Alcuni quesiti ci vengono sottoposti, da parte dei docenti che si trovano in orario di lavoro articolato in part-time, relativamente agli obblighi conseguenti alle attività funzionali all’insegnamento.
L’art. 7 del comma 7 dell’OM 446/97 prevede “l’applicazione del principio di proporzionalità solo per le attività funzionali all’insegnamento di cui alla lettera b del comma 3 dell’art. 29 CCNL 2006-09”.
La Corte di Cassazione (ordinanza 7320 del 14.7.2019) ha affermato: “il personale docente assunto con contratto a tempo parziale ha l’obbligo di svolgere le attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale di cui all’art. 29 comma 3 lett. a con le stesse modalità previste per i docenti a tempo pieno e, nel caso di part time verticale o misto, è tenuto a partecipare all’attività collegiale
anche se la convocazione è disposta nei giorni della settimana non coincidenti con quelli stabiliti per l’insegnamento”.
Alla luce di tali disposizioni è obbligatoria la partecipazione ai collegi docenti, agli scrutini e all’illustrazione degli esiti degli scrutini ai genitori.
La proporzionalità si applica invece ai consigli di classe e agli altri impegni collegiali del comma 3b deliberati dal collegio dei docenti del 2 settembre 2019 per un totale di 40 ore.
Esempi: un docente che svolge 9 ore di insegnamento su 18 sarà impegnato per 20 ore ( X:40=9:18)
un docente che svolge 6 ore di insegnamento su 18 sarà impegnato per 13 ore (X:40=6:18)
un docente che svolge 15 ore di insegnamento su 24 sarà impegnato per 25 ore (X:40=15:24)
Per quanto riguarda la programmazione nella scuola primaria, la Nota MIUR n. 38905 del 28.8.2019 ha stabilito che i part time fino a 11 ore svolgono 1 ora di programmazione, per tutti gli altri part time sono previste 2 ore di programmazione.
Cosa diversa per il docente in servizio in più scuole.
I docenti in servizio in più scuole devono garantire una presenza agli incontri collegiali programmati dal collegio dei docenti (40 +40 ore) proporzionale al loro orario in ciascuna scuola, altrimenti gli obblighi conseguenti verrebbero raddoppiati.
Il docente deve presentare un piano degli impegni collegiali proporzionale alle ore che presta in ciascuna scuola (Esempio: presta 9 ore nella scuola A e 9 nove ore nella scuola B: avrà 20 ore di partecipazione nella prima scuola e 20 ore nella seconda).
Altrimenti, una volta raggiunte le 40 ore non si è più tenuti a partecipare agli incontri (a meno che il docente non decida di farlo volontariamente).
Può succedere però che un docente che presta servizio in più scuole abbia attività collegiali coincidenti (es. 2 collegi docenti nello stesso giorno).
Se nell’elaborazione del calendario degli impegni collegiali in ciascuna scuola non sia stato possibile evitare sovrapposizioni delle attività degli organi collegiali, a “parità” (per così dire) di impegni (consigli di classe o collegio docenti in tutte e due le scuole) si potrà tenere conto delle ore che il docente ha già prestato nella scuola per quel determinato incontro collegiale così da fissare la partecipazione all’uno o all’altro incontro, oppure si dovrà dare una “priorità” ad una delle due attività da svolgere:
La presenza all’incontro collegiale nella scuola A sarà la giustificazione dell’assenza nella scuola B.
Ricordiamo inoltre che per i consigli di classe, al di fuori dell’ipotesi degli scrutini, non vi è il vincolo del “quorum strutturale” affinché l’adunanza sia valida.
Non a caso l’art. 37 comma 2 del Decreto legislativo n. 297/1994 afferma che “Per la validità dell’adunanza del collegio dei docenti, del consiglio di circolo e di istituto, del consiglio scolastico distrettuale, del consiglio scolastico provinciale e relative sezioni, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e relativi comitati, nonché delle rispettive giunte, è richiestala presenza
di almeno la metà più uno dei componenti in carica”.
Non è compreso il consiglio di classe la cui adunanza sarà valida anche se non si raggiunge la metà dei componenti più uno.
Si è però dell’avviso che la riunione del consiglio di classe dovrà prevalere sulla lezione (o su qualsiasi altro impegno collegiale) nel solo caso degli scrutini.
Si ricorda infatti che a differenza delle “normali” sedute del consiglio di classe, lo scrutinio, per essere valido, ha bisogno della presenza di tutti i docenti.
Pertanto, il consiglio di classe riunito per lo scrutinio, intermedio e finale, è un organo collegiale giudicante perfetto che esige la presenza di tutti i suoi componenti per la validità delle deliberazioni da assumere. Deve quindi operare con la partecipazione di tutti i suoi componenti (senza inoltre dimenticare che lo scrutinio è un atto dovuto da parte del docente). In questo caso quindi lo scrutinio (e solo questo) prevarrà sulla lezione.
Sarà comunque cura del docente accordarsi con i rispettivi dirigenti. Particolare attenzione dovrà invece essere posta quando il docente ha un giorno di lezione coincidente con un impegno collegiale