Nomina Presidenti commissioni esami di stato secondo ciclo.

L’USR PUGLIA NEL TRASMETTERE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE LA NOTA DEL MIUR RELATIVA AGLI ESAMI DI STATO NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE, HA ANCHE PRECISATO CHE I DIRIGENTI SCOLASTICI DEL PRIMO CICLO POSSONO PRODURRE DOMANDA PER SVOLGERE FUNZIONE DI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI D’ESAME NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE A CONDIZIONE CHE NELL’ISTANZA IL DIRIGENTE STESSO DICHIARI: 

  1. che sarà comunque garantito il regolare svolgimento degli esami di Stato di primo ciclo nella scuola di titolarità e/o di reggenza, individuando un docente collaboratore che soddisfi tutte le seguenti condizioni:
    – essere docente di scuola secondaria;
    – non essere docente di classe terza di scuola secondaria di primo grado, perché già componente di diritto
    della commissione d’esame;
    – aver già svolto la funzione di Presidente di commissione per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo
    di istruzione

Ciò posto, si deve rilevare che, inizialmente, il Miur aveva negato ai dirigenti titolari delle scuole del primo ciclo di poter svolgere la funzione di presidente delle commissione nelle scuole secondarie di secondo grado. Ora, a seguito di ripensamenti per le pressioni ricevute, ha trovato il solito “escamotage”, di dubbia valenza giuridica, per consentire ai dirigenti stessi di poter ricevere “per l’alto e gravoso compito” il solito lauto “compenso”. Ma chi deve sopperire e sostituire il dirigente per consentirgli di “rimpinguare” il suo stipendio ? OVVIAMENTE IL DOCENTE !!. E come ringraziarlo per questa sua “SP…INTANEAMENTE” DISPONIBILITA’ ? OVVIAMENTE SOLO CON UN FORTE ABBRACCIO E GRAZIE, PERCHE’ LA FUNZIONE  E’ SVOLTA  GRATUITAMENTE !!!

E sì…perchè qui sta l’arcano: Lo svolgimento della funzione di presidente delle commissioni d’esame nella scuola media è gratuita, mentre lo svolgimento della funzione di presidente delle commissioni d’esame nelle scuole secondarie di secondo grado è retribuita.

Ora, a parte le considerazioni giuridiche sulla valenza della “soluzione” trovata dal Miur, ci chiediamo:

 è “obbligato” il docente collaboratore a svolgere “gratuitamente” tale funzione ? A nostro avviso assolutamente NO !!!  Nel caso in cui il dirigente lo individui, il docente può legittimamente rifiutarsi a meno che nella contrattazione d’istituto si preveda un compenso per lo svolgimento di tale attività. Questo perchè è inaccettabile che il docente venga chiamato “obbligatoriamente” a svolgere una funzione non prevista nel suo profilo professionale di docente (gratuitamente…) al solo fine di consentire al dirigente della scuola del primo ciclo di poter essere retribuito per svolgere un incarico in altro grado di scuola, lasciando così ad altri il compito e la funzione che sia la legge che il ccnl gli attribuisce come obbligo collegato al suo status dirigenziale.

NOTA USR PUGLIA