Il concorso PNRR 3 ai fini dell’accesso alle classi di concorso per scuole secondarie di primo e secondo grado stabilisce che i requisiti di accesso siano:
- laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale(coerente con le classi di concorso, quindi comprensiva di eventuali CFU\CFA mancanti) + abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso.
In alternativa
- laurea + almeno tre anni scolastici negli ultimi 5 anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si concorre (non si può concorrere con la sola laurea e 24 cfu come in passato)
Fatta questa premessa, si impone un approfondimento relativamente alla valutazione dei titoli di accesso di cui alla tabella allegato B al bando di concorso.
La voce A.1.1 stabilisce l’attribuzione di 12,50 in ragione del titolo di accesso utilizzato per l’accesso. Tale punteggio scaturisce dalla applicazione dal seguente calcolo:
Votazione titolo di acceso espressa in centesimi – punteggio minimo del titolo, cioè 75, diviso 2
Se il docente, per caso si è laureato con 75 non avrà alcun punteggio in quanto il risultato della formula è pari a ZERO. Viceversa, per ogni punto superiore a 75 (quindi da 76), si avrà uno 0,50 di punti.
In conclusione solo con punti 100/100 si otterrà il massimo del punteggio pari a 12,50
Se i titoli di accesso non sono espressi in 100esimi devono essere appunto rapportati a 100
A tale punteggio, scaturente dal titolo di accesso (a secondo che si utilizzi la laurea o l’abilitazione, nei casi in cui si acceda con i tre anni sarà infatti la laurea, se si accede con l’abilitazione sarà l’abilitazione se si ha entrambi i titoli occorre seguire attentamente il nostro resoconto)
VEDIAMO IL CASO DI COLORO CHE ACCEDONO CON L’ABILITAZIONE
Chi ha conseguito l’abilitazione tramite il superamento del concorso ordinario, oltre al punteggio calcolato secondo quanto sopra espresso, utilizzando il voto di abilitazione, le stesse tabelle ministeriali prevedono, inoltre, di aggiungere:
- ulteriori 12,5 punti per l’inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto.
- Il punteggio spetta anche per il “solo superamento” delle prove concorsuali. Non è necessario quindi essere inseriti nelle graduatoria di merito, così come confermato dalla FAQ Ufficiale n. 28.
Si evidenzia, inoltre, che tale punteggio (12,5 punti), spetta indipendentemente dal fatto che l’aspirante abbia fatto accesso al concorso con il “titolo di abilitazione” o con il “titolo di laurea + i 3 anni di servizio”. - ATTENZIONE: Non è invece possibile usufruire del punteggio di cui alle voci A.1.2 e A.1.3, come chiarito dalle FAQ ufficiali 18, in quanto i punteggi in questione si riferiscono a “percorsi di abilitazione” e non all’abilitazione conseguita mediante il superamento del concorso.
IN SOSTANZA
Se si dichiara come titolo di accesso l’abilitazione conseguita tramite concorso, il candidato potrà far valere sia il punteggio di cui alla voce B.4.1 (12,5 punti) che il punteggio (al massimo ulteriori 12,5 punti) che viene attribuito sulla base del calcolo effettuato in relazione alla votazione conseguita
IL CASO DEL CANDIDATO CHE HA TUTTI E DUE I REQUISITI DI ACCESSO, OSSIA SIA L’ABILITAZIONE CHE LAUREA E TRE ANNI DI SERVIZIO
Chi si trova in questa situazione dovrà valutare bene quale titolo indicare per l’accesso al concorso. Infatti, tale scelta dipende da un accurato esame delle tabelle di valutazione dei titoli.
In questo caso specifico, il candidato opererà una comparazione fra :
- Il voto di laureache dovrà essere ricondotto in 100esimi e poi deve essere applicata il calcolo sopra indicato cioè (voto di laurea-75)/2. In particolare avremo che:
- Il voto di abilitazione, il quale deve essere prima rapportato in 100esimi e poi deve essere applicata la relativa formula prevista dalla tabella di valutazione dei titoli (voto di abilitazione-75)/2.
Fatto questo calcolo il candidato indicherà, ai fini dell’accesso il titolo più favorevole, in base allo sviluppo dei calcoli come sopra espressi.
PUR CONSIDERANDO QUANTO SOPRA ESPRESSO, POTREBBE SEMPRE SORGERE IL DUBBIO CON QUALE TITOLO CONVIENE ACCEDERE?
Partiamo da coloro che hanno partecipato al concorso 2020, la cui base è espressa in 250esimi. Chi ha ottenuto un punteggio basso che, rapportato in 100simi, porta ad avere una votazione inferiore a 75/100 o solo di poco superiore, accedendo con il titolo di abilitazione, si vedrà attribuire un punteggio, in base alla voce A.1.1 (titolo di accesso) molto basso.
Facciamo diversi esempi:
- Candidato che ha superato il concorso con 210 su 250.
Prima di tutto rapportiamo il voto in 100esimi, applicando la formula:
250: 210= 100.X
X= 84 . In sostanza l’interessato vanto un punteggio di 84/100
Applicando, ora, l’altra formula e cioè
84- 75 diviso 2 si avrà punti 4,50
- Candidato che ha superato il concorso con 200/250 avrebbe un punteggio pari a punti 2 scaturente dall’aver prima rapportato, secondo la prima proporzione di cui sopra, il punteggio a 100 e poi, il risultato meno 75 e diviso 2
- Candidato che ha superato il concorso con votazione 188 (o inferiore) non avrebbe attribuito alcun punteggio.
Questo avviene perché indicando l’abilitazione, il sistema calcola il punteggio sulla base del voto di abilitazione, senza considerare minimamente il voto di laurea che invece potrebbe essere molto più alto.
Pertanto, nel caso di candidati che abbiano anche le tre annualità di servizio (di cui almeno una specifica) è necessario valutare attentamente se accedere con il titolo di abilitazione o con il titolo di laurea (+ le tre annualità di servizio).
In sostanza, nello stabilire se conviene accedere con il titolo di laurea oppure con l’abilitazione da concorso occorre mettere a confronto, da un lato il punteggio spettante qualora si utilizzi la laurea come titolo di accesso (max 12,5 punti) e dall’altro il punteggio spettante qualora si utilizzi l’abilitazione come titolo di accesso.
In entrambi i casi, a chi ha superato il concorso spetteranno i 12,5 punti previsti dalla voce B.4.1 della tabella titoli.
Quindi, è lecito far presente che la situazione debba essere valutata per ciascun caso, anche se, in linea di massima, con un punteggio basso conseguito nel concorso conviene, se si è in possesso dei tre anni di servizio, far riferimento e indicare come titolo di accesso il voto di laurea. Ovviamente, il candidato che ha superato il concorso con un voto alto e un voto basso di laurea utilizzerà il voto dell’abilitazione come accesso
Ad ogni buon fine, si faccia attenzione al fatto che tutti i candidati che hanno superato il concorso, andranno a dichiararlo nell’apposita voce B.4.1. che permetterà di ottenere 12,5 punti.
ANCHE QUI RITENIAMO OPPORTUNO FARE TRE DISTINTI ESEMPI
1- Candidato che ha conseguito la laurea con voti 110/110 e Lode e l’abilitazione tramite superamento del concorso con punteggio 240/250. In questo caso, in base alla voce A.1.1 verrebbero attribuiti 12,5 punti qualora si accedesse con la laurea e 10,5 qualora si accedesse tramite il concorso. Conviene quindi accedere con la laurea.
2-Candidato che ha conseguito la laurea con voti 102/110 e l’abilitazione tramite superamento del concorso con punteggio 198/250. In questo caso, in base alla voce A.1.1 verrebbero attribuiti 9 punti qualora si accedesse con la laurea e 2 punti qualora si accedesse tramite il concorso. Conviene quindi accedere con la laurea.
3-Candidato che ha conseguito la laurea con voti 102/110 e l’abilitazione tramite superamento del concorso con punteggio 240/250. In questo caso, in base alla voce A.1.1 verrebbero attribuiti 9 punti qualora si accedesse con la laurea e 10,5 qualora si accedesse tramite il concorso. Conviene quindi accedere con l’abilitazione.
SI INVITANO TUTTI COLORO CHE HANNO GIA’ PRODOTTO DOMANDA E SI TROVANO IN QUESTE SITUAZIONI, RIPETIAMO CHE HANNO TUTTI E DUE I REQUISITI, A RIVEDERE COSA E’ STATO INDICATO NELLA DOMANDA E, DOPO AVER LETTO ATTENTAMENTE QUANTO SOPRA, APPORTARE EVENTULMENTE OPPORTUNE RETTIFICHE. PER CHI E’ ISCRITTO AL SINDACATO FLP SCUOLA PUO’ RECARSI IN SEDE ANCHE A PRESCINDERE DALL’AVER FISSATO APPUNTAMENTO, PER UN CONTROLLO DELLA DOMANDA ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA