UTILIZZAZIONI ED ASSEGNAZIONI PROVVISORIE 2025/26: ECCO IL TESTO DEL CCNI E IL COMMENTO ANALITICO

A ridosso dell’apertura delle funzioni per la presentazione delle domande di utilizzazione ed assegnazione provvisoria, finalmente viene reso pubblico il testo del CCNI relativo alle medesime procedure di mobilità annuale

SCARICA QUI IL TESTO DEL CCNI :Ipotesi-CCNI-utilizzazioni-e-assegnazioni-provvisorie-triennio

  • QUANDO E PER QUALI MOTIVI SI PUO’ PRODURRE DOMANDA DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA
  • Si può produrre domanda di assegnazione provvisoria per motivi di Ricongiungimento a:
    • Figli o affidati minori (anche non conviventi)
    • Coniuge/unione civile (anche non convivente)
    • Convivente di fatto
    • Genitore (anche non convivente)
    • Parente o affine convivente (es. fratello, nonno )
    • Soggetto con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell’art. 33, commi 3, 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche se non convivente, a condizione che i docenti abbiano prodotto la documentazione attestante il diritto a fruire, nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di assegnazione provvisoria, dei giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza di cui all’art. 33, comma 3, della L. 104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42, comma 5 del decreto legislativo 151/2001.

Non sussiste più il vincolo di ricongiungersi secondo l’ordine sopra indicato,  ma si può liberamente scegliere il familiare a cui ci si vuol ricongiungersi. In sostanza se per esempio si è titolari a Bari e il coniuge è residente nella stessa provincia ma i genitori sono residenti in provincia di Foggia, il docente è libero di scegliere il familiare a cui ricongiungersi, in questo caso può fare domanda interprovinciale per ricongiungersi ai genitori e non al coniuge. 

  • Si può chiedere l’assegnazione provvissoria anche senza motivi di ricongiungimento per per propri gravi motivi di salute, ma occorre documentare tali motivi di salute.

In mancanza di tali condizioni non è possibile produrre domanda

NOVITA’: DOCENTE TITOLARE SU POSTO COMUNE MA SENZA TITOLO DI SOSTEGNO-

                                                              RICHIESTA ASSEGNAZIONE SU POSTO DI SOSTEGNO

Il docente titolare di posto comune può chiedere anche l’assegnazione provvisoria su posto di sostegn, con i seguenti requisiti: 

  • Sta frequentando il corso TFA per conseguire titolo di sostegno 
  • Vanti almeno 1 anno di servizio su sostegno 
  • Ovviamente tale movimento segue in ogni caso quello destinato a chi ha già il titolo di sostegno e il docente deve comunque produrre  domanda per il posto  di attuale titolarità

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA ANCHE SU ALTRA TIPOLOGIA DI POSTO O CLASSE DI CONCORSO

Il docente ha la facoltà di produrre domanda, oltre che per la tipologia di posto o classe di concorso di titolarità anche per posti/classe di concorso diversi ma, in questo caso, deve essere in possesso della relativa abilitazione. 

  • La domanda per altro grado/posto è aggiuntiva rispetto a quella di titolarità 
  • Occorre comunque aver superato il periodo di prova nel posto di titolarità. Se si è ottenuto il passaggio dal 1.9.2025 da un grado all’altro non è possibile richiedere assegnazione provvisoria per lo stesso anno scolastico per rientrare nel grado di ex titolarità

VALUTAZIONE TITOLI

Non sono valutabili nè titoli culturali nè titoli di servizio, ma solo esigenze di famiglia. Vedere tabella allegata al CCNI 

PERSONALE DOCENTE

CHI PUO’ PRODURRE DOMANDA: 

PREMESSA: 

Scelta puntuale e vincolo

  • Il vincolo triennale per scelta puntuale di scuola nei trasferimenti e nei passaggi non si applica alla mobilità annuale.
  • Il docente vincolato per scelta puntuale di scuola può presentare domanda di utilizzazione o assegnazione provvisoria, provinciale o interprovinciale, fatti salvi vincoli previsti dal CCNI 

DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO

  1. Personale assunto entro il 2022/23: Potrà  produrre domanda sia provinciale che interprovinciale
  2. Personale assunto nel 2023/24 o 2024/25: Potrà produrre domanda provinciale- Può produrre domanda interprovinciale solo se rientra nelle deroghe previste dal CCNI (di cui si dirà appresso), salvo che non sia in situazione di soprannumerarietà o benefeciario legge 104/92 ma, solo per per situazioni successive a inserimento in GAE o partecipazione concorso.
  3. Personale assunto con decorrenza giuridica 1.9.2024 ed economica dal 1.9.2025 :   – Potrà produrre domanda provinciale. Potrà produrre domanda interprovinciale ove ricorrano i benefici delle deroghe  salvo che non sia in situazione di soprannumerarietà o benefeciario legge 104/92 ma, solo per per situazioni successive a inserimento in GAE o partecipazione concorso.

    4.      Personale assunto da GPS I fascia sostegno (art. 5, c. 10, DL 44/2023 e art. 14, c. 1, lett. c) – bis, DL 19/2024) con decorrenza nomina annuale dal 1.9.2023 e di ruolo dal 1.9.2024 :   Potrà produrre domanda provinciale o interprovinciale solo con in presenza di condizioni di deroga (es. L. 104/92, figli <16 anni, ), oppure per situazioni di  soprannumero.

   5.        Personale assunto da GPS I fascia sostegno (art. 5, c. 10, DL 44/2023 e art. 14, c. 1, lett. c) – bis, DL 19/2024) dal 1.9.2024 a tempo determinato e dal 1.9.2025 verranno immessi in ruolo a seguito superamento periodo di prova  a T.D.

  • Potrà produrre domanda provinciale o interprovinciale solo con in presenza delle condizioni di deroga(es. L. 104/92, figli <16 anni, )
  • Purchè superi il periodo di prova con successivo adempimento di comunicazione all’UST competente per territorio a disporre il movimento annuale 
  • Dovrà produrre domanda in formato cartaceo secondo il modello predisposto dal MIM 
  • Nelle operazioni di mobilità annuale saranno presi in considerazione dopo la fase I di cui ALLLEGATO 1 AL CCNI 

  6.     Personale assunto da GPS 1^ FASCIA (sia da posto comune che sostegno – assunti precedentemente al 2023/24 a T.D. → T.D. ancora in corso nel 2024/25 → T.I. 2025/26 (ove prevista):

  • Potrà produrre domanda provinciale solo se nel 2024/2025 superi il periodo di prova
  • Potrà produrre domanda interprovinciale, solo in presenza delle condizioni di deroga (es. 104/92, figli <16 anni, ecc.) e previo superamento della prova.
  • Dovrà comunicare il superamento del periodo di prova all’UST competente a disporre il movimento annuale
  • Dovrà produrre domanda in formato cartaceo secondo modello predisposto dal MIM
  • Anche detto personale otterrà il movimento annuale  in subordine ai docenti di cui alla lettera I. (vedi ALLEGATO 1 CCNI).

 7.  Personale assunto da concorso concorso straordinario bis a tempo determinato dal 1.9.2022 oppure 1.9.2023 a T.D. e con nomina a tempo indeterminato entro il 1.9.2024: Potrà produrre domanda provinciale o interprovinciale 

8.   Personale assunto da concorso straordinario bis assunti dal 1.9.2023 a tempo determinato e dal 1.9.2024 di ruolo. 

  • Potrà produrre domanda provinciale
  • Potrà produrre domanda interprovinciale solo se rientra nelle condizioni di deroga (es. 104/92, figli <16 anni, ecc.).

9.   Personale assunto da concorso straordinario bis assunti con decorrenza a tempo determinato 1.9.2024 e, previo superamento periodo di prova dal 1.9.2025 di ruolo

  • Potrà produrre domanda provinciale se ha  superato periodo di prova 
  • Potrà produrre domanda nterprovinciale solo in presenza delle condizioni di  deroga (es. 104/92, figli <16 anni, ecc.), e se ha superato il periodo di prova
  • Anche detto personale dovrà comunicare il superamento prova all’UST competente a disporre il movimento annuale
  • La domanda dovrà essere prodotta in formato cartaceo secondo il modello MIM.
  • Il movimento verrà disposto  in subordine ai docenti già a I. (vedi ALLEGATO 1 CCNI).

10.   Personale assunto da concorso PNRR (art. 13 e 18-bis, DLgs 59/2017) dal 1.024/25 a T.D. in assenza di abilitazione T.I. 2025/26 (prevista):

  • Potrà produrre domanda provinciale solo se ha conseguito la prevista abilitazione 
  • Potrà produrre domanda interprovinciale solo in presenza condizioni di derogaderoga (es. 104/92, figli <16 anni, ecc.), e solo se ha conseguito l’abilitazione con apposita comunicazione da inviare all’UST della provincia di titolarità e all’UST della provincia per la quale si è prodotta domanda. Scadenza comunicazione entro il 10 agosto 2025.

ECCO LE DEROGHE AL VINCOLO DI PERMANENZA NELLA SEDE

  • Genitori con figli minori di 16 anni (il figlio può compiere 16 anni il 31 dicembre dell’anno 2025)
  • Situazioni previste dalla Legge 104/92, 21, 33 commi 3, 5, 6 e cioè:
    • disabilità personale + invalidità superiore a 2/3.
    • assistenza a familiare disabile, anche se non convive con il docente
    • disabilità personale.
  • Congedo biennale per assistenza familiare (art. 42, DLgs 151/2001).
  • Coniuge o figlio di mutilato/invalido (L. 118/1971).
  • Figli di genitori > 65 anni, anche non convivente (il genitore può compiere 65 anni entro il 31 dicembre 2025)

COME PRODURRE DOMANDA

  • La prima preferenza nel modulo-domanda deve indicare obbligatoriamente Il codice sintetico del comune o distretto sub comunale di residenza del familiare da ricongiungere o assistere.
  • Vi è anche la possibilità di indicare le scuole in modo analitico purchè poi alla fine si indichi il codice sintetico del comune o distretto sub comunalte
  • Ove nel comune di ricongiungimento non ci sono scuole richiedibili occorre indicare codice sintetico del comune viciniore o una scuola con plesso nel comune di ricongiuntimento (seguita comunque dal codice sintetico del comune).

ATTENZIONE PARTICOLARE  PER LE RICHIESTE DI LEGGE 104/92 – art. 21 e 33, c. 6:

A) La prima preferenza deve essere il comune o distretto sub comunale di residenza.

B) E’ comunque possibile anteporre singole scuole del comune o distretto sub comunale di residenza

C)  Se nel comune non ci sono scuole richiedibili: Indicare codice sintetico del comune viciniore a quello di residenza o una scuola con plesso nel comune di residenza (seguita comunque dal codice sintetico del comune).

ATTENZIONE ALLE RICHIESTE SUBORDINATE ALLE DEROGHE

  • Ove si possegga un requisito previsto dal CCNI (art. 2 – utilizzi – o 7 – assegnazioni provvisorie).
  • La prima preferenza deve coincidere con:
    • Il comune/distretto sub comunale della deroga (anche preceduto da singole scuole)
    • Il comune/distretto sub comunale di ricongiungimento, anche preceduto da singole scuole (condizione per l’accoglimento della domanda di assegnazione provvisoria).

D) ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PER RICONGIUNGIMENTO AL CONIUGE MILITARE

Mobilità consentita sia per provinciale che per  interprovinciale, anche in assenza di deroghe, a condizione che:

Il coniuge/unione civile è trasferito d’autorità; Se vi è Convivenza

COME ESPRIMERE LE PREFERENZE 

  • Occorre prima di tutto indicare come prima preferenza il comune di residenza del familiare con cui si chiede il ricongiungimento. Si possono anche indicare una o più scuole del comune di ricongiungimento. ATTENZIONE però: se si intendono richiedere anche scuole o comuni in aggiunta occorre comunque, dopo aver indicato le scuole del comune di ricongiungimento, riportare il codice dell’intero comune di ricongiungimento  
  • Se non si indica il codice sintetico del comune, non verranno prese in considerazione le scuole o preferenze degli altri comuni o singole scuole di altri comuni
  • Se mancano scuole: indicare comune viciniore o scuola viciniore che ha un  plesso nel comune di ricongiungimento.

 Il personale che produce domanda a seguito delle deroghe, deve indicare :

  • Come prima preferenza il codice del comune per la persona che determina il requisito della deroga e del ricongiungimento

Si precisa che  possono essere espresse, rispettivamente, il seguente numero di preferenze(scuola,comune,distretto,provincia): Infanzia/Primaria: 20 Secondaria I/II grado: 15

UTILIZZAZIONI

ASPETTI PRINCIPALI:

– Docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata (soprannumerari)

Requisiti per poter produrre domanda : 

    • Docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata dal 1.9.2015
    • Docente che ha sempre chiesto il rientro, nelle domande di trasferimento,  nella scuola di ex titolarità.
    • Deve esprimere come prima preferenza obbligatoria la scuola o comune di ex titolarità.In mancanza le preferenze fuori comune annullate
    • Se si esprimono preferenze in altri comuni, è obbligatorio precedere con il codice sintetico del comune/distretto sub comunale di ex titolarità.

UTILIZZAZIONE SU POSTO DI SOSTEGNO DA PARTE DEL DOCENTE TITOLARE DI POSTO COMUNE

  • Tali docente possono chiedere utilizzazione su tali posti solo nello stesso grado di titolarità se in possesso del titolo di sostegno specifico

TITOLI VALUTABILI

  • Tabelle CCNI mobilità 2025/26 – 2027/28 (Allegato 2).
  • il punteggio da prendere a riferimento è quello attribuito dalla scuola nella graduatoria dei soprannumerari aumento dell’a.s. in corso. 
  • Anno in corso valido per anzianità e continuità.
  • RIGUARDO AI TITOLI SI EVIDENZIA CHE :
  • La residenza familiari deve essere acquisita almeno 3 mesi prima della scadenza della domanda
  • Età figli: occorre far riferimento al 31.12.2025
  • In caso di parità: precede il docente più
  • Continuità didattica: 4 punti/anno, anche senza triennio

LE PRECEDENZE NELLE OPERAZIONI DI MOBILITA’ ANNUALE

In stretto ordine usufruiranno della precedenza nella mobilità annuale:
I. Personale con gravi motivi di salute
II. Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità (limitatamente alle utilizzazioni all’interno della stessa provincia)
III. Personale con disabilita’ personale che ha bisogno di particolari cure continuative
IV. Assistenza familiari disabilità grave
V. Personale cessato a qualunque titolo dal collocamento fuori ruolo
VI. Personale coniuge di militare o di categoria equiparata (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)
VII. Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)
VIII. Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 4.12.2017 (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)

Come funziona la precedenza per assistenza familiare con 104

La precedenza per assistenza ad un familiare – ossia art.3 comma 3 della Legge 104/92,  inserita nel punto IV  comprende situazioni differenti, e cioè:

g) personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia genitore, anche adottante o chi eserciti legale tutela1, di soggetto con disabilità in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità;

h) personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia coniuge o parte dell’unione civile di soggetto con disabilità in situazione di gravità;

i) personale docente solo figlio/a individuato come referente unico che presta assistenza al genitore; tale condizione di referente unico, deriva dalla circostanza – documentata con autodichiarazione – che il coniuge o eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l’assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive;

n) personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia unico parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge o parte dell’unione civile della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore) o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità; tale unicità, deriva dalla circostanza – documentata con autodichiarazione – che eventuali altri parenti o affini non sono in grado di effettuare l’assistenza al soggetto con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.

L’ordine di valutazione della precedenza per assistenza ad un familiare con Legge 104/92 è, quindi, il seguente:
1- figlio
2- coniuge o parte dell’unione civile
3- genitore
4- parente o affine entro il il secondo grado oppure entro il terzo grado alle condizioni indicate

SI RICHIAMA L’ATTENZIONE SUL FATTO CHE:

La precedenza viene riconosciuta purchè si indichi come prima preferenza sintetica il comune o distretto sub-comunale di assistenza, eventualmente preceduta dall’indicazione analitica di scuole dello stesso comune, prima di indicare preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) relative ad altri comuni.

In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell’assistito.

L’indicazione della preferenza sintetica del predetto comune, ovvero per il distretto scolastico per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica.

La mancata indicazione del comune o distretto di assistenza preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di precedenza.

DOCUMENTI DA ALLEGARE PER L’UTILIZZAZIONE 

  • Allegato D (dichiarazione dei servizi)
  • Allegato F (per la continuità)
  • Documentazione su esigenze familiari e titoli

DOCUMENTI DA ALLEGARE PER L’ASSEGNAZIONE PROVVISORIA 

  • Modello per la deroga (in caso di vincolo)
  • Modulo di ricongiungimento
  • Dichiarazione del familiare
  • Eventuali documenti attestanti precedenze (es. figli sotto i 6 anni)

SI INVITANO GLI ISCRITTI ALLA FLP SCUOLA FOGGIA CHE RICHIEDONO ASSISTENZA NELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI UTILIZZAZIONE ED ASSEGNAZIONE PROVVISORIA A PRENOTARE APPUNTAMENTO SU QUESTO SITO . CHI NON RISULTA PRENOTATO NON POTRA’ USUFRUIRE DELLA CONSULENZA ED ASSISTENZA

PER COLORO CHE CHIEDONO PRECEDENA EX LEGGE 104 SI RICORDA CHE OCCORRE RECARSI IN SEDE CON LA CERTIFICAZIONE EX LEGGE 104 E MODELLI COMPILATI

RACCOMANDIAMO ANCHE DI CONTROLLARE, PRIMA DI RECARSI IN SEDE, CHE L’ACCESSO AL SISTEMA DI ISTANZE ONLINE, UTILIZZANDO LE CREDENZIALI, CONSENTONO DI ACCEDERE A ISTANZE ONLINE 

SI ALLEGANO ANCHE GLI ELENCHI DEI DISTRETTI CON LE SCUOLE NONCHE’ ELENCO DEI DISTRETTI CON I COMUNI COMPRESI. LA RESTANTE MODULISTICA SARA’ MESSA A DISPOSIZIONE NON APPENA IL MIM PREDISPORRA’ IL RELATIVO LINK

ELENCO DISTRETTI PROVINCIA DI FOGGIA

ELENCO DISTRETTI PROVINCIA DI FOGGIA

Elenco distretti_INFANZIA

Elenco distretti_PRIMARIA

Elenco distretti_PRIMO GRADO

Elenco distretti_SECONDO GRADO

RIEPILOGO DEROGHE

TABELLA PER CONDIZIONI MOBILITA

DICHIARAZIONE CUMULATIVA

DICHIARAZIONE LEGGE 104

DICHIARAZIONE PRECEDENZA PER FIGLI

 DICHIARAZIONI PER USUFRUIRE PRECEDENZE