CONFERMA DOCENTI DI SOSTEGNO PER L’A.S. 2025/26 SUL MEDESIMO POSTO OCCUPATO NELL’A.S. 2024/2025: ISTRUZIONI MINISTERIALI E COMMENTO FLP SCUOLA FOGGIA

Finalmente il MIM ha ufficializzato le modalità di attuazione del D.M. del 26 febbario 2025 relativo alla conferma dei docenti di sostegno sul medesimo posto occupato per l’a.s. 2024/2025

Come da noi ampiamente anticipato sin dal 30 gennaio 2025, il MIM ha nella nota fissato le modalità attraverso cui il docente di sostegno può ottenere o meno la conferma sullo stesso posto occupato nel corrente anno scolastico

In particolare, quindi, le condizioni sono:

  • il docente nel corrente a.s. sta svolgendo una supplenza fino al termine dell’anno scolastico (31/08/2025) o fino al termine delle attività didattiche (30/06/2025), ivi compresa eventuale nomina  su spezzone orario. In tal senso, appare chiaro, che il supplente temporaneo non può essere individuato come destinatario della norma Pertanto, non possono essere destinatari di conferma i docenti che siano in servizioper le supplenze temporanee di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

POSTO QUESTO PRE-REQUISITO, INDISPENSABILE, GLI ULTERIORI REQUISITI SONO:

  • a) Essere docente in possesso del titolo di sostegno che è stato destinatario di una supplenza per l’a.s. 2024/2025 in quanto iscritto in una delle seguenti graduatorie provinciali:                         
  •  1) GRADUATORIE AD ESAURIMENTO – GAE; 2) GRADUATORIE PROVINCIALI DI ISTITUTO (GPS) ; 3) GRADUATORIE DI ISTITUTO ANCHE MEDIANTE INTERPELLO.  –
  • b) Essere docente che, pur non essendo in possesso del titolo di sostegno,  risulti inserito nella 2^ fascia per posti di sostegno,  ed ha ottenuto  la supplenza annuale esclusivamente, però,  dalla GRADUATORIA PROVINCIALE (quindi esclusa la graduatoria di istituto) 
    c) Essere docente che,  pur non essendo in possesso del titolo di sostegno, quindi non è inserito nè nella prima nè nella seconda fascia delle GPS, è stato individuato quale destinatario per l’a.s. 2024/2025 di supplenza annuale sino al 31 agosto o 30 giugno da GAE O GPS attraverso nomina dalle cosiddette “graduatorie incrociate” 

UNA VOLTA CHE E’ STATO ACCERTATO IL POSSESSO DEI SOPRA CITATI REQUISITI, I DIRIGENTI SCOLASTICI, DAL CANTO LORO:

1. Entro il 31 maggio 2025 acquisiscono  l’espressa richiesta da parte delle famiglie degli alunni con disabilità certificata (solo se c’è volontà delle famiglie non può essere il D.S. a “sollecitare” la richiesta);  

2. Il D.S. provvede a valutare (sotto la sua personale e diretta responsabilità, quindi non si tratta di una “presa d’atto” ma di una precisa azione decisoria cui conseguono ovvie conseguenze se la valutazione nell’a.s. 2025/26 risulti “fallace”) la sussistenza delle condizioni per procedere alla conferma del docente nell’interesse del discente, anche sentendo (riteniamo sia obbligatorio e nel caso anche vincolante)  il Gruppo di Lavoro Operativo con riferimento alla specifica situazione dell’alunno e della classe.

3. Il D.S. acquisisce la disponibilità del docente ad essere confermato sullo stesso posto (il docente sia chiaro non è obbligato ad accettare, a prescindere di ciò che sia il parere del GLO e del D.S)

4. Entro il 15 giugno provvede a comunicare l’esito di tali accertamenti ivi compresa la disponibilità del docente ad essere confermato sul posto occupato nel corrente a.s. 2024/2025 all’UST PROVINCIALE (inteso sullo stesso alunno e non su altro posto esistente nella scuola)

VENIAMO ALLA COMPETENZA DELL’UST PROVINCIALE

L’UST procede, prima di dar corso alle nomine annuali utilizzando “l’algoritmo del sistema informativo del MIM” a controllare che, in base alla disponibilità dei posti e tenuto conto del posto occupato in graduatoria dal docente, lo stesso abbia o meno diritto alla nomina.

Tale operazione deve essere portata a termine entro il 31 agosto 2025 (dubitiamo che ciò avvenga entro detto termine)

Avuto riguardo a tale ultimo accertamento, riteniamo utile fare degli esempi:

  • L’UST ACCERTA PRIMA DI TUTTO CHE VI SIA DISPONIBILITA’ DI POSTO NELLA SCUOLA OVE SI CHIEDE LA CONFERMA, PERCHE’ PUO’ VERIFICARSI CHE DURANTE LE OPERAZIONI DI TRASFERIMENTO TUTTI I POSTI SONO STATI OCCUPATI, PER CUI NELLA SCUOLA INTERESSATA NON VI SONO POSTI DISPONIBILI PER IL CONFERIMENTO DI SUPPLENZA E, IN CONSEGUENZA, NON SI DA’ LUOGO AD ALCUNA CONFERMA.
  • L’UST ACCERTA CHE NELLA SCUOLA VI E’ DISPONIBILITA’ DI POSTO PER CUI PASSA ALL’ESAME DELLA SITUAZIONE DEL DOCENTE CHE AVREBBE DIRITTO ALLA CONFERMA
  • IL DOCENTE ROSSI, QUALE AVENTE TITOLO ALLA CONFERMA (perchè ha soddisfatto i sopra citati requisiti), RISULTA INCLUSO NELLA GPS 2024/2026 – SCUOLA PRIMARIA- AL POSTO 120 –
  • In tal caso, l’UST ACCERTA PRIMA DI TUTTO QUANTI POSTI DI SOSTEGNO SONO DISPONIBILI PER LE SUPPLENE A LIVELLO PROVINCIALE . Relativamente a tale operazione si possono verificare varie ipotesi:  
  • a) i posti disponibili per supplenze sostegno sono 200 di cui 40 da conferire ai riservisti- In questo caso risultano disponibili per diritto di graduatoria n.160 posti per cui l’Ins. ROSSI ha diritto alla supplenza per l’a.s. 2025/2026 perchè occupa il posto 120.
  • b) i posti disponibili per supplenze sostegno sono 200 di cui 90 da conferire a riservisti e, in graduatoria provinciale, ci sono oltre 90 riservisti-In questo caso risultano disponibili per le supplenze solo 110 posti per cui il docente non ha diritto alla nomina e quindi non può essere confermato tenuto conto che occupa il posto 120
  • c) i posti disponibili per le supplenze sono solo 100 non bisogna nominare riservisti ma sono insufficienti per arrivare al posto 120 occupato dall’Ins. Rossi e quini non può essere confermato
  • d) I posti sono 130 ma non vi sono riservisti da nominare l’ins.Rossi ha diritto alla conferma.

Certo, oltre a questi casi, potrebbero verificarsi altre situazioni che l’UST dovrà di volta in volta accertare prima di procedere alla eventuale conferma dell’avente titolo. In definitiva, una verifica che, come sopra detto, non appare semplice e che per le molteplici situazioni che potrebbero verificarsi dall’esame a priori che occorre fare (escludendo tutte le ipotesi di rinuncia che potrebbero verificarsi durante le nomine) non possiamo escludere che si potrebbe andare incontro ad errori o interpretazioni diverse con le ovvie conseguenze. 

m_pi.AOODGPER.REGISTRO-UFFICIALEU.0105914.07-05-2025

m_pi.AOOGABMI.Registro-DecretiR.0000032.26-02-2025

A MARGINE DI QUANTO DETTO, IN OGNI CASO, ESPRIMIAMO LA NOSTRA COMPLETA CONTRARIETA’ A TALE “POPULISTICA” “CLIENTELARE” E  “DEPROFESSIONALIZZANTE” DECISIONE CHE CERTAMENTE NON E’ IL SISTEMA PER ASSICURARE LA CONTINUITA’ DIDATTICA DEL DOCENTE DI SOSTEGNO SULLO STESSO ALUNNO

PER ASSICURARE IL PIENO DIRITTO DELL’ALUNNO CON DISABILITA’ AD OTTENERE UNA CONTINUITA’ DIDATTICA NEGLI ANNI DI CIASCUN CICLO DI STUDI

C’E’ UN UNICO E GIURIDICAMENTE VALIDO SISTEMA :

CONSOLIDARE I POSTI DI SOSTEGNO IN DEROGA

NELL’ORGANICO DI DIRITTO E ASSUMERE I DOCENTI DI SOSTEGNO ! 

SULL’ARGOMENTO RITENIAMO ANCHE OPPORTUNO RIPUBBLICARE

LA NOTA DI UN DOCENTE DI CUI  CONDIVIDIAMO APPIENO IL CONTENUTO -CLICCA E SCARICA

NOI CONTINUIAMO A DIRE : NO !