svolgere attività alle dipendenze di una pubblica amministrazione. Al riguardo, infatti, non c’è alcuna distinzione tra personale a tempo pieno/in part-time con orario superiore al 50% e personale in part-time con orario inferiore al 50%, confermato dalla legge n. 662/96 (art.1/58): sia gli uni che gli altri non possono essere assunti alle dipendenze di una pubblica amministrazione.

    Per quanto attiene al punto 2, cioè le  incompatibilità relative o condizionate alla preventiva autorizzazione del dirigente scolastico comprendono quelle attività che non rientrano nella incompatibilità assolute e possono essere svolte previa autorizzazione da parte del dirigente. 

    Le attività che rientrano nel punto 3 sono quelle  attività che possono essere svolte senza l’autorizzazione del dirigente scolastico: collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali; partecipazione a convegni e seminari; incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;  incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;  attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

    Sull’argomento occorre tener presente anche del parere dell’Aran che ha precisato come “La problematica sulle incompatibilità per i lavoratori pubblici è disciplinata dall’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 che, nel rinviare alla precedente disciplina pubblicistica, prevede il generale divieto di cumulo degli impieghi e dello svolgimento di un’altra attività professionale.

    Sulla specifica tematica, per quanto riguarda il comparto Scuola, occorre fare riferimento all’art. 58 del CCNL del 29.11.2007 che disciplina specificatamente il rapporto di lavoro part-time per il personale ATA. In particolare, il suddetto articolo, al comma 5  precisa che “Il dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno”, mentre al comma 9, stabilisce che “Al personale interessato è consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d’istituto.”

    Pertanto, il dipendente ATA, qualora la prestazione lavorativa a tempo parziale sia non inferiore al 50% di quella a tempo pieno, secondo quanto previsto dal CCNL (né superiore al 50% per effetto del vincolo di legge), può svolgere un’altra attività lavorativa sia subordinata che autonoma, nel senso previsto dalla suindicata disposizione, purché non sussistano elementi di conflitto d’interesse o di incompatibilità, generale o particolare, preventivamente individuati dalle amministrazioni interessate.

    Infatti, sempre l’art 53, al comma 6 del d. lgs. n. 165/2001 esclude espressamente dall’applicazione del regime delle incompatibilità, fin qui richiamate, tutti i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, nonché tutti i docenti universitari a tempo definito e le altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali.

    Occorre però rilevare che la norma legislativa sopra citata, nel recepire le disposizioni di cui all’art. 1, co. 58 della legge 23.12.1996 n. 662 cui fa espresso richiamo in materia di “tempo parziale e disciplina delle incompatibilità”, prevede espressamente per il dipendente pubblico a regime di orario part-time (cioè che non superi il 50 % di quello pieno), la possibilità di svolgere anche altra attività lavorativa subordinata o autonoma, a condizione che l’ulteriore attività venga preventivamente autorizzata e non risulti in conflitto con gli interessi dell’Amministrazione.  Tale possibilità viene meno qualora l’attività subordinata intercorra con un’altra pubblica amministrazione: [(“…..La trasformazione (del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale) non può essere comunque concessa qualora l’attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un’amministrazione pubblica….”)]

    Ne consegue che, anche in regime di tempo parziale, il personale dipendente non può svolgere altra attività di lavoro subordinato “pubblico.” .

    Molte volte, inoltre, si chiedono notizie in ordine alla possibilitò di aprire una partita IVA per l’altra attività svolta.

    In effetti ci sono delle imitazioni per chi vuole intraprendere una seconda attività, seppur impegnato con un lavoro in istituto scolastico. Il lavoro in questione, infatti, non deve interferire con le attività svolte per la pubblica amministrazione né trarre profitto da informazioni interne o previo utilizzo di materiali di sua proprietà. Altresì, il collaboratore scolastico non potrà avere una partita IVA e lavorare a scuola se: 

    • È possessore di un’attività industriale, professionale o commerciale;
    • Risulti dipendente di un’azienda pubblica o privata, ovvero abbia rapporti subordinati;
    • Assunzione in alcune società a scopo di lucro.

    Per riassumere: è possibile avere una partita IVA come collaboratore scolastico o altra carica personale ATA. Ciò, però, se il contratto con la Pubblica amministrazione sia a tempo parziale, non superando il 50% per prestazione lavorativa. Ma dovrà, comunque, essere autorizzata dalla pubblica amministrazione. La violazione delle norme possono portare ad un’ammenda nei confronti del trasgressore o, anche, al licenziamento dello stesso.

    È, altresì, consigliabile mirare concretamente al lavoro per cui vogliamo fare domanda, ovvero il personale ATA, impegnando il nostro tempo nell’acquisire punteggio per la graduatoria.