LEGGE DI BILANCIO 2017 E CUMULO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Con la circolare n. 60 del 16/3/17, l’INPS ha fornito chiarimenti per chiedere il cumulo dei contributi secondo le indicazioni contenute nel comma 195 dell’art. 1 della legge di bilancio per il 2017.
Il comma 195 della legge 232 del 7 dicembre 2016 (Legge di bilancio), superando i limiti imposti dalla legge 29/79 e dall’analoga norma per i professionisti (la legge 45/90), ha così stabilito:

239. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un’unica pensione. La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l’anzianità contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24, adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per la liquidazione dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto.

L’INPS, ora, con la circolare sul cumulo gratuito dei contributi, in applicazione della sopra citata normativa, fornisce istruzioni per ottenere un unico trattamento pensionistico in ragione dei  contributi versati in gestioni previdenziali diverse anche per ottenere la pensione di anzianità e non solo quella di vecchiaia. Con successiva circolare verranno diramate le istruzioni applicative delle disposizioni in argomento con riferimento ai casi di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti anche presso le Casse professionali.
A decorrere dal 1/2/2017 è possibile chiedere il cumulo non oneroso, sommando l’anzianità pensionistica con periodi contributivi giacenti in casse diverse:
1 – chi matura i requisiti per la pensione di vecchiaia (66 anni e 7 mesi) unitamente all’anzianità pensionistica di almeno 20 anni. Non può chiederlo chi è già titolare di pensione; non ‘è più il vincolo di non aver  maturato in una delle casse i requisiti minimi di anzianità richiesti.
2 – indipendentemente dall’età, chi matura i requisiti per la pensione anticipata ovvero un’anzianità pensionistica di 42 anni e 10 mesi se uomo, di 41 anni e 10 mesi se donna; chiedendo il cumulo non si può usufruire della facoltà di chiedere pensione e part-time;
3 – chi può chiedere la pensione di inabilità;
4 – gli eredi che chiedono la pensione indiretta.

La possibilità di cumulo riguarda anche la contribuzione all’estero purché siano maturati in Italia i requisiti minimi per l’accesso alla totalizzazione previsti dalla normativa comunitaria (52 settimane) o dalla singole Convenzioni bilaterali.

La legge di bilancio prevede la rinuncia a una precedente domanda di totalizzazione, per accedere al trattamento pensionistico usufruendo del cumulo, a patto che il procedimento amministrativo non si sia ancora concluso.
Entro il 1/1/2018 si può rinunciare anche a una domanda di ricongiunzione, a patto che non sia stato già perfezionato il pagamento integrale dell’importo dovuto.

Non sempre, però, risulta  conveniente ricorrere al cumulo piuttosto che alla ricongiunzione onerosa
Optando per il  cumulo il calcolo della pensione avviene col sistema pro-rata, quindi potrebbe essere col metodo contributivo anche laddove ricorrendo alla ricongiunzione si applicherebbe il metodo retributivo. Ma ciò può essere valutato solo caso per caso e certamente la valutazione non è semplice.
Anche il pagamento della liquidazione potrebbe subire un rinvio: per chi ricorre al cumulo l’attesa è di almeno un anno, oltre i canonici 90 giorni a disposizione dell’INPS per il pagamento.

Proprio per questi motivi, il nostro staff di esperti è a disposizione degli iscritti alla nostra organizzazione sindacale per fornire i dovuti ragguagli e guida nella scelta per la richiesta di cumulo.

INPSCircolare60-17