ASSEGNAZIONI PROVVISORIE INTERPROVINCIALI SU POSTO DI SOSTEGNO PER DOCENTI SFORNITI DI TITOLO – PUNTEGGIO AGGIUNTIVO- FACCIAMO CHIAREZZA

A seguito di alcuni quesiti che ci sono stati posti, relativamente alle assegnazioni provvisorie provinciali, vogliamo chiarire che l’UST DI FOGGIA in queste ore sta procedendo, dopo l’esame dei ricorsi, all’effettuazione della mobilità annuale. Per il prossimo anno scolastico una (o forse la sola) novità è rappresentata dalla possibilità prevista per i docenti titolari in altre province di poter ottenere l’assegnazione provvisoria qualora vantino almeno un anno di servizio, anche non di ruolo, su posti di sostegno. In ogni caso l’assegnazione  è disposta in subordine al personale fornito di titolo di specializzazione e solo dopo aver accantonato un numero di posti pari ai docenti forniti di titolo di sostegno presenti nelle GAE nonché nelle graduatorie di istituto ivi comprese le fasce aggiuntive.  

Si fa presente che non sono accantonati le qualità dei posti ma solo il numero, per cui i docenti di ruolo scelgono su tutte le sedi e posti di sostegno disponibili, mentre per i supplente delle GAE e delle graduatorie di istituto il conferimento dell’incarico avverrà sui posti residui.

Riteniamo, però, indispensabile che l’UST, dopo l’attribuzione dell’assegnazione provvisoria su posti di sostegno, effettui una verifica per le dichiarazioni rese circa il possesso del requisito di almeno un anno di servizio su tali posti. Per quanto attiene, poi, al quesito che ci è stato sottoposto, relativo all’attribuzione di un punteggio aggiuntivo per la cura e l’assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (nella graduatoria dell’UST di Foggia ne compaiono una infinità) va precisato che  il punteggio spettante nel comune dove si presta cura e assistenza al familiare disabile nella nota del CCNI viene precisato che :

“La valutazione è attribuita nei seguenti casi:

a) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;

b) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo.

c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118 e 122, D.P.R. 9/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l’assistenza del medico di fiducia come previsto dall’art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.”

Tale punteggio per la cura e l’assistenza dei familiari è sempre stato valutato anche nel caso in cui nel comune dove si registra l’esigenza familiare non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l’insegnamento del richiedente) , in tal caso il punteggio è sempre stato attribuito per tutte le scuole del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, purché comprese fra le preferenze espresse. Data l’importanza e la consistenza del punteggio aggiuntivo è auspicabile che anche per tale beneficio venga effettuato un successivo e oculato riscontro.