PERSONALE DOCENTE IMMESSO IN RUOLO E SVOLGIMENTO PERIODO DI PROVA: TUTTO CIO’ CHE OCCORRE SAPERE

I docenti immessi in ruolo con decorrenza 1^ settembre 2025 sono tenuti ad effettuare il periodo di prova.

Alcuni docenti, tenuti come detto a svolgere il periodo di prova, ci contattano per chiederci se sia possibile rinviare detto periodo di prova in quanto impossibilitati ad assumere servizio perchè, per esempio, sono in congedo per maternità oppure in quanto fruenti di congedo parentale. 

Sembra opportuno, al riguardo, FARE UNA DETTAGLIATA SINTESI DI TUTTO CIO’ CHE RIGUARDA IL PERIODO DI PROVA, AL FINE DI AVERE UN QUADRO COMPLESSIVO DELLA MATERIA. 

DOCENTI CHE DEVONO SVOLGERE IL PERIODO DI PROVA

  • neoassunti a tempo indeterminato. Coloro i quali hanno superato i concorsi PNRR1 e sono già in possesso di abilitazione quindi devono svolgere il periodo di prova, viceversa i vincitori non abilitati dovranno prima completare i 30 o 36 CFU richiesti per conseguire l’abilitazione e dovranno rimandare l’anno di prova all’anno scolastico 2026/2027
  • coloro che hanno ottenuto una proroga del periodo di prova in quanto non l’hanno completato negli anni scolastici precedenti. In questi casi, dovranno ripetere le attività formative previste.
  • coloro che non hanno superato l’anno di prova a causa di una valutazione negativa.
  • coloro che hanno ottenuto il passaggio di ruolo.
  • gli assunti a tempo determinato da GPS Sostegno I fascia
  • coloro che sono stati immissi in ruolo con decorrenza giuridica ed economica differita al 1° settembre 2025 

Docenti che non devono scolgere il periodo di prova. Fonte normativa: art. 13 del D.lgs. n. 59/2017 e dall’attuativo DM n. 226/2022.

  • chi ha già superato l’anno di prova o il percorso FIT nello stesso grado di istruzione non deve ripeterlo.
  • chi ha avuto il passaggio da posto comune a sostegno (o viceversa) all’interno dello stesso grado scolastico, né tanto meno chi ha ottenuto  un passaggio di cattedra rimanendo nel medesimo ordine di scuola

Determinati i casi di coloro che devono o non devono prestare il periodo di prova, vediamo il servizio minino che deve essere svolto affinchè sia valido il predetto periodo 

  • Occorre svolgere almeno 180 giorni di servizio, di cui 120 dedicati ad attività didattiche
  • Superare il test finale, obbligatorio per la valutazione complessiva;
  • Ottenere una valutazione positiva, che tenga conto sia dell’attività svolta in classe sia della formazione seguita.
  • nei 180 giorni di servizio rientrano tutte le attività legate al servizio scolastico, compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti. Nei giorni in esame rientra anche il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza;
  • nei 120 giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.
  • Non vengono invece considerate le assenze per congedi o aspettative.

Nel dettaglio rientrano nei 180 giorni:

  • le domeniche e tutti gli altri giorni festivi, nonché le quattro giornate di riposo previste dalla lettera b), art. 1 della L. n. 937/1977;
  • le vacanze natalizie e pasquali;
  • il giorno libero;
  • i periodi d’interruzione delle lezioni dovuti a ragioni di pubblico interesse (ragioni profilattiche, elezioni politiche, amministrative e referendum);
  • i giorni compresi nel periodo che va dal 1° settembre alla data d’inizio delle lezioni19;
  • il servizio prestato nelle commissioni degli esami di Stato;
  • la frequenza ai corsi di formazione e aggiornamento indetti dall’Amministrazione scolastica,
    compresi quelli organizzati a livello di circolo o di istituto;
  •  il periodo compreso tra il termine anticipato delle lezioni (a causa di elezioni politiche) e la data prevista dal calendario scolastico20;
  • il primo mese di astensione obbligatoria per maternità.

Non rientrano, invece, nel conteggio dei 180 giorni di servizio 

  • i periodi di ferie;
  • i permessi retribuiti e non;
  • le assenze per malattia;
  • le aspettative;
  • i periodi di chiusura della scuola per vacanze estive, ad eccezione dei periodi di partecipazione alle
    sessioni di esame;
  • le due giornate che vanno aggiunte alle ferie

Rientrano nei 120 giorni 

  • i giorni effettivi di insegnamento, in essi sono ricompresi sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.
    Didattica a distanza o didattica digitale integrata 

DOCENTI IN PART-TIME

I docenti immessi in ruolo, il 1^ settembre 2025, quindi, all’atto dell’assunzione in servizio, possono richiedere anche il part-time-fonte normativa: D.M. 226/2022

  • IL DM PREVEDE CHE: Fermo restando l’obbligo delle attività disciplinate dal presente decreto, i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto
  • NOTA MIM relativa  all’a.s. 23/24: Fermo restando l’obbligo delle 50 ore di formazione previste, i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto

I docenti con contratto di lavoro part-time i 180 e i 120 giorni summenzionati sono ridotti in proporzione all’orario di servizio svolto. Gli interessati, però, devono comunque svolgere tutte le previste attività come se fossero a tempo pieno (di cui si dirà appresso)

In questi casi, quindi, se un docente chiede il part-time ridotto al 50% (9 ore su 18) si dovrà applicare la seguente proporzione:

180: 18=x:9 cioè  90 giorni – stessa cosa per i 120 ossia 120:18=x:9 cioè 60 giorni

altro esempio part-time di 12 ore su 18

180:18=x:12 cioè 120  stesso esempio per i 120 ossia 120:18=x:12 cioè 80 giorni

RINVIO ANNO DI PROVA. 

Si può verificare il caso del docente che non riuscirà a cumulare i 180 giorni di effettivo servizio di cui almeno 120 di attività didattiche, cui è subordinato il superamento del medesimo anno di prova, ragion per cui il dirigente scolastico procederà al  rinvio del periodo di prova. In questo caso il docente svolgerà il periodo di prova nell’a.s. successivo (non c’è limite al rinvio dell’anno di prova, solo in caso di esito sfavorevole può essere prorogato per una sola volta)

Nonostante ciò, comunque, il docente, mentre non potrà produrre domanda di trasferimento, potrà produrre per l’a.s. 2026/2027  domanda di assegnazione provvisoria, ricorrendo le condizioni di deroga previsti dal CCNI relativo alla mobilità annuale (per esempio per il figlio minore di 16 anni ovvero per la condizione di disabilità personale, etc).Senza deroghe non potrà presentare domanda di assegnazione interprovinciale, in quanto soggetta al vincolo triennale di cui all’art. 399/3 del D.lgs. 297/94 e all’art. 13/5 del D.lgs. 59/17. Qualora venisse soddisfatta nel movimento annuale sarà possibile svolgere l’anno di prova in assegnazione.

QUALI ATTIVITA’ OCCORRE SVOLGERE NEL PERIODO DI PROVA

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha stabilito che l’anno di prova prevede un totale di 50 ore di formazione, suddivise in diverse attività:

  • Incontri in presenza (6 ore);
  • Laboratori formativi su tematiche specifiche;
  • Peer to peer e osservazione in classe;
  • Formazione online (20 ore).

Le principali aree trattate riguardano l’inclusione scolastica, la didattica innovativa, la gestione della classe e la valutazione degli apprendimenti.

Un elemento chiave del percorso è il tutor, che affianca il docente per tutta la durata dell’anno di prova. Il suo compito è supportare la formazione, favorire l’integrazione nel contesto scolastico e supervisionare le attività didattiche, oltre a compilare la documentazione necessaria per la valutazione.

Alla fine del percorso, il Comitato di valutazione, convocato dal Dirigente scolastico, esamina le attività svolte e verifica il raggiungimento delle competenze richieste. L’ultimo passaggio è il colloquio finale, in cui il docente presenta il suo portfolio professionale e discute il lavoro svolto. Durante il colloquio si tiene anche il test finale, necessario per accertare le competenze acquisite.

Se tutti i requisiti vengono soddisfatti, il docente ottiene l’idoneità definitiva all’insegnamento a tempo indeterminato.