Il TAR nell’udienza del 21 maggio ha respinto il ricorso tendente a bloccare la procedura per la conferma del docente di sostegno supplente annuale per il prossimo anno scolastico sullo stesso posto (alunno) su cui ha svolto servizio nel corrente anno scolastico.
Resta, pertanto, immutata la data del 31 maggio per la famiglia per chiedere la conferma e, successivamente, il Dirigente Scolastico deve procedere a verificare:
• La disponibilità del docente a essere confermato.
• Le condizioni dell’alunno e della classe, dopo aver sentito il GLO (Gruppo di Lavoro Operativo).
Dopo queste valutazioni, il dirigente:
• Comunica l’esito della richiesta entro il 15 giugno 2025 a:
o Ufficio Scolastico Territoriale (UST).
o Docente interessato.
o Famiglia.
La conferma dei contratti a tempo determinato interviene nell’ambito dell’attribuzione delle supplenze:
- fino al termine dell’anno scolastico (31/08/2026), e
- fino al termine delle attività didattiche (30/06/2026),
la procedura di conferma ha inizio a conclusione delle operazioni relative:
- al personale già di ruolo (ivi comprese le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie), e
- al personale individuato quale destinatario di contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato finalizzato al ruolo.
Il prerequisito essenziale per procedere alla conferma è, quindi, costituito dal fatto che i docenti potenzialmente confermabili stiano svolgendo nell’anno scolastico 2024/2025 una supplenza:
- fino al termine dell’anno scolastico (31/08/2025), oppure
- fino al termine delle attività didattiche (30/06/2025),
in quest’ultimo caso anche su spezzone orario.
Pertanto, non possono essere destinatari di conferma i docenti che siano in servizio per le supplenze temporanee.
Qualora sussista questo prerequisito, possono accedere alla conferma le seguenti categorie di docenti:
a) Docenti specializzati, individuati quali destinatari della supplenza nell’anno scolastico 2024/2025 attraverso qualsiasi procedura di reclutamento, cioè:
- graduatorie ad esaurimento (GAE)
- graduatorie provinciali per le supplenze (GPS)
- graduatorie d’istituto
- interpelli di cui all’articolo 13, comma 23, dell’OM n. 88 del 16 maggio 2024
b) Docenti non specializzati inseriti nella seconda fascia delle GPS, esclusivamente se individuati a livello provinciale quali destinatari della supplenza nell’anno scolastico 2024/2025 dallo scorrimento della seconda fascia stessa.
c) Docenti non specializzati non inseriti nella seconda fascia delle GPS, esclusivamente se individuati a livello provinciale quali destinatari della supplenza nell’anno scolastico 2024/2025 dallo scorrimento delle cosiddette “graduatorie incrociate” delle GAE e delle GPS.
Purtroppo, ad oggi, il MIM non ha ancora risolto molti dubbi in ordine all’intera procedura fra cui l’importante questione relativa al docente da confermare su spezzone orario.
Ricordiamo in proposito che il DM 32/2025 e la successiva nota ministeriale sulla conferma del docente di sostegno non chiariscono come saranno gestiti questi spezzoni.
Tale situazione impedisce a tanti docenti di avere un quadro chiaro sulla propria situazione, per cui regna tanta incertezza. I docenti si chiedono se avranno diritto a completare l’orario con altre ore di sostegno nella stessa scuola o in plessi diversi, se saranno obbligati ad accettare un completamento su posto comune (qualora abilitati), o se rischieranno di perdere il posto con le ore di servizio complete
Nessuno ad oggi sa dare una risposta a tale dubbio.
D’altra parte anche le famiglie non hanno la certezza che il docente di riferimento possa effettivamente essere confermato per tutte le ore necessarie, atteso che occorre esaminare se il docente nel primo bollettino entra o meno nel novero dei docenti aventi diritto alla nomina.
Stessa cosa potrebbe verificarsi ove l’alunno destinatario di 9 ore nel corrente anno scolastico si veda assegnato 18 ore per cui il docente da confermare avrebbe diritto o meno al conferimento della nomina sull’intero posto.
Altro dubbio riguarda quei docenti che nominati su 18 ore si sono visti, all’interno della scuola, utilizzati su due alunni per 9 ore per cui dovrebbero aspettare la richiesta di due famiglie.
Non trascuriamo, poi, il caso di quelle scuole che hanno utilizzato, impropriamente a nostro avviso, due docenti di sostegno, di cui uno di ruolo e l’altro non di ruolo, sullo stesso alunno, per cui se vi è la richiesta della famiglia, posto che il docente di ruolo non ha titolo alla confema, il docente supplente avrebbe o meno diritto ad essere confermato su 9 o 18 ore ? Insomma, una serie di situazioni cui il MIM non sembra prestare attenzione (ignora la realtà in cui opera nelle scuole oppure volontà di scaricare sulle scuole e uffici provinciali tutte le incertezze che riguardano la gestione delle conferme?)
A tutto questo, quindi, il Ministero dell’Istruzione e del Merito continua a non emanare chiarimenti sulla gestione della conferma del docente di sostegno e, in particolare, sul completamento degli spezzoni orari, e tutto ciò a pochi giorni dal 31 maggio 2025.
Insomma un populismo della peggior specie cui il Valditara ci ha abituato sin dall’inizion del suo mandato.
Ove il MIM continui nella sua assenza, consigliamo quei docenti impegnati su spezzoni orari, di aspettare a produrre istanza di conferma, e attendere che il Dirigente, ricevuta la richiesta della famiglia, inviti lo stesso docente ad esprimere la volontà o meno di permanere sulla supplenza, sperando che nel frattempo lo stesso dicastero di Viale Trastevere si decida, Valditara permettendo, chiarisca questo importante aspetto.