GPS 2022: IL MINISTRO PRESENTA BOZZA NUOVA ORDINANZA MA PAVENTA LO SLITTAMENTO DELLA PUBBLICAZIONE AL PROSSIMO ANNO….

Durante il primo incontro tenuto nella giornata di ieri  con le cosiddetta OO.SS. rappresentative, incontro fissato per presentare una prima bozza della nuova ordinanza ministeriale che dovrebbe disciplinare l’aggiornamento e le nuove inclusioni nelle GPS di SECONDA E TERZA FASCIA (anche definite prima e seconda di GPS)   -Graduatorie Provinciali per le Supplenze (LA PRIMA SAREBBE QUELLA DELLA GAE), il Ministero dell’Istruzione ha fatto comunque presente che i tempi di definizione del regolamento non sono compatibili con l’esigenza di procedere all’aggiornamento

La bozza della nuova ordinanza, che andrebbe a disciplinare, quindi, le graduatorie provinciale valide per il triennio 2022/2025, prevede alcune novità di rilievo: 

  1. Prima di tutto il rinvio all’a.s. 2023/24 dell’aggiornamento (e dei possibili nuovi inserimenti) delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle connesse Graduatorie di Istituto di II e III fascia con validità triennale, in sostanza un anno di vuoto e poi due anni dal 2023 al 2025. 
  2. Il Ministero intenderebbe eliminare la possibilità dal 2023/2024, per i docenti in possesso del diploma magistrale ante 2001/2002, di produrre domanda e si andrebbe così a  costituire solo la II fascia con i laureati in  Scienze della Formazione Primaria;
  3. Conferma, a partire dall’a.s. 2022/23, della procedura esclusivamente online per il conferimento delle supplenze al 31/8 e 30/6 dalle Graduatorie ad Esaurimento e da quelle Provinciali;
  4. Verrebbero previste nuove disposizioni che regolerebbero gli  effetti relativi alle rinunce e agli abbandoni del servizio, a partire già dall’a.s. 2022/23, in cui è anche prevista la cancellazione dalle relative graduatorie per tutto il periodo di vigenza delle stesse;
  5. Nella scuola di I e II grado ripristino, già dall’a.s. 2022/23, della possibilità per il supplente di partecipare all’assegnazione degli spezzoni pari o inferiori alle 6 ore nella scuola in cui è già in servizio.
  6. Per i candidati che hanno ottenuto l’incarico per il corrente anno con contestuale controllo dei titoli dichiarati non si procede a un nuovo controllo in quanti gli stessi docenti inserirebbero nella nuova graduatoria solo i titoli conseguiti successivamente alla data di scadenza della domanda di inclusione nelle graduatorie 2020/2022;
  7. Anche i candidati che non hanno ottenuto alcun incarico, comunque, dichiareranno solo i nuovi titoli conseguiti;
  8. Solo in seguito al conferimento dell’incarico, per quest’ultimi, si procede alla verifica di tutti i titoli prodotti dal 2o20.
  9. Resta confermata la prima fascia per coloro che sono abilitati e la seconda per i laureati (dicasi seconda e terza GPS)
  10. Obbligo per gli aspiranti di dichiarare obbligatoriamente di essere disponibili sia ad ottenere incarichi annuali che supplenze temporanee; a tal fine indicheranno 20 scuole per le supplenze temporanee.

Il ritardo con cui sta procedendo l’Amministrazione scolastica determinerà, sicuramente, ove fosse sventato il tentativo di rinviare la possibilità di nuovo inserimento e/o aggiornamento, la pubblicazione della nuova ordinanza non prima del mese di aprile, con ovvie ripercussioni sulla data di pubblicazione delle stesse graduatorie. 

Il rinvio della pubblicazione non solo impedisce a tantissimi docenti di poter cambiare provincia ma blocca anche tutti coloro che, dal 202o, hanno conseguito la laurea e non possono inserirsi in graduatoria, obbligandoli ad andare avanti con le MAD. 

Dall’altro lato, poi, verrebbe emanata l’ordinanza per aggiornamento della GAE (non è previsto nuovo inserimento) che sfalserebbe ancora la contestualità delle due procedure. 

Il Ministero tace sugli interventi da effettuare per correggere tutti gli errori fatti quest’anno con l’adozione dell’algoritmo impazzito (di renziana memoria) che ha determinato notevole contenzioso e vulnus per i docenti in possesso di maggior punteggio. 

Non è assolutamente condivisibile la volontà del Ministero di penalizzare chi rifiuta la supplenza con la cancellazione dalla graduatoria: una decisione limitativa dei diritti del personale ed ingiustificata sul piano etico e giuridico. 

Viceversa, andrebbero disciplinate le modalità di conferimento delle supplenze relativamente ai casi in cui non avendo indicato una sede scolastica per il conferimento delle supplenze annuali si è considerati rinunciatari per i successivi turni di nomina: un sistema assurdo che penalizza gli aspiranti e maggiormente coloro che occupano un posto utile in graduatoria. 

Siamo consapevoli che la situazione epidemiologica non può consentire anche per l’anno 2022 il conferimento mediante convocazione degli aspiranti ma è indubbio che il sistema basato sull’algoritmo ha mostrato la sua fallacità ed ha procurato non pochi danni al personale non di ruolo, motivo per cui vanno apportati quei correttivi necessari per la trasparenza e legittimità dell’attività amministrativa e il rispetto dei diritti dei lavoratori.