Nel nostro precedente comunicato – clicca qui – abbiamo dato notizia della pubblicazione dei provvedimenti ministeriali di attuazione dei corsi di specializzazione per il conseguimento titolo di sostegno organizzati dall’INDIRE in collaborazione con le Università (l’elenco delle Università autorizzate deve essere ancora pubblicato).
Il MIN, inoltre, ha diffuso una nota con la quale fornisce ulteriori chiarimenti in merito
In definitiva, tenendo conto della nota e dei decretti 75 e 77, si fa presente che:
I percorsi di specializzazione INDIRE sono rivolti a 2 diverse categorie di docenti:
a) Docenti che negli ultimi 5 anni hanno svolto almeno 3 anni di servizio, anche non continuativi, su posti di sostegno dello stesso ordine e grado
b) Docenti che abbiano superato un percorso di specializzazione presso un’università estera accreditata e che abbiano presentato apposita istanza di riconoscimento per la quale i termini di conclusione del relativo procedimento siano scaduti entro il 1 giugno 2024 o che abbiano un contenzioso giurisdizionale in corso.
PERCORSI DI SPECIALIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART 6 DECRETO 71/24 (TRIENNALISTI SU POSTI DI SOSTEGNO)
– I corsi possono essere attivati autonomamente dalle Università o in convenzione con l’INDIRE e le richieste di attivazione devono rispondere ai seguenti requisiti:
a) Proposta didattica conforme all’allegato A che è parte integrante del Decreto Ministeriale
b) La direzione del corso deve essere affidata ad un professore universitario di I o II fascia appartenente a uno dei gruppi scientifici cui afferiscono gli insegnamenti obbligatori elencati nell’Allegato A
c) I docenti del percorso di formazione devono avere competenze sui temi dell’inclusione
d) I laboratori devono essere affidati a docenti in possesso della specializzazione sul sostegno per il medesimo grado di istruzione per il quale il corso viene attivato
e) Ci devono esser dei tutor d’aula a supporto delle attività formative in modalità sincrona
Il numero di percorsi da attivare viene comunque stabilito dal MIM in base al fabbisogno di cui all’Allegato B
– I posti sono aggiuntivi rispetto a quelli del TFA triennale
– Per l’attivazione di un corso occorre che ci sia un numero di corsisti compreso tra le 50 e le 150 unità
– A ciascun direttore possono essere affidati al più 3 percorsi di specializzazione
– I percorsi di formazione prevedono l’acquisizione di 40 CFU e la loro durata non può essere inferiore a 4 mesi
– Ogni credito corrisponde a 25 ore di attività
– I percorsi si articolano in attività formative obbligatorie e in attività laboratoriali diverse per ciascun grado di istruzione
– Il tirocinio diretto e indiretto si ritiene assolto con il servizio di almeno 3 anni su posto di sostegno
– Le attività formative si svolgono per via telematica comunque sincrona con la possibilità di lezioni asincrone consentite per una percentuale non superiore al 10%
– I laboratori sono esclusivamente svolti in modalità sincrona
– Nel caso di più corsi affidati ad uno stesso docente, le attività telematiche non potranno essere svolte contemporaneamente nello stesso orario
– Le assenze consentite nella misura massima del 10%
– Sono previsti esami in presenza al termine di ogni insegnamento e laboratorio con votazione espressa in 30-esimi
– I percorsi si concludono con una prova finale che consiste in un colloquio, da svolgersi in presenza, su di un elaborato scritto concernente lo studio di un caso scelto dal
corsista
– La commissione d’esame è composta dal direttore del corso, da 2 docenti che hanno svolto attività di formazione nel corso e da un componente esterno designato dall’USR
competente
– L’ esame finale è superato con un voto minimo pari a 18/30
– La valutazione complessiva finale è espressa in 30-esimi e viene calcolata sulla base della media aritmetica della somma dei punteggi ottenuti negli esami intermedi e del
punteggio della prova finale
– Il titolo che si consegue alla fine è un diploma di specializzazione non universitario per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità
– Per la partecipazione ai percorsi, occorre fare esplicita domanda presso l’INDIRE o l’Università che ha ottenuto il via libera all’attivazione dei corsi
– In caso di iscrizioni superiori al numero attivato, verranno stilate apposite graduatorie sulla base del numero effettivo degli anni di servizio su posti di sostegno del medesimo grado.
– In caso di ulteriore parità prevale il più giovane
– In caso di mancata accettazione della domanda, il candidato potrà verificare l’esistenza di posti residui in altre università
– Il costo di questo percorso non può superare i 1.300€
PERCORSI DI SPECIALIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART 7 DECRETO 71/24 (TITOLO ESTERO)
– I requisiti e le modalità di attivazione di questi corsi sono i medesimi dei corsi per i triennalisti
– I docenti che possono partecipare a questi percorsi devono avere i seguenti requisiti:
a) Aver superato presso un’università estera legalmente accreditata nel paese di origine un percorso formativo sul sostegno svolto prevalentemente su territorio europeo
b) La durata di questo percorso non deve essere inferiore a 1.500 ore e comunque almeno pari a 60 CFU
c) Aver presentato apposita istanza di riconoscimento per la quale, dal 1 giugno 2024, siano decorsi i termini di conclusione della procedura di riconoscimento
d) Oppure abbiano un contenzioso giurisdizionale in corso per mancata adozione da parte dell’amministrazione
e) Per partecipare a questo corso, occorre rinunciare ad ogni istanza di riconoscimento del percorso formativo svolto all’estero ovvero al contenzioso legale in essere.
f) Tale rinuncia deve essere comunicata al ministero tramite la piattaforma “Riconoscimento professione Docente” o via PEC
– Il percorso di specializzazione rivolto a questi docenti si differenzia a seconda che il candidato abbia insegnato almeno per 1 anno in una scuola italiana su posti di sostegno sullo specifico grado di interesse:
a) Per chi ha almeno 1anno di servizio, sono richiesti 36 CFU e per loro si intende assolto l’attività di tirocinio
b) Per chi invece non ha nessuna esperienza di insegnamento in Italia, sono richiesti 48 CFU
c) di cui 12 relativi ad attività di tirocinio.
– I percorsi si articolano nella medesima maniera di quelli previsti per i triennalisti e devono avere una durata di almeno 4 mesi
– Sono previsti esami intermedi con punteggio espresso in 30-esimi ed un esame finale con le stesse modalità della prova finale prevista per i triennalisti
– Il costo massimo previsto è di 1.500€ per i percorsi da 48 CFU e di 900€ per quello da 36