ASSUNZIONE IDONEI CONCORSI BANDITI DAL 2020 (PNRR): COME FUNZIONERA’? RIPORTIAMO I NOSTRI CHIARIMENTI

Continuano le richieste di chiarimento in ordine alla possibilità di essere assunti in ruolo per quei docenti che hanno conseguito l’idoneità nei concorsi PNRR1 E PNRR2 banditi a far tempo da 2020.

La norma che prevede tale possibilità assunzionale (art.2) è contenuta nel DECRETO SCUOLA n,45  pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 aprile 2025 e attualmente all’esame del Parlamento per essere convertito in legge. L’art.2, comma1, prevede la possibilità di integrare le graduatorie dei concorsi PNRR1 E PNRR2 con l’assunzione degli idonei fino a un massimo del 30% dei posti disponibili. 

Sull’argomento la FLP SCUOLA FOGGIA ha già pubblicato una approfondita analisi che, al fine di contribuire a fornire chiarimenti alle richieste pervenute, riteniamo opportuno qui riportare

COMUNICATO DEL 27 MARZO 2025

Nella giornata di domani il Consiglio dei Ministri potrebbe approvare un nuovo decreto con cui intenderebbe apportare  modifiche al sistema di reclutamento. In particolare si tratta della possibilità di reclutare “per scorrimento”una parte degli idonei dei concorsi ordinari banditi in applicazione del PNRR (1 e 2)

  • PRIMA MODIFICA- Integrazione delle graduatorie dei concorsi (Art. 2, comma 1).
    All’articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, viene aggiunto un periodo che prevede che, a decorrere dai concorsi banditi nel 2023, le graduatorie siano integrate, per un triennio dalla pubblicazione, con i candidati idonei che hanno superato la prova orale con il punteggio minimo, in misura non superiore al 30% dei posti messi a concorso.
    Si attinge a queste graduatorie per i posti vacanti e disponibili rimasti dopo le immissioni in ruolo ordinarie, nel limite delle assunzioni annuali autorizzate.
    L’utilizzo di queste graduatorie avviene secondo un ordine di priorità temporale.
  • SECONDA MODIFICA– Creazione di un elenco regionale di idonei (Art. 2, comma 2)
    All’articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, vengono aggiunti i commi 3-ter e 3-quater4.
    Il comma 3-ter stabilisce che i candidati che hanno conseguito almeno il punteggio minimo nella prova orale in concorsi banditi dal 2020 per posti comuni e di sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, sono inseriti, su domanda, a partire dall’anno scolastico successivo alla pubblicazione della graduatoria, in un apposito elenco regionale aggiornabile annualmente.
    Si attingerà a questo elenco, a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027, in caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi ordinari.
    Un decreto del Ministro dell’istruzione e del merito definirà le modalità di costituzione, funzionamento e aggiornamento di tale elenco, seguendo un criterio cronologico dei concorsi e l’ordine di punteggio.
  • TERZA MODIFICA- Decadenza dalle graduatorie per mancata sottoscrizione del contratto (Art. 2, comma 2)
    Il comma 3-quater aggiunto all’articolo 399 del decreto legislativo n. 297/1994 prevede che i docenti nominati a tempo indeterminato o determinato (ai sensi di specifiche disposizioni normative) debbano sottoscrivere il contratto entro cinque giorni dall’assegnazione della sede, o entro il 1° settembre se l’assegnazione avviene dal 28 agosto, pena la decadenza dalla graduatoria e l’annullamento dell’individuazione.
    La sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato determina anche la decadenza dalle procedure per incarichi a tempo determinato per lo stesso anno scolastico.
  • QUARTA MODIFICA- Procedure assunzionali straordinarie per l’a.s. 2025/2026 (Art. 2, comma 4).
    In deroga al termine ordinario, limitatamente all’anno scolastico 2025/2026, le procedure assunzionali del personale docente saranno completate entro il 31 dicembre 2025, attingendo anche alle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2025, ma comunque non oltre il 10 dicembre 2025, relative ai concorsi banditi ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge n. 73/202110.
    I vincitori di questi concorsi sceglieranno la sede definitiva tra i posti vacanti residuati dopo le assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 agosto 2025.
    I docenti già con contratto a tempo determinato su posto vacante nella stessa regione e classe di concorso per cui hanno vinto il concorso saranno confermati su tale posto. Nelle more delle assunzioni straordinarie, i posti resi indisponibili saranno coperti con contratti a tempo determinato dalle graduatorie di istituto.
    Ai vincitori dei concorsi si applicheranno specifiche disposizioni in base al possesso o meno dell’abilitazione. 

COMUNICATO DEL 29 MARZO 2025

Il Governo ha approvato nella giornata di ieri il testo del D.L. contenente misure per la scuola fra cui l’intervento per mettere “una pezza” al pasticcio degli idonei dei concorsi banditi in applicazione del PNRR e CONCORSO 2020

Orbene, in attesa del testo ufficiale del decreto (si rimanda al sopra indicato comunicato del 27 marzo), chiariamo alcuni aspetti per i quali sono già pervenute richieste in merito.

L’attesa maggiore su tale decreto riguarda proprio l’assunzione degli “idonei” concorsi PNRR e 2020

Nelle intenzioni del governo si vorrebbe offrire la possibilità, per chi è inserito nelle graduatorie agli idonei dei concorsi PNRR e del concorso 2020 (non PNRR), di poter ottenere nomina in ruolo, ciò in particolare in quelle regioni del Nord ove, a fronte dell’espletamento dei concorsi,  comunque sono rimasti posti vacanti e disponibili per i quali si procede ancora alla copertura con supplenze.

Come si diceva, bisogna aspettare il testo ufficiale, ma già le indiscrezioni fanno emergere criticità e mancanza di chiarezza sulla reale applicazione

  • prima di tutto, infatti, la limitazione all’utilizzo di queste graduatorie nel limite del 30% dei posti vacanti e disponibili nell’arco di un triennio.
  • inoltre, si prevederebbe la possibilità di assumere gli idonei del concorso 2020 di quella regione o gli idonei del concorso PNRR provenienti da altre regioni (verrà istituito a tal fine un elenco regionale di assunzione e, i candidati idonei di altre regioni, potranno scegliere una sola regione per anno scolastico a partire però dal 2026/27).

In sostanza, allora, per intendere meglio con un esempio:

Esempio: Concorso scuola primaria sostegno- Bando per 300 posti- 

  • Nomine effettuate 300 
  • Posti ancora disponibili in organico di diritto 150 
  • Il calcolo del 30% opererebbe sul numero dei posti messi a bando cioè sui 300 per cui potranno essere destinati agli idonei 90 (30% dei 300 a bando) sui 150 posti ancora vacanti e disponibili
  • Quindi,  oltre ai 300 assunti verranno reclutati altri 90 idonei in aggiunta, per un totale di 390 assunzioni fra vincitori e idonei. Oltre ai 300 vincitori di concorso, potranno essere assunti anche 90 idonei dei concorsi PNRR 1 e 2
  • Per coprire gli ulteriori 60 posti (150-90) posti vacanti e disponibili, si dovrebbe attingere dalla graduatoria degli idonei del concorso 2020 o dall’elenco regionale nel quale potranno iscriversi i candidati idonei di altre regioni.

Ma, se questa probabilmente è l’applicazione pratica del testo di legge, appare evidente allora che non potranno essere banditi in quella regione altri concorsi per la scuola primaria sostegno in quanto tutti i posti sarebbero destinati agli idonei dei concorsi PNRR e Concorso ordinario 2020.

A questo punto viene da chiedersi, e chiedere al governo e al Valditara, il motivo per cui  “vengono posti nel dimenticatoio” tutti i precari storici che da anni hanno coperto questi posti vacanti con le supplenzze annuali.

E qui, come sta succedendo fra i tanti abilitati sul sostegno dei TFA e i docenti destinatari dei corsi INDIRE, si aprirà una nuova spaccatura fra precari idonei dei concorsi e precari storici che hanno coperto nel tempo tali disponibilità con le supplenze.

Insomma, al solito, il governo e il Valditara, non hanno una visione complessiva del problema precariato nella scuola e si rifiutano  di “mettere mano” a un riforma del sistema di reclutamento ad iniziare dalla istituzione di un doppio canale di reclutamento che dia risposte, in un arco temporale ben definito, sia agli idonei dei concorsi che ai precari storici supplenti. 

Continuare assecondando le pressioni politiche che provengono all’interno della maggioranza, non risolve il problema ma lo aggrava, introducendo “guerre fra poveri” e dimenticando (volutamente) che molto difficilmente un idoneo del concorso bandito al sud potrà traferirsi al nord per coprire i posti vacanti con uno stipendio di 1400 euro mensili  (nel migliore dei casi….)!!!

In tutto questo, le cosiddette OO.SS  rappresentative (confederali e autonome) che continuano a “gridare alla luna”, salvo poi sedersi al tavolo con il governo e accettare scelte inopportune e divisive, cosa ne pensano e perchè non si assumono la responsabilità di proporre una soluzione alternativa che risolva “una volta per tutte” l’apocalittica situazione del reclutamento nella scuola. 

A questo aggiungiamo che in un periodo in cui si assiste, specialmente al sud (per ben note situazioni economiche, sociali e mancanza di strutture di sostegno per le famiglie), a un calo considerevole delle nascite non compensate (come accade al nord) da un sistema economico attrattivo per gli immigrati che si stabilizzano e fanno frequentare le scuole statali dai propri figli,  diventa opportuno e necessario  procedere a una rivisitazione degli organici con la ridefinizione del numero massimo di alunni per classi atteso anche che le strutture scolastiche al sud sono ancora fatiscenti e  ubicate in molti casi anche in condomini privati!!

La FLP SCUOLA ha una sua proposta  e l’ha qui riassunta in poche righe…..ma siamo consapevoli che la stessa  va articolata e approfondita…ma almeno ci tentiamo…!!!

COMUNICATO DEL 29 APRILE 2025

Nella Gazzetta Ufficiale del 7 aprile è stato pubblicato il  il decreto legge n. 45, meglio definitvo come “decreto scuola”, contenente  disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026.

Fra le norme contenute nel predetto decreto, una delle più attese, discusse e certamente divisive, è quella che prevede l’istituzione di appositi elenchi regionali per le assunzioni degli idonei dei concorsi per docenti banditi a partire dal 2020

Si vorrebbe consentire, utilizzando questa norma, la possibilità di attingere all’elenco degli idonei dei precedenti concorsi per personale docente per effettuare assunzioni su posti disponibili e vacanti in un’altra regione, insomma una sorta di MINI CALL VELOCE che viene già utilizzata per le assunzioni da GPS SOSTEGNO.

Il decreto prevede l’assunzione degli idonei, distinti in base all’arco temporale della procedura concorsuale in cui si è risultati idonei, sia per posti comuni che di sostegno.  Si formerebbero, il condizionale è d’obbligo,  elenchi regionali anche per regioni diverse da quella per la quale si è inclusi in graduatoria di merito. 

I concorsi interessati, come si diceva,  sono quelli banditi a partire dal 2020. 

Da ciascun elenco, che sarà aggiornato su base annuale, si potrà attingere, a partire però dall’anno scolastico 2026/2027, in caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per docenti; quindi non opera dal prossimo anno scolastico

Nel dettaglio, l’articolo 2 del Decreto Scuola prevede, al comma 2, quanto segue: “Fatta eccezione per i docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo titolari di contratto a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, ovvero a tempo determinato ai sensi dell’articolo 13, comma 2, e dell’articolo 18-bis, commi 4 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, i candidati che hanno conseguito almeno il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale di un concorso bandito a decorrere dal 2020 per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria sono inseriti, su domanda, a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di pubblicazione della relativa graduatoria in un apposito elenco regionale, aggiornabile annualmente, da cui si attinge, a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027, in caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell’articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, da adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno, sono definite le modalità di costituzione, funzionamento e aggiornamento dell’elenco di cui al primo periodo fermo restando che l’ordinamento interno dell’elenco dovrà seguire il criterio cronologico dei concorsi sostenuti dai richiedenti nonchè l’ordine del punteggio ottenuto nell’ambito di tali concorsi.”