Nella Gazzetta Ufficiale del 7 aprile è stato pubblicato il il decreto legge n. 45, meglio definitvo come “decreto scuola”, contenente disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026.
Fra i provvedimenti oggetto del succitato decreto legge (che deve comunque essere convertito in legge entro 60 giorni) vogliamo richiamare l’attenzione su quanto contenuto nell’art.2 comma comma 2 relativamente alla modifica dell’articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Il testo dell’art.2 comma 2 del D.L. prevede che all’art.399 del DPR 297/94 dopo il comma 3-bis è aggiunto il comma 3-quater e precisamente: “I docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto ovvero di nomina a tempo determinato ai sensi dell’articolo 13, comma 2, e dell’articolo 18-bis, commi 4 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, accettano l’assegnazione della sede scolastica ovvero rinunciano alla stessa entro cinque giorni dalla data di assegnazione della sede scolastica e, in caso di assegnazione a decorrere dal 28 agosto, comunque entro il 1° settembre dell’anno scolastico di riferimento. La mancata accettazione della sede scolastica nei termini indicati al primo periodo e’ considerata d’ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall’incarico conferito, e, conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria dell’insegnamento per il quale la nomina e’ stata conferita. L’accettazione dell’assegnazione della sede scolastica di cui al primo periodo comporta l’impossibilita’ di partecipare alle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e, comunque, di ottenere incarichi di supplenza per l’anno scolastico di riferimento. La decorrenza dei contratti sottoscritti non puo’ essere anteriore alla data del 1° settembre.».
In sostanza, allora, i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato o determinato devono accettare o rinunciare alla sede scolastica assegnata entro 5 giorni dalla sua assegnazione, e comunque entro il 1° settembre se l’assegnazione avviene dopo il 28 agosto.
La mancata accettazione della sede scolastica è considerata come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dalla graduatoria. L’accettazione della sede comporta l’impossibilità di partecipare a procedure per incarichi a tempo determinato o per ottenere supplenze per l’anno scolastico di riferimento.
Per effetto di tale modifica i docenti destinatari di nomina, sia essa annuale che in ruolo, devono effettuare, entro 5 giorni dal conferimento dell’incarico, la scelta di accettazione o rinuncia alla nomina altrimenti si decade da qualsiasi possibilità di ottenere altre nomine di supplenza o ruolo.