LA CASSAZIONE, CON UNA RECENTE ORDINANZA,CONFERMA: LE FERIE NON GODUTE DEVONO ESSERE PAGATE AI SUPPLENTI – RIAPERTURA ADESIONI RICORSO ORGANIZZATO DALLA FLP SCUOLA FOGGIA

I docenti precari hanno diritto all’indennità per le ferie non godute: Numerose le Sentenze che riconoscono, ai docenti precari, il diritto ad ottenere l’indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute.

A queste si aggiunge ora una nuova Ordinanza del 7 maggio 20025 della Corte di Cassazione :

Clicca e scarica Ordinanza n. 11968 2025 diritto indennità sostitutiva ferie docenti a TD

Ai sensi dell’art. 19, co. 2, del CCNL 2006-2009 le ferie per il personale assunto a tempo determinato sono calcolate in misura proporzionale al servizio prestato. Con la precisazione che i docenti con meno di tre anni di servizio hanno diritto a 30 giorni l’anno, mentre quelli con più di tre anni di servizio hanno diritto a 32 giorni l’anno.

Dunque, per calcolare il numero di ferie spettanti al docente con contratto di lavoro a tempo determinato, basterà effettuare la seguente proporzione:

360 : 30/32 (Giorni di ferie maturati) = N(numero di giorni effettivi lavorati) : X(giorni di ferie risultanti)

L’art. 1, comma 54 della Legge n. 228 del 2012 sancisce quanto segue:

Il personale scolastico, di tutti i gradi di istruzione, fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni. Questi sono definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Esse sono subordinate alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi”.

Pertanto il docente può chiedere di fruire delle ferie maturate durante i periodi dell’anno in cui i calendari scolastici regionali prevedono una sospensione delle attività di lezione. Ovverosia per le festività Natalizie, Pasquali e per il periodo successivo al termine delle lezioni, solitamente coincidente con il 8/10 Giugno.

Ciò non vuol dire che durante tali periodi il docente è automaticamente in ferie. E’ necessario che ne faccia espressa richiesta alla scuola di titolarità, o quantomeno che il dirigente scolastico, attraverso una comunicazione chiara e precisa, lo renda edotto della possibilità di fruire delle ferie maturate durante i periodi di sospensione delle lezioni.

La Suprema Corte di Cassazione, recependo l’orientamento formatosi presso la Corte di Giustizia Europea, ha precisato che il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva. (Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 14268 del 2022)

Pertanto è illegittimo collocare d’ufficio il docente in ferie senza una preventiva comunicazione da parte del dirigente scolastico.
Dunque, se il dirigente scolastico non ha correttamente invitato il docente a fruire dei giorni di congedo ordinario durante i periodi di sospensione delle lezioni e se, al contempo, il docente non ne ha fatto espressa richiesta di fruizione, quest’ultimo avrà diritto ad ottenere un’indennità finanziaria.

CHI HA DIRITTO AL PAGAMENTO DELLE FERIE NON GODUTE?

Hanno diritto al pagamento delle ferie non fruite:

– I docenti con incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).

– I docenti che, nel corso dell’anno scolastico, non abbiano richiesto la fruizione di tutte le ferie maturate.

Ogni docente matura oltre 25 giorni di ferie all’anno. Se ha compilato il modulo di richiesta ferie e ha usufruito solo di una parte di questi giorni, le ferie residue devono essere pagate.

A conferma delle argomentazioni surriferite, vi sono le recentissime pronunce dei Tribunali ordinari in funzione di Giudice del Lavoro che riconoscono tale diritto in favore di docenti che negli ultimi 10 anni abbiano svolto supplenze al 30 Giugno.

LA FLP SCUOLA FOGGIA HA GIA’ ATTIVATO SPECIFICO RICORSO IN MATERIA, OTTENENDO DEAL GIUDICE DEL LAVORO DI FOGGIA SENTENZE DI ACCOGLIMENTO, MOTIVO PER CUI, ALLA LUCE ANCHE DELLA RECENTISSIMA ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL 7 MAGGIO 2025,  CHE HA CONFERMATO IL DIRITTO AD OTTENERE IL PAGAMENTO DELLE FERIE, OVE NON GODUTE, DA PARTE DEL PERSONALE SUPPLENTE, 

VENGONO RIAPERTI I TERMINI PER ADERIRE ALLA INIZIATIVA LEGALE

  • COME ADERIRE AL RICORSO:

L’adesione ai ricorsi, a condizioni agevolate per tutti gli iscritti,

sarà possibile a decorrere dal giorno 14 MAGGIO 2025  al 30 GIUGNO 2025 

Gli interessati che vorranno aderire all’iniziativa giudiziaria potranno recarsi, nei giorni e negli orari di apertura, presso le sedi sindacali della FLP SCUOLA FOGGIA , prendendo appuntamento sul sito e cliccando la motivazione dell’appuntamento – CONSULENZA LEGALE. 

Verrà in tale occasione consegnata copia della diffida e maggiori delucidazioni in ordine alla iniziativa legale. 

Si può anche inviare richiesta di delucidazioni inviando mail a [email protected]

  • QUALE DOCUMENTAZIONE OCCORRE ESIBIRE PER ADERIRE AL RICORSO

Per aderire al ricorso gli interessati dovranno essere produrre i seguenti documenti:

1)        Copia carta di identità e codice fiscale;

2)       Copia della diffida inoltrata al Ministero dell’Istruzione; (che verrà consegnata recandosi presso la nostra sede)

3)       Dichiarazione o Certificati di servizio relativi ai rapporti lavorativi cui si riferiscono i periodi di ferie non godute;

4)       Copia dei contratti di lavoro a tempo determinato cui si riferiscono i periodi di ferie non godute;

5)       Copia dell’ultimo contratto di lavoro;

ATTENZIONE: La diffida da produrre verrà consegnata solo a coloro che aderiscono al ricorso e dovrà da essi essere inviata al MINISTERO DELL’ISTRUZIONE CON PEC O CON R.R. 

Copia della diffida dovrà essere fatta tenere al legale del sindacato unitamente alle ricevute della pec ovvero della R.R., insieme alla sopra citata documentazione (copia della diffida e della documentazione dovrà essere inviata a questa segreteria provinciale – [email protected]  oppure consegnata direttamente presso la nostra sede

IL RICORSO PER GLI ISCRITTI AL SINDACATO NON COMPORTA SPESE (SOLO EURO 40 PER DIRITTI DI SEGRETERIA) E IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO DOVUTO ALLO STATO NEL SOLO CASO DI UN REDDITO SUPERIORE A 38.514,03.

PER COLORO CHE NON SONO ISCRITTI OCCORRE PROCEDERE ALL’ISCRIZIONE AL SINDACATO OVVERO AL PAGAMENTO (OVE NON INTENDONO ISCRIVERSI) DI EURO 250 PER DIRITTI DI SEGRETERIA OLTRE OVVIAMENTE ALL’EVENTUALE COSTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO DOVUTO ALLO STATO

L’avvio del ricorso non prevede, quindi, alcun costo (salvo diritti di segreteria). Gli onorari verranno corrisposti solamente in caso di esito positivo del ricorso in base al vantaggio economico complessivamente raggiunto dal ricorrente, in relazione al pagamento degli arretrati maturati.

Attenzione tutti i documenti devono essere scansionati e non fotografati e trasformati in formato esclusivamente in formato pdf. Tutti i documenti devono essere nominati correttamente in base al contenuto del documento stesso; I documenti vanno allegati singolarmente alla mail e non scansionati e inviati come unico file.