RIALINNEAMENTO DELLA CARRIERA E PROGRESSIONE ECONOMICA: DUE ADEMPIMENTI DIVERSI CHE LE SCUOLE DEVONO FARE PER IL PERSONALE SCOLASTICO

In questi giorni il personale scolastico di ruolo nell’a.s. 2021/2013 ovvero con servizio non di ruolo reso negli anni scolastici 2012/13 e 2013/14, si recano presso le segreterie scolastiche per richiedere l’aggiornamento della progressione economica, ai fini della presentazione del ricorso teso ad ottenere il riconoscimento dell’anno 2013 ai fini della progressione di carriera.

Invero, al predetto personale, in particolare al personale docente, viene riferito che:

  1. la ricostruzione di carriera con il riconoscimento del servizio non di ruolo è stata già decretata per cui non è necessario emettere altro provvedimento;
  2. possiamo rilasciare il solo stato matricolare con l’indicazione degli stipendi 
  3. il riallineamento della carriera per il personale docente si effettua al compjmento, secondo i casi, al 16 o 18 anno di servizio e comporta il solo recupero dell’anzianità economica per cui non servirebbe

Orbene, le risposte date non sono pertinenti e spieghiamo il perchè

Come è noto, il personale della scuola, una volta ottenuta l’immissione in ruolo deve superare il periodo di prova al cui termine si ha la conferma in ruolo. A partire da tale data il personale può chiedere il riconoscimento, ai fini della carriera, del servizio non di ruolo(ove prestato). La scuola accertato il superamento del periodo non di ruolo emette il decreto di ricostruzione di carriera che consiste nel riconoscimento ai fini giuridici ed economici del predetto servizio.

Purtroppo succede che si ritiene, erroneamente, che con tale adempimento cessi la competenza ad emettere provvedimenti tesi a regolare la situazione economica del dipendente, viceversa, in seguito o alla stipula di contratti di lavoro o per aggiornamento delle situazioni stipendiali del personale ai fini del trattamento di pensione,  occorre procedere alla emissione di un provvedimento di PROGRESSIONE DI CARRIERA/PROGRESSIONE ECONOMICA che consiste nel proseguimento della situazione economica del dipendente, proprio in virtù del fatto che sulla base della decretazione del riconoscimento del servizio non di ruolo sicuramente si è fermata ad una determinata data.

Quindi, si ribadisce che:

La competenza dell’istituzione scolastica, in materia di aggiornamento, riguarda :
a) tutto il personale scolastico immesso in ruolo dal 01/09/2000, che abbia già presente al SIDI una prima pratica di ricostruzione di carriera.
b) tutto il personale ATA proveniente dagli Enti Locali, transitato nel comparto suola dal 01/01/2000 ai sensi della L. 124/1999.

c) tutto il personale della scuola il quale richiede di avere la propria posizione economica e di carriera aggiornata.

La procedura di definizione della carriera dall’a.s.1997/98 si applica al personale docente/ata che ha già una pratica di prima ricostruzione carriera presente al SIDI e, quindi, ha gia’ un primo sviluppo della progressione economico e stipendiale. Occorrerà riprendere questa prima ricostruzione, proseguendo dall’ultima posizione stipendiale già attribuita

Se ad esempio, dallo stato matricolare dovesse risultare come ultima posizione stipendiale attribuita ad un docente immesso in ruolo dal 01/09/2002 la posizione di “anni 9” al 01/09/2005, allora bisognerà riprendere da questa data seguendo la procedura nel SIDI cliccando la richiesta di : DEFINIZIONE DELLA PROGRESSIONE DI CARRIERA e stampando il relativo provvedimento 

La procedura, invece, per gli immessi in ruolo dal 2018/19,  è, :

1) per tutti i decreti emessi nei confronti del personale immesso in ruolo negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 le Istituzioni Scolastiche procederanno al solo ricalcolo della pratica senza procedere all’inoltro del decreto al Visto della Ragioneria Territoriale dello Stato, ad eccezione dei casi in cui si sono verificate particolari situazioni come ad esempio: interruzioni del servizio per aspettative per motivi di famiglia o per altra causale, recupero di anzianità riconosciute ai soli fini economici in applicazione dell’art.4 co.3 del DPR 399/88.

Nella eccezionale e residuale ipotesi non sia possibile il “ricalcolo” del decreto, si potrà procedere con l’apertura di una nuova pratica; in tale caso, l’atto dovrà essere trasmesso alla R.T.S. per un nuovo visto (il decreto dovrà riportare nuovo numero e data, con l’aggiunta della specifica “il presente decreto annulla e sostituisce il precedente nr. …. del …..”).

2) Per chi ha ottenuto un passaggio di ruolo/qualifica esclusivamente negli anni 2019 e 2020, si rende necessario cancellare la pratica di inquadramento del nuovo ruolo e ridefinire la posizione economica del ruolo di provenienza attraverso il seguente percorso: GESTIONE GIURIDICA → GESTIONE DELLA CARRIERA → DEFINIZIONE DELLA PROGRESSIONE DI CARRIERA DALL’ AS 97/98 → GESTIONE PRATICHE DI INQUADRAMENTO → NUOVA PRATICA → VARIAZIONE STATO GIURIDICO DAL 01/01/2019
Successivamente riaprire una nuova pratica in RICONOSCIMENTO SERVIZI PERSONALE IMMESSO DALL’AS 97/98.
In questo caso i nuovi decreti vanno inoltrati al Visto dell’Organo di Controllo (il decreto dovrà riportare nuovo numero e data, con l’aggiunta della specifica “il presente decreto annulla e sostituisce il precedente nr. …. del …..”).

3) Per chi ha ottenuto un passaggio di ruolo/qualifica con decorrenza dal 01/09/2021, con provvedimento già emesso aggiornato al precedente CCNL 2016-2018, si rende necessario procedere al “ricalcolo” dello stesso per adeguamento al nuovo CCNL 2019-2021 e successivo invio alla RTS per il Visto.

ALTRO DISCORSO RIGUARDA IL RIALLINEAMENTO DELLA CARRIERA

Il riallineamento della carriera consente il recupero dell’anzianità accantonata all’atto della ricostruzione della carriera. Il riallineamento riguarda i docenti e ATA che hanno un servizio pre-ruolo superiore a quattro anni e con contratto a tempo indeterminato dall’ 01.09.1995.

Il meccanismo della ricostruzione della carriera, infatti, prevede che i primi quattro anni di servizio di pre-ruolo o in altro ruolo sono da considerarsi per intero ai fini giuridici ed economici, invece gli anni successivi ai primi quattro, sono valutati per i 2/3 ai fini giuridici ed economici e per un terzo ai fini esclusivamente economici

Ciò significa che parte dell’anzianità, quella ai fini economici viene “congelata” e recuperata successivamente e precisamente quando si raggiunge un’anzianità (conteggiando solamente il servizio valido sia ai fini giuridici che economici) pari a:

  • anni 16 per i docenti laureati della scuola secondaria di secondo grado;
  • anni 18 per i docenti della secondaria di primo grado, della scuola primaria e scuola dell’infanzia;
  • anni 18 per i coordinatori amministrativi (ex segretari ora DSGA);
  • anni 18 per i docenti diplomati della scuola secondaria;
  • anni 20 per il restante personale ATA;

Quindi, il servizio riconosciuto solo ai “fini economici” diviene utile, ai fini del raggiungimento della classe stipendiale superiore, quando si raggiungono i 16 anni di anzianità per i docenti della secondaria e 18 anni per i docenti della primaria.

L’aggiunta dell’anzianità di servizio “congelata” ai soli fini economici a quella di servizio permetterà di raggiungere il successivo gradone stipendiale in anticipo rispetto alla scadenza “ordinaria”.

È importante effettuare un accurato controllo tra l’anzianità – fasce stipendiale – indicata nella parte alta del cedolino, con la “reale” anzianità giuridica ed economica.

La prescrizione per il riallineamento della carriera è di 10 anni, 5 ai fini economici.

La circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 8438 del 10/01/2024 “Disciplina applicabile ai provvedimenti di “riallineamento di carriera” precisa che il personale scolastico deve procedere con atti interruttivi della prescrizione. A tal fine si allega FAC-SIMILE che deve essere presentato all’ufficio di segreteria al fine di evitare un danno causato dalla perdita dell’anzianità congelata all’atto della ricostruzione della carriera. TALE ADEMPIMENTO E’ DI ESTREMA IMPORTANZA ATTESI I TERMINI DI PRESCRIZIONE CHE INCOMBONO SUL PERSONALE DOCENTE ED ATA AVENTI TITOLO.

SI ALLEGA:

RIALLINEAMENTO DELLA CARRIERA- CIRCOLARE MEF

FAC-SIMILE DOMANDA RIALLINEAMENTO DELLA CARRIERA

 

PER QUALSIASI ULTERIORE INFORMAZIONE, GLI ISCRITTI AL SINDACATO E COLORO CHE, ISCRIVENDOSI ALL’ATTO DELLA RICHIESTA DELLA CONSULENZA,  INTENDONO AVERE MAGGIORI CHIARIMENTI, POSSONO RECARSI IN SEDE- NON E’ POSSIBILE CONSULENZA TELEFONICA PER TALE PROBLEMATICA – PRENOTANDO APPUNTAMENTO SU QUESTO SITO E SCEGLIENDO NEL MENU A TENDINA LA TIPOLOGIA DI ASSISTENZA PER RICOCOSTRUZIONE DI CARRIERA.