DPCM 14 gennaio: dal 15 febbraio consentite le prove selettive dei concorsi

Firmato il nuovo  DPCM contenente le misure per il contrasto e il contenimento dell’emergenza da Covid 19 in vigore da domani sabato 16 gennaio e sono efficaci fino al 5 marzo 2021.

Ecco le principali misure per la scuola

LEZIONI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
A decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50% e fino a un massimo del 75% le scuole secondarie di secondo grado garantiscono l’attività didattica in presenza. La restante parte dell’attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza.

SCUOLE DEL PRIMO CICLO
L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua  a svolgersi integralmente in presenza. È obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità  incompatibili con l’uso della mascherina.

TAVOLO DI COORDINAMENTO PRESSO LE PREFETTURE

Nel caso in cui tali misure non siano assunte nel termine indicato nel suddetto documento, il Prefetto, ne dà comunicazione al Presidente della Regione, che adotta, una o più ordinanze, con efficacia limitata al pertinente ambito provinciale, volte a garantire l’applicazione, per i settori della scuola e dei trasporti pubblici locali, urbani ed extraurbani, delle misure organizzative strettamente necessarie al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui alla presente lettera del decreto. Le scuole secondarie di secondo grado modulano il piano di lavoro del personale ATA, gli orari delle attività didattiche per docenti e studenti, nonché degli uffici amministrativi, sulla base delle disposizioni della presente lettera. 

UNIVERSITÀ
Per quanto riguarda le università, invece, “in base all’andamento del quadro epidemiologico, predispongono piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, da svolgersi a distanza o in presenza” secondo le “esigenze di sicurezza sanitaria nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca” e “ferme restando le attività che devono necessariamente svolgersi in presenza”. 

PROCEDURE CONCORSUALI
È sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile.

A decorrere dal 15 febbraio 2021 sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della Funzione Pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile. Resta ferma in ogni caso l’osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 e di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 e degli ulteriori aggiornamenti, nonché la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto.

TESTO DPCM