Scade domani ore 14 la presentazione delle domande di attribuzione delle supplenze al personale docente per l’a.s. 2025/2026, cosiddette “scelta delle 150 scuole”
Gli uffici scolastici provinciali dovranno preliminarmente terminare l’attribuzione della sede di servizio ai docenti immessi in ruolo da procedure concorsuali che hanno scelto la provincia nella 1^ fase di attribuzione della nomina in ruolo.
In sintesi questa la tempistica prevista:
– dal 17 luglio (ore 10.00) al 30 luglio (ore 14.00) presentazione istanze per attribuzione contratti a tempo determinato finalizzate al ruolo da GPS I fascia
– dal 17 luglio (ore 10.00) al 30 luglio (ore 14.00) presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura di attribuzione delle supplenze (150 scuole), comprese le eventuali conferme sul sostegno.
- Terminate le immissioni in ruolo da concorsi e Gae, gli UUSSTT, sugli eventuali posti di sostegno rimasti disponibili effettuano le immissioni in ruolo da GPS 1 FASCIA SOSTEGNO provinciale.
Tale operazione di nomina dovrà terminare entro e non oltre il 10 agosto 2025.
- Terminata la sopra citata fase di nomine a tempo determinato finalizzate al ruolo, gli UFFICI SCOLASTICI REGIONALI provvedono a pubblicare le disponibilità per il conferimento delle nomine in ruolo da GPS 1 FASCIA CIOE’ LA COSIDDETTA PROCEDURA DEFINITA “MINI CALL VELOCE 2025”
- I docenti inclusi in GPS 1 fascia sostegno e che, si badi bene, nella fase di presentazione delle domande cosiddette “150 scuole” hanno espresso la disponibilità ad essere assunti in ruolo nella provincia in cui sono inseriti in GPS SOTEGNO, indicando tutte le sedi scolastiche (anche con indicazione sintetica comune, distretto provincia), possono produrre domanda per la cosiddetta :- mini call veloce su sostegno dal 14 agosto (ore 10.00) al 19 agosto (ore 9.00).
Contestualmente a tali operazioni, l’UST procederà alla valutazione delle domande di utilizzazioni ed assegnazione provvisoria prodotte dal personale docente di ruolo, titolare in provincia e in altre province.
Dopo la pubblicazione della graduatoria, tenuto conto delle disponibilità, si effettuerà, comunque dopo le nomine da MINI CALL VELOCE, il movimento di mobilità annuale.
E’ bene precisare, per meglio chiarire come saranno utilizzate le disponibilità in organico di fatto per l’a.s. 2025/2026, che si effettueranno prima di tutto le operazioni relative al personale di ruolo, motivo per cui le disponibilità pubblicate dall’UST subiranno modifiche sia in termini qualitativi che in termini quantitativi (per la sottrazioni di posti che saranno destinati alle assegnazioni provvissorie da fuori provincia)
Ora, tenendo conto che gli esiti della MINI CALL VELOCE , che saranno resi noti entro il 22 agosto 2025, è probabile che la pubblicazione degli esiti della mobilità annuale (utilizzazioni e assegnazione provvisoria) possa avvenire ento il 25/26 agosto 2025. A meno che non si decida di non tener conto di detti posti per la mobilità annuale.
Successivamente, sulle disponibilità residue, si PROCEDE AL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE ANNUALI E FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE (nonchè su spezzoni orari) al personale docente incluso in GAE e, in caso di esaurimento delle stesse GAE, si passa alle GPS, iniziando dal conferimento delle supplenze su posto di sostegno.
Per l’a.s. 2025/2026 si ricorda che ci sarà prima la FASE ZERO cioè la conferma dei docenti che hanno richiesto di ottenere nomina sulla scuola di servizio per l’a.s. 2024/2025, a seguito della richiesta della famiglia dell’alunno su cui si è prestato servizio, e sempre che tale posto sia rimasto disponibile dopo le operazioni relative al personale di ruolo (nomina in ruolo, utilizzazione e assegnazione provvisoria)
E veniamo, ora, al conferimento delle supplenze mediante l’utilizzo dell’algoritmo utilizzato dal MIM nella gestione della predetta procedura.
Premesso che il conferimento delle supplenze non avviene tenendo conto di come sono state espresse le preferenze ma del punteggio e del posto occupato in graduatoria e, sussessivamente, di come sono state espresse le preferenze, dobbiamo qui chiarire, anche a seguito di numerose richieste pervenute, come opera la riserva dei posti alle cosiddette categorie protette ed altre tipologie di riserve.
ASSUNZIONE RISERVISTI
Premettiamo che le assunzioni dei riservisti riguardano coloro che sono in possesso di titoli che consentono, ai sensi delle sottoindicate norme di legge, di beneficiare della riserva dei posti.
Dette norme sono:
- legge 68/99;
- art. 678/9 e 1014/3 D.lgs. 66/2010
- art. 1/9-bis DL 44/2023.
In particolare si evidenzia come :
- la legge 68/1999 prevede le seguenti categorie:
- A. Superstiti di vittime del dovere/invalidi o familiari degli invalidi o deceduti per azioni terroristiche
- orfani o, in alternativa, il coniuge superstite, di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro (l’art. 3/123 delle legge n. 244/2007)
- B. Invalido di guerra
- C. Invalido civile di guerra
- D. Invalido per servizio
- E. Invalido del lavoro o equiparati
- M. Orfano o profugo o vedova di guerra, per servizio e per lavoro
- N. Invalido civile
- P. Non vedente o sordomuto
Coloro i quali si trovano in dette situazioni (attenzione per gli invalidi civili la percentuale di invalidità deve essere almeno pari o superiore al 46% e, per tutte le categorie, deve anche coincidere con l’essere iscritto nelle liste di collocamento mirato, in quanto disoccupato)
2. l’art. 678/9 e 1014/3 D.lgs. 66/2010 riguarda:
- gli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta (art. 678, comma 9);
- volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, nonché volontari in servizio permanente.
Per costoro non è richiesto lo stati di disoccupazione ma solo il fatto di non aver già fruito di assunzione in ragione di dette norme
3.L’art. 1, comma 9-bis, del DL 44/2023 riguarda coloro che dal 2017 in poi siano stati:
- operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito (non c’è bisogno iscrizione nelle liste di collocamento). Per chi ha prestato servizio civile non universale la riserva si applica dall’a.s. 2026/2027
Per la prima categoria (legge 68/99) la riserva che si applica è dell’8% calcolata non SUI POSTI DISPONIBILI ma tenendo conto dell’organico del personale di ruolo suddiviso per ciascun grado ed ordine di scuola e, per la scuola secondaria, per ciascuna classe di concorso (per il personale ata per ciascun profilo professionale).
Applicando l’aliquota dell’8% sull’organico di diritto dei posti di ruolo e verificando il grado di scopertura, ossia la differenza fra quanti riservisti ex legge 68 devono risultare in servizio e quelli realmente di ruolo appartenenti a dette categorie.
Attenzione: mentre per il personale dell’infanzia e primaria non vi è una distinzione fra organico curriculare e posti di sostegno, per la scuola secondaria i posti di sostegno si calcolano come organico a parte.
Spieghiamo con un esempio:
ASSUNZIONI RISERVISTI SCUOLA SECONDARIA CLASSE DI CONCORSO A012
Si va a vedere l’organico di diritto dei posti curriculari
Per esempio per la provincia di Foggia poniamo che per la classe di concorso A012 abbiamo :
- ORGANICO DI POSTI DI DIRITTO POSTI A012 400
- PERCENTUALE DELL’8% DI RISERVISTI CHE DEVONO ESSERE ASSUNTI = 32 (8%DI 400)
- IN SERVIZIO DI RUOLO ,CON IL POSSESSO DEI TITOLI DI CUI ALLA L.68/1999 , RISULTANO = 20
- IL GRADO DI SCOPERTURA, I RISERVISTI MANCANTI NELL’ORGANICO DI DIRITTO E’ PARI = 12 (32-20)
- TENENDO CONTO DI QUESTO CALCOLO SI VANNO A VEDERE QUANTE SUPPLENZE SINO AL 30 GIUGNO/ 31 AGOSTO DEVONO ESSERE CONFERITE PER LA PREDETTA CLASSE DI CONCORSO.
- PONIAMO IL CASO CHE DEVONO ESSERE CONFERITI 8 INCARICHI ANNUALI
- ORBENE, IL LEGISLATORE HA PREVISTO CHE LE ASSUNZIONI, TENENDO CONTO DEL GRADO DI SCOPERTURA (NEL NOSTRO ESEMPIO (CIOE’ 12), COMUNQUE NON POSSONO SUPERARE AL 50% DEI POSTI DA CONFERIRE A NOMINA ANNUALE (STESSO DISCORSO PER EVENTUALI NOMINE IN RUOLO, ANCHE SE IN TAL CASO IL CALCOLO SI FA A LIVELLO REGIONALE E POI VIENE PARAMETRATO A LIVELLO PROVINCIALE).
- QUINDI, DOVREMMO ASSUMERE 12 RISERVISTI MA I POSTI SONO SOLO 8, MOTIVO PER CUI, COME SI DICEVA INNANZI, NON E’ POSSIBILE SUPERARE IL 50% DELLE DISPONIBILITA’ (50% DI 8= 4) PER CUI SI ASSUMERANNO 4 RISERVISTI DELLA LEGGE 68/199.
- QUALCUNO SI CHIEDERA’ MA ALLORA I RISERVISTI DI CUI AL PUNTO 2 e 3 (BENEFICIARI art. 678/9 e 1014/3 D.lgs. 66/2010 e coloro che hanno prestato servizio civile universale dal 2017 che godono rispettivamente del 30% e del 15%) non hanno nessun beneficio ?
- Ebbene, siccome il legislatore ha previsto che occorre prima soddisfare i riservisti della legge 68/99 e successivamente le altre due categorie(SE C’E’ CAPIENZA), e tenuto conto che in ogni caso massimo si può assumere il 50% dei posti vacanti e disponibili, nel nostro esempio siccome con la legge 68 si sono già assunti 4 riservisti (metà degli 8 posti vacanti e disponibili) le altre due riserve non operano.
PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE GLI INTERESSATI , SE ISCRITTI AL SINDACATO, DAL 18 AGOSTO, GIORNO DI RIAPERTURA DELLA SEDE, POSSONO, PRENOTANDO APPUNTAMENTO (NEL MENU A TENDINA, INDICANDO “CONSULENZA LEGALE” ) POSSONO RECARSI IN SEDE