IL MIUR NEGA IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ABILITANTI E DI SOSTEGNO CONSEGUITI IN ROMANIA

Il Miur ha pubblicato un avviso con il quale  fornisce chiarimenti e informazioni ai cittadini italiani che hanno concluso, in Romania, i percorsi denominati Programului de studi psichopedagogice, Nivel I e Nivel II” con la richiesta di successivo riconoscimento per l’ordinamento italiano. Il dicastero dell’Istruzione precisa che l’analogo Ministero rumeno ha così precisato:

  • il possesso del certificato di conseguimento della formazione psicopedagogica costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente al fine di ottenere la qualifica professionale di docente in Romania, essendo la condizione principale aver conseguito gli studi post liceali o universitari in Romania;
  • l’attestato di conformità degli studi con le disposizioni della Direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali per i cittadini che hanno studiato in Romania, al fine di svolgere attività didattiche all’estero, si rilascia al richiedente, solo nel caso in cui quest’ultimo ha conseguito in Romania sia studi di istruzione superiore/post secondaria sia studi universitari.

Alla luce di quanto detto sopra, il Ministero rumeno non riconosce la formazione  svolta dai cittadini italiani.

Tali percorsi non essendo, quindi, in possesso dei  requisiti giuridici per il riconoscimento della qualifica professionale di docente ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e successive modifiche, non consentono il riconoscimento del titolo e, in conseguenza,  le istanze di riconoscimento  sono da considerarsi rigettate.

Inoltre, il  Miur ha affrontato anche la questione della specializzazione su sostegno e del relativo riconoscimento in Italia, precisando che l’insegnamento su sostegno in Romania rientra  nell’ambito dell’educazione speciale, in apposite scuole speciali, e non nelle classi comuni come avviene in Italia.

Pertanto, non c’è corrispondenza con l’ordinamento scolastico italiano che prevede che gli alunni con bisogni educativi speciali studino nelle classi comuni con il supporto dell’insegnante di sostegno e non frequentino scuole speciali a loro dedicate.

NOTA MIUR TITOLI