ASSEGNAZIONI PROVVISORIE: INDISCREZIONI E PROTERVIA DI CHI STA TRATTANDO !!!

NELLE SEGRETE STANZE DEL MIUR CONTINUA “UNA PRESUNTA” TRATTATIVA PER LA DEFINIZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO ALLA MOBILITA’ ANNUALE (ASSEGNAZIONI PROVVISORIE ED UTILIZZAZIONI) LE OO.SS. COSIDDETTE RAPPRESENTATIVE STANNO DECIDANO CON IL MIUR IL DESTINO DI TANTISSIMI DOCENTI DEL SUD TRASFERITI AL NORD, SENZA INFORMARE O CHIEDERE AI LAVORATORI COSA NE PENSANO DI QUANTO, CON ARROGANZA E SENZA RISPETTO DEI LAVORATORI, SI STA DECIDENDO.

SUI SITI ISTITUZIONALI DELLE “FAMIGERATE” OO.SS. RAPPRESENTATIVE NON TRAPELA NULLA, NE’ SI PENSA MINIMAMENTE DI ILLUSTRARE LE PROPOSTE MINISTERIALI E LE EVENTUALI CONTRAPROPOSTE. INSOMMA TUTTO AL BUIO………………………….

TANTO FRA POCHI GIORNI, CON ENFASI E LA SOLITA PRESA IN GIRO, SI ANNUNCERANNO GRANDI CONQUISTE NONOSTANTE GLI IMPEDIMENTI DELLA LEGGE 107.

ALLO STATO ATTUALE, LE UNICHE INDISCREZIONI PERVENUTE POSSONO ESSERE COSI’ RIASSUNTE:

PROPOSTA DEL MIUR
 —-BLOCCO DELLE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE INTERPROVINCIALI PER COLORO CHE SONO STATI ASSUNTI DALL’A.S.2015/2016;

—–L’ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PROVINCIALE PUO’ ESSERE RICHIESTA SOLO PER

A) RICONGIUNGIMENTO AI FIGLI O AGLI AFFIDATI DI MINORE ETA’ CON PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO;

B) RICONGIUNGIMENTO SOLO PER CONIUGE O CONVIVENTE E/O GENITORI;

C) GRAVI ESIGENZE DI SALUTE DEL RICHIEDENTE CON COMPROVATA DOCUMENTAZIONE MEDICA;

——-L’ASSEGNAZIONE PROVVISORIA INTERPROVINCIALE DEI DOCENTI ASSUNTI DALL’A.S. 2015/2016 PUO’ ESSERE RICHIESTA SOLO PER COLORO CHE SONO TITOLARI DELLE PRECEDENZE PREVISTE DALL’ART. 8 DEL CCNI RELATIVO ALLA MOBILITA’ ANNUALE DELL’A.S. 2016/2017 E CIOE’:

A) PERSONALE CON GRAVI MOTIVI DI SALUTE a) Personale docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991, n. 120); b) Personale docente emodializzato (art. 61 della Legge n. 270/82); 

B) PERSONALE CON DISABILITA’ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE d) Personale docente con disabilità di cui all’art. 21 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648; e) Personale docente (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato; f) Personale docente appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell’art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94; detto personale può usufruire di tale precedenza solo nell’ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso;

C) .ASSISTENZA  

Personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia genitore, anche adottante o chi eserciti legale tutela2 , di soggetto con disabilità in situazione di gravità;  Personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia coniuge di soggetto con disabilità in situazione di gravità o solo figlio/a individuato come referente unico che presta assistenza al genitore; tale condizione di referente unico, deriva dalla circostanza – documentata con autodichiarazione – che il coniuge o eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l’assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.

 Personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia unico parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore) o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità; tale unicità, deriva dalla circostanza – documentata con autodichiarazione – che eventuali altri parenti o affini non sono in grado di effettuare l’assistenza al soggetto con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.

Lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età inferiore a sei anni. Sono presi in considerazione i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento.

Lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età superiore a sei anni e inferiore a dodici anni limitatamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali. Sono presi in considerazione i figli che compiono i dodici anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento.

D) PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie) 20 o) il coniuge convivente del personale militare, del personale che percepisce indennità di pubblica sicurezza e del personale di cui all’ art. 17 della L. n. 266 del 28.7.1999 e dell’art. 2 della L. n. 86 del 29.3.2001 e successive modifiche e integrazioni.

E) PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)

A FRONTE DI TALI PROPOSTE MINISTERIALI, SEMBRA CHE SIA STATA RAGGIUNTA UNA INTESA SUI SEGUENTI PUNTI:

——ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PROVINCIALE :  CONSENTITA AI  DOCENTI DI OGNI ORDINE E GRADO PURCHÉ RICORRA IL MOTIVO DI RICONGIUNGIMENTO AL FIGLIO, CONIUGE O CONVIVENTE; OPPURE PER MOTIVI DI SALUTE (SARANNO ELENCATI NEL CONTRATTO); GENITORE CONVIVENTE, SOLO SE NON CI SONO FIGLI O CONIUGE.

——NON E’ POSSIBILE RICHIEDERE ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PER RICONGIUNGIMENTO A PARENTI E AFFINI; 

——IL MIUR SEMBRA ABBIA FATTO UN PASSO INDIETRO SUL  BLOCCO TRIENNALE DI PERMANENZA NELLA PROVINCIA DI ASSEGNAZIONE PER L’A.S. 2015/2016

——RESTA DA DEFINIRE LA POSSIBILITA’ DI POTER CHIEDERE L’ASSEGNAZIONE PROVVISORIA INTERPROVINCIALE PER COLORO CHE HANNO OTTENUTO IL TRASFERIMENTO PER L’A.S. 2017/2018.

VI TERREMO INFORMATI SULL’EVOLVERSI DELLA SITUAZIONE, FERMO RESTANDO LA NOSTRA DENUNCIA SULLA GRAVE MANCATA INFORMAZIONE DELLA TRATTATIVA IN CORSO DA PARTE DELLE COSIDDETTE OO.SS. RAPPRESENTATIVE.