LA TUTELA ASSICURATIVA INAIL NELLA SCUOLA DOPO LA LEGGE 85/2023

Per venire incontro a numerose richieste di chiarimenti sulla tutela assicurativa per il personale della scuola, a seguito della pubblicazione della legge 85/2023, riteniamo utile riportare un importante ed esaustivo contributo PUBBLICATO IL 18/09/2023

La tutela assicurativa INAIL nella scuola

La norma è contenuta nella Legge n. 85, pubblicata il 3 luglio scorso in Gazzetta Ufficiale, che ha convertito in legge il testo coordinato del 4 maggio 2023, n. 48, “recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” (il cosiddetto decreto Lavoro): l’articolo che estende la tutela assicurativa degli studenti e del personale è il 18.

Tale articolo ha introdotto l’estensione della tutela assicurativa INAIL per gli studenti e il personale coinvolto in attività didattiche e formative: personale che avrà quindi la stessa tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali garantita al resto dei lavoratori dipendenti, compreso l’infortunio in itinere.

Si amplia dunque la tutela infortunistica per alunni e studenti con una protezione allargata che ora comprenderà non solo lo svolgimento di attività tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche, ma tutti gli eventi che possono verificarsi a scuola.

Gli alunni non sono mai assicurati per gli infortuni in itinere (tranne che nelle attività PCTO nel percorso tra scuola e sede dell’attività), e con la nuova normativa restano comunque esclusi da tale forma assicurativa.

La norma interessa per ora solo per il prossimo anno scolastico, il 2023/24, per valutarne l’impatto finanziario.

L’estensione di questa tutela assicurativa è volta a coprire insegnanti, personale scolastico, esperti esterni e assistenti delle attività laboratoriali anche nelle istituzioni della formazione terziaria professionalizzante e superiore.

Inoltre, il Decreto prevede importanti provvedimenti riguardanti la progettazione di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, stabilendo modalità per monitorarne la qualità.

Le imprese iscritte al registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro dovranno integrare il proprio documento di valutazione dei rischi con misure di prevenzione dei rischi e dispositivi di protezione individuale per gli studenti coinvolti.

La Dott.ssa Annamaria Stammitti ci presenta però un’altra problematica legata alla copertura assicurativa per gli alunni e il personale scolastico che è quella relativa alla responsabilità civile verso terzi.

L’INAIL non copre questa probabilità di arrecare danni a terzi e quindi la scuola dovrà pensare autonomamente a questa tutela con una serie di procedure che nell’articolo vengono ampiamente delineate.

La tutela assicurativa INAIL nella scuola

Sarà resa attuativa, con la pubblicazione di un apposito decreto ministeriale, l’estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema scolastico, a tutti i livelli d’istruzione, anche di tipo paritario: si tratta di una novità introdotta dall’attuale gestione ministeriale, assieme al dicastero del Lavoro, e annunciata alcune settimane fa dal ministro Giuseppe Valditara.

“Sarà estesa questa assicurazione anche agli studenti, per qualsiasi incidente dovessero avere a scuola e pure durante le gite scolastiche”.

La norma è contenuta nella Legge n. 85, pubblicata il 3 luglio scorso in Gazzetta Ufficiale, che ha convertito in legge il testo coordinato del 4 maggio 2023, n. 48, “recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” (il cosiddetto decreto Lavoro): l’articolo che estende la tutela assicurativa degli studenti e del personale è il 18.

L’altro articolo del testo coordinato che interessa la scuola è il 17 e riguarda il “Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”.

La norma di legge prevede che, solo per l’anno scolastico 2023/24, l’obbligo di assicurazione INAIL si applica anche allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento nell’ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.

Rientrano nell’assicurazione – che copre tutte le attività esterne, a cominciare dalle visite didattico-culturali – coloro che appartengono alle seguenti categorie:

  1. il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, nonchè il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA);
  2. gli esperti esterni comunque impiegati nelle attività di docenza;
  3. gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle attività laboratoriali;
  4. il personale docente e tecnico-amministrativo, nonché ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, i ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca;
  5. gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché  i preparatori;
  6. gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonchè del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi verificatisi all’interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell’ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell’offerta formativa e nell’ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate;
  7. gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti.

La copertura assicurativa comprende anche le attività di formazione svolte al di fuori della scuola, ad iniziare dai percorsi di PCTO (con costante monitoraggio della qualità dei Percorsi):

le imprese impegnate nei Percorsi dovranno integrare il proprio documento di valutazione dei rischi con una sezione specifica che indicherà le misure di prevenzione e i dispositivi di protezione per i ragazzi.

L’integrazione al documento sarà fornita alla scuola e allegata alla Convenzione stipulata tra l’istituto e l’impresa.

Con il Decreto-legge viene previsto, inoltre, che le attività di PCTO debbano essere coerenti con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) degli istituti e con il profilo culturale, educativo e professionale dei singoli indirizzi di studio offerti dalle scuole.

Per assicurare questo scopo, viene anche introdotta la figura del docente coordinatore di progettazione, che sarà individuato dall’istituzione scolastica.

Allo stesso tempo, viene rafforzato il Registro per l’alternanza scuola-lavoro presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con l’inserimento di ulteriori requisiti che devono possedere le imprese ospitanti le suddette attività di PCTO, onde evitare ricorso ad aziende non qualificate.

Gli ulteriori requisiti consistono nelle capacità strutturali, tecnologiche e organizzative dell’impresa, nell’esperienza maturata nei Percorsi, nell’eventuale partecipazione a forme di raccordo organizzativo con associazioni di categoria, nella partecipazione a reti di scuole, nella collaborazione con enti territoriali già impegnati nelle suddette attività di PCTO.

Per una proficua progettazione dei Percorsi, sono previsti l’interazione e lo scambio di informazioni e di dati, finora carenti, tra il Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro e la Piattaforma dell’alternanza scuola-lavoro, istituita presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, che viene rinominata come “Piattaforma per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento”.

Fino ad ora l’assicurazione obbligatoria INAIL ha coperto gli infortuni che occorrono a determinate categorie di personale scolastico e agli studenti impegnati in specifiche attività.

Esaminiamo nel dettaglio

Per quanto riguarda il personale scolastico, compresi gli studenti, e anche persone estranee all’ambiente scolastico che, a vario titolo, entrano negli edifici scolastici, sono assicurati:

“gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro”.

È necessario precisare anche che non tutti i docenti sono genericamente tutelati dall’assicurazione INAIL, ma solamente nel caso svolgano compiti e mansioni ai quali l’ente attribuisce un fattore di rischio, fra cui:

  • quelli che per la loro attività fanno uso di apparecchi/macchine elettriche (videoterminali, computer, tablet, fotocopiatrici, videoregistratori, proiettori, ecc.), ovvero se frequentano un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine ai sensi dell’articolo 1, comma 1, e dell’articolo 4, comma 1, n.1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
  • quelli che, come dettato dalle ipotesi particolari previste dall’articolo 1, comma 3, n. 28 e dall’articolo 4, comma 1, n. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono direttamente adibiti ad esperienze tecnico-scientifiche, ad esercitazioni pratiche e ad esercitazioni di lavoro;
  • quelli che svolgono esercitazioni pratiche, esercitazioni di lavoro e viaggi di istruzione (purché rientranti nella programmazione del PTOF), attività di educazione fisica e motoria ed attività di sostegno.

Tutti i docenti adibiti nei campi di attività di cui sopra sono integralmente coperti dall’assicurazione INAIL, anche per gli infortuni in itinere.

Nelle attività e mansioni degli insegnanti riconosciute dall’assicurazione INAIL rientrano anche l’attività ludico-motoria svolta dagli insegnanti della scuola dell’infanzia e, per effetto della legge 104/92, gli insegnanti di sostegno e gli alunni con disabilità.

L’INAIL stabilisce che le attività di sostegno si configurano come teorico-pratiche, «di assistenza, comprendente esercitazioni pedagogiche e pratiche nei diversi momenti della giornata».

In particolare, «l’attività dell’insegnante di sostegno, come delineata dall’art. 13, commi 5 e 6 della legge 104/92, comporta un rischio legato non solo alle modalità di svolgimento dell’insegnamento, ma anche alle condizioni psicofisiche dell’alunno affidato alle cure dell’insegnante di sostegno».

È necessario poi evidenziare che, a seguito della normativa diretta alla dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione di cui all’articolo 7, commi 27-32, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 13519, sono stati introdotti nelle scuole le pagelle elettroniche e il registro elettronico di classe, che richiedono evidentemente l’utilizzazione abituale da parte degli insegnanti di dispositivi elettronici/informatici.

Per tutti gli insegnanti è operante quindi, in via generalizzata, l’obbligo assicurativo ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e gli stessi sono pertanto sempre tutelati, in caso di infortunio sul lavoro, sia per l’attività lavorativa in presenza che per la didattica a distanza.

Possono rientrare nell’assicurazione INAIL anche gli infortuni in itinere occorsi al personale ATA ed agli insegnanti, se considerati soggetti assicurati secondo quanto previsto al punto 28 dell’art. 1 del T.U. 1124/65. Ora la nuova normativa fa rientrare nell’assicurazione INAIL gli infortuni in itinere per tutto il personale scolastico.

Per quanto riguarda gli alunni, in linea generale, in presenza dei requisiti oggettivo e soggettivo previsti dall’art. 1, n. 28 e dall’art. 4, n. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U.), gli studenti delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, comprese le Università, sono assicurati obbligatoriamente presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, soltanto se svolgono:

  • esperienze tecnico – scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro;
  • attività di educazione fisica nella scuola secondaria;
  • attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l’ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;
  • viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.

Gli alunni non sono mai assicurati per gli infortuni in itinere (tranne che nelle attività PCTO nel percorso tra scuola e sede dell’attività), e con la nuova normativa restano comunque esclusi da tale forma assicurativa.

È con soddisfazione in ogni caso che prendiamo atto della novità introdotta dal decreto Lavoro citato, e speriamo che tale normativa non resti limitata ad un solo anno scolastico, il 2023/2024, ma diventi norma organica e sistemica per il futuro.

Per completezza di informazione, però, bisogna precisare che, né l’assicurazione obbligatoria INAIL finora in vigore, né l’estensione di tale copertura alla totale platea degli assicurati del mondo “scuola”, tutelano gli assicurati per la responsabilità civile.

Per questo motivo restano necessarie le assicurazioni integrative che, invece, coprono anche la responsabilità civile per danni inferti a terzi. Si comprende, dunque, l’importanza rivestita dall’assicurazione integrativa per la più ampia gamma di copertura fornita, rispetto ad una tipologia che non rientra nell’assicurazione INAIL.

Per questa ragione è giusto, a parere di chi scrive, che le scuole stipulino una ulteriore assicurazione con compagnie private, per garantire una tutela che estenda la copertura dell’assicurazione in quei casi non previsti dalla legge.

La scuola valuta le migliori condizioni offerte dalle varie compagnie assicurative e delibera per l’offerta economicamente più conveniente, ma non può, autonomamente, non avendone i mezzi finanziari, farsi carico del relativo onere.

La stipula del contratto assicurativo integrativo deve essere deliberata in sede di Consiglio di istituto e le famiglie sono obbligate alla partecipazione delle quote previste per ogni singolo studente.

L’assicurazione integrativa viene stipulata per scuole di ogni ordine e grado, è su base annuale o pluriennale e può essere stipulata con qualunque compagnia privata offra il servizio.

La polizza assicurativa, dunque, è a carico del beneficiario, e deve essere pagata dai genitori degli alunni.

Ovviamente, qualora accada un incidente che implichi la responsabilità civile verso terzi non coperta dalla tutela dell’INAIL, l’alunno, che non avesse stipulato l’assicurazione integrativa, non potrà beneficiare di alcun rimborso.

Inoltre, per la partecipazione alle visite guidate e ai campi scuola, se la famiglia non intende aderire a questa Assicurazione, per consentire al proprio figlio di partecipare all’uscita, dovrà assumere la responsabilità per danni a terzi, ricorrendo ad una propria polizza di cui tutti gli estremi dovranno essere preventivamente comunicati agli Uffici di Segreteria.

La copertura assicurativa integrativa non riguarda necessariamente soltanto gli alunni;

nell’ambito di tale copertura, infatti, possono volontariamente e discrezionalmente rientrare i docenti, il personale ATA e i genitori degli alunni, così come altre figure coinvolte nelle attività scolastiche.

A titolo esemplificativo si riportano alcune categorie di soggetti equiparati agli alunni iscritti all’Istituzione Scolastica:

  • i corsisti in genere;
  • tutti gli operatori dell’Istituto scolastico;
  • gli esperti esterni;
  • il personale in quiescenza che svolge attività all’interno dell’Istituto;
  • prestatori di lavori socialmente utili o lavori di pubblica utilità;
  • gli assistenti in lingua straniera in Italia;
  • il Responsabile della sicurezza;
  • il Presidente e i componenti della Commissione d’esame;
  • i Revisori dei Conti in missione presso l’Istituzione Scolastica;
  • i membri degli organi collegiali nello svolgimento delle loro funzioni;
  • gli uditori e gli alunni esterni;
  • gli alunni partecipanti al Progetto Orientamento;
  • gli accompagnatori designati durante i viaggi di istruzione, visite ed uscite didattiche in genere.

Ferma restando la possibilità per le Istituzioni Scolastiche di individuare, sulla base dei propri specifici fabbisogni, le coperture assicurative integrative più congeniali alle proprie necessità, si osserva che le principali polizze assicurative integrative più frequentemente stipulate dalle Istituzioni Scolastiche, fino ad ora, sono:

  • polizza infortuni, in base alla quale l’evento infortunio determina l’operatività della garanzia contenuta nella polizza scolastica, che si concretizza nel risarcimento delle spese mediche o nelle diarie in caso di invalidità temporanea ovvero di un indennizzo nei casi di morte o invalidità permanente (ovviamente, per questo anno scolastico, non sarà richiesta dalle scuole, perché troverà copertura nella normativa cui si è fatto riferimento); per questo anno scolastico, 2023-2024, è garantita, in base al Decreto Lavoro, dal MIM;
  • polizza per responsabilità civile, che, ai sensi dell’art. 1917 del codice civile, garantisce il risarcimento per fatti colposi e per quelli causati per colpa grave, con esclusione del dolo.

+La polizza di Responsabilità Civile tutela l’Amministrazione Scolastica dal rischio di dover pagare, a titolo di risarcimento, i danni procurati involontariamente a terzi a causa di condotta colpevole.

La responsabilità oggetto di copertura assicurativa è solo quella civile, poiché la responsabilità penale, essendo strettamente personale, non può costituire oggetto di negozi giuridici.

I Servizi Assicurativi rientrano nella nozione di appalti pubblici di servizi di cui al D. Lgs. 36 del 31 marzo 2023.

Per le Istituzioni Scolastiche trova applicazione anche la normativa speciale di settore, contenuta principalmente nel D.I. 28 agosto 2018, n. 129.

In relazione agli affidamenti dei Servizi Assicurativi assume particolare rilevanza quanto previsto dall’art. 43, comma 7, del Regolamento, il quale stabilisce che

«[…] Nell’ambito della propria autonomia negoziale, le Istituzioni Scolastiche debbano rispettare le linee guida e gli schemi di atti di gara eventualmente contenuti in direttive che il Ministero dell’Istruzione elabora per le procedure di affidamento particolarmente complesse, quali quelle aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi assicurativi […]».

Riepilogando, quindi, oltre alle disposizioni del Codice, delle relative previsioni di attuazione e del Regolamento, trovano applicazione le disposizioni del codice civile, con le necessarie integrazioni mutuate dalle norme speciali poste dal Codice IVASS.

Per le Istituzioni Scolastiche, la scelta della polizza assicurativa più idonea risulta essere molto spesso un’attività complessa.

Questo perché, non essendo esperti della tematica e soprattutto del mercato dei prodotti assicurativi, può accadere che l’Istituzione Scolastica possa acquisire un prodotto assicurativo non confacente alle proprie esigenze.

Per questa ragione le scuole possono, a supporto ed assistenza alla loro procedura, acquisire servizi di intermediazione assicurativa, e dunque rivolgersi a figure specializzate (c.d. Società di Brokeraggio), con l’obiettivo di definire in modo adeguato le proprie esigenze assicurative e di essere supportate nella redazione dei documenti della procedura finalizzata all’acquisizione dei Servizi Assicurativi.

L’affidamento da parte delle Istituzioni Scolastiche di servizi di intermediazione trova la sua legittimazione nell’art. 14 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, come modificato dal DPR 13 giugno 2023, n. 81, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il brokeraggio assicurativo ha ottenuto un riconoscimento ufficiale nel nostro ordinamento dapprima con la legge del 20 novembre 1984, n. 792 (oggi non più vigente) e, successivamente, con il Codice delle Assicurazioni Private, che, all’art. 1, comma 1, lett. cc-quinquies), definisce come intermediario assicurativo «qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un’impresa di assicurazione o riassicurazione o da un dipendente della stessa e diversa da un intermediario assicurativo a titolo accessorio, che avvii o svolga a titolo oneroso l’attività di distribuzione assicurativa».

In ogni caso, le Istituzioni Scolastiche possono ricorrere al supporto di una Società di Brokeraggio, oppure possono procedere per proprio conto.

L’importante è che la procedura di acquisizione dei servizi assicurativi sia ad evidenza pubblica.

A tele proposito facciamo riferimento alle procedure per l’affidamento, di cui all’art. 50, comma 1, lett. b) del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Attraverso la decisione di contrarre, che dettagli il ricorso ad un avviso pubblico – indagine di mercato, con invito a presentare offerta da parte di operatori del settore, in possesso dei requisiti di ordine generale, di cui agli artt. 94, 95, 96, 98 del Codice dei Contratti Pubblici, eventualmente anche di quelli di ordine speciale, di cui all’art. 100, e di esperienze pregresse nel settore scolastico, si può effettuare l’individuazione della Società Assicurativa che sarà affidataria del servizio, nel rispetto delle clausole che saranno elencate nel disciplinare di procedura.

Oppure si può, sempre attraverso la decisione preliminare di contrarre e con apposito disciplinare, espletare una procedura di confronto di preventivi tra agenzie assicurative individuate dalla scuola medesima, che trattino prodotti assicurativi per le scuole, abbiano esperienze pregresse e siano in possesso dei requisiti già richiamati.

Concludendo, possiamo esprimere soddisfazione per l’interesse e la cura posti dal Ministero dell’Istruzione e del merito ad una tematica complessa e finora lasciata, per certi versi, all’iniziativa delle singole scuole.

Si auspica, come detto prima, che l’innovazione apportata all’assicurazione obbligatoria INAIL entri a regime e che anche l’assicurazione per responsabilità civile possa essere demandata a norme istituzionalmente riconosciute, per l’intero settore scolastico, evitando in questo modo ulteriore aggravio di lavoro per le scuole e risposte da parte dell’utenza non sempre omogenee, a volte consistenti anche nel rifiuto del versamento richiesto.

RICORDIAMO A TUTTI GLI ISCRITTI PER DELEGA ALLA FLP SCUOLA CHE L’ISCRIZIONE AL SINDACATO COMPRENDE ANCHE  3 LINEE ASSICURATIVE (RISCHIO PROFESSIONALE – TUTELA LEGALE – INFORTUNI) TOTALMENTE GRATUITE 

CLICCA QUI PER TUTTI I DETTAGLI