CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE DA PARTE DELLE SCUOLE: COME AVVERRANNO LE CONVOCAZIONI

Dopo la pubblicazione degli esiti delle assegnazioni delle supplenze annuali da parte dell’Uffici Provinciali,  per i posti rimasti vacanti a seguito dell’esaurimento delle graduatorie provinciali ovvero per conferire supplenze temporanee per assenze di personale docente nell’ambito della scuola, i dirigenti scolastici provvederanno a conferire, con l’inizio delle lezioni, o supplenze sino al termine delle lezioni oppure  supplenze brevi, utilizzando, per l’appunto le rispettive graduatorie di istituto.

Molti docenti si chiedono come funzionerà il sistema di interpello per il conferimento delle supplenze da graduatorie di istituto.

In relazione a tali dubbi precisiamo che la convocazione da Graduatoria di Istituto avviene con invio di mail da parte delle scuole,  tale modalità può avvenire o in modo singolo (ossia la sola mail rivolta al singolo docente) ovvero in modo multiplo (cioè a un gruppo di docenti inclusi in graduatoria di istituto), la fonte normativa che regola la materia è l’OM 112/2022, all’articolo 13, commi da 2 a 7. Il comma 3.

Tale norma, stabilisce che ““L’utilizzo della procedura è previsto per la convocazione di ogni tipologia di supplenza, tenendo comunque conto che, per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta di disponibilità da parte dell’aspirante. Esperito quanto previsto in ordine alla possibile copertura delle supplenze ai sensi dei commi 9, 10 e 16, il Dirigente scolastico, acquisite le disponibilità da parte degli aspiranti, individua il destinatario della supplenza con riferimento all’ordine di graduatoria di cui al successivo comma 5, lettera a), e, acquisita anche telematicamente la formale accettazione da parte del destinatario della supplenza medesima, assegna il termine massimo di 24 ore per la presa di servizio effettiva, salvo i casi previsti dalla normativa vigente“

Per le supplenze inferiori a 30 giorni, viceversa, l’O.M. non stabilisce precise modalità per cui sarà il Dirigente scolastico a determinare la procedura.

Ovviamente, si richiede alle scuole di rispettare delle tempistiche inerenti e congrue ai fini dell’accettazione e della presa in servizio, motivo per cui, in ogni caso, si ribadisce che la proposta di assunzione deve essere trasmessa:

  • per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, con un preavviso di almeno 24 ore, rispetto al termine utile per la risposta di disponibilità da parte dell’aspirante;
  • per le supplenze inferiori a 30 giorni, con un preavviso di almeno 12 ore.

Dopo aver inviato le proposte di assunzione, il dirigente scolastico:

  1. acquisite le disponibilità da parte degli aspiranti, individua il destinatario della supplenza con riferimento all’ordine di graduatoria;
  2. acquisita, anche telematicamente, la formale accettazione da parte del destinatario della supplenza, assegna il termine massimo di 24 ore per la presa di servizio effettiva, salvo i casi previsti dalla normativa vigente.

La convocazione dovrà contenere:

  • i dati essenziali della supplenza: inizio, durata, l’orario complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni di impegno;
  • giorno e l’ora entro cui deve pervenire il riscontro alla proposta di assunzione;
  • info sui contatti della scuola.

Nel caso di comunicazione multipla, ovvero diretta a più aspiranti, alle informazioni sopra indicate si aggiungono le seguenti:

  • l’ordine di graduatoria in cui si colloca ogni convocato rispetto agli altri;
  • la data in cui sarà assegnata la supplenza: questo permette agli aspiranti non assegnatari della supplenza, di considerarsi liberi di accettare un’altra supplenza, una volta scaduto il termine.

Per le supplenze brevi fino a 10 giorni nelle scuole dell’infanzia e primaria sono attivate particolari e celeri modalità di interpello, con immediata presa di servizio.

Al momento dell’accettazione da parte dell’interessato alla supplenza, le scuole comunicano al sistema informativo i dati relativi alla supplenza stessa, al fine di rendere fruibili per le altre istituzioni scolastiche le situazioni aggiornate.