PROSSIMO IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO DA PARTE UST: ATTENZIONE ALLA RINUNCIA ALLA PROPOSTA DI INCARICO OVVERO ABBANDONO DELLA SUPPLENZA

Dovrebbe avvenire entro sabato p.v. il conferimento degli incarichi annuali al personale docente delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Foggia.

Il Ministero ha assicurato che oltre alla pubblicazione degli esiti sul sito dell’UST gli interessati riceveranno sulla mail personale anche comunicazione della tipologia di incarico conferito e sede assegnata.

Una volta conferito l’incarico e ricevuta comunicazione occorre assumere servizio. 

In relazione a quesiti che ci sono stati posti sull’obbligo di immediata assunzione in servizio, ricordiamo prima di tutto che l’art.41 del CCNL  prevede quanto segue: “i contratti a tempo determinato del personale docente, educativo ed ATA devono recare in ogni caso il termine. Tra le cause di risoluzione di tali contratti vi è anche l’individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie”.

Generalmente per assumere servizio il termine entro cui presentarsi a scuola è di 24 ore dalla ricezione o pubblicazione della nomina.

Motivo per cui se per l’a.s. 2021/2022 gli esiti dovessero essere pubblicati nella giornata del sabato occorre assumere servizio nella giornata di lunedì ove, invece, la nomina fosse notificata nella serata di venerdì appare evidente che le 24 ore decorrono dalla data di ricezione della mail per cui non può esserci l’obbligo di assunzione nella mattinata del sabato (non ci sono le 24 ore) ma si potrà assumere servizio nella giornata di lunedì. Sarebbe utile a tal fine che il personale interessato faccia comunque tenere alla scuola nella mattinata del sabato comunicazione di accettazione e della presa di servizio nella giornata di lunedì, salvo che non ci siano motivi per differire tale assunzione ed essere disponibili nella giornata del sabato a presentarsi a scuola (il caso di differimento può essere invocato e previsto per assunzioni in altre province rispetto a quella di residenza).

Vediamo, invece, quali gli effetti della mancata assunzione in servizio a seguito della nomina annuale conferita ovvero abbandono del servizio dopo l’assunzione in servizio, precisando preliminarmente che per coloro che entro il 21 agosto non hanno prodotto domanda sul portale di istanze online per il  conferimento nomina e scelta sede ciò ha comportato  la rinuncia alla partecipazione alla procedura e, in questo senso, il docente  sarà considerato rinunciatario e non potrà ottenere, per quest’anno scolastico, supplenze al 30 giugno / 31 agosto, anche se successivamente dovessero emergere nuove disponibilità e dovessero esserci nuovi turni di nomina.

Resta ferma la possibilità di ottenere supplenze dalle graduatorie d’istituto anche per il medesimo insegnamento. 

VICEVERSA NEL CASO IN CUI SI SIA PRODOTTA DOMANDA ENTRO IL 21 AGOSTO 2021 E SI VENGA INDIVIDUATO QUALE DESTINATARIO DELLA NOMINA SI PUO’ AVERE LA SEGUENTE SITUAZIONE: 

  • mancata indicazione di talune sedi : è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. Questo significa che, se il candidato non esprime preferenze per tutte le sedi disponibili, qualora al proprio turno di nomina il candidato non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi per cui non abbia espresso preferenza, con conseguente perdita di assegnazione dell’incarico a tempo determinato per l’anno scolastico 2021/22. Anche in questo caso si applicherà la sanzione prevista per la rinuncia, quindi resta ferma la possibilità di ottenere supplenze da graduatorie d’istituto anche per il medesimo insegnamento.
  • nel caso in cui all’aspirante venga assegnata una delle sedi indicate nell’istanza, che però l’interessato intenda successivamente “rifiutare” (perché magari l’aveva indicata tra le ultime preferenze espresse), ciò si configurerà come “mancata presa di servizio” (e non come semplice rifiuto) con la conseguente applicazione della relativa sanzione. Infatti, indicando le sedi nell’istanza, il candidato le ha già “preventivamente accettate” con la conseguenza che il successivo rifiuto comporterà la sanzione prevista per la mancata presa di servizio, prevista dall’art. 14 comma 1, punto II: “La mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché sulla base delle graduatorie di istituto, per il medesimo insegnamento“.

Pertanto, la sanzione in questo caso consisterà nella perdita della possibilità di conseguire altre supplenze, sia sulla base delle GAE\GPS, nonché anche sulla base delle graduatorie d’istituto, per il medesimo insegnamento.

Resterà ferma la possibilità invece di ricevere altre convocazioni per altri insegnamenti, anche da GAE\GPS. 

VEDIAMO COSA AVVIENE, INVECE, NEL CASO DI ABBANDONO DEL SERVIZIO DOPO AVER ASSUNTO SERVIZIO 

Nel caso in cui il docente accetti la nomina ed assuma servizio, per poi rinunciare alla nomina, non avrà la possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE e delle GPS che sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di tutti i posti o classi di concorso ove lo stesso docente è inserito.

Vediamo invece cosa succede per le supplenze temporanee e la presa di servizio

L’OM.60 art.13, comma 1, prevede che per il conferimento di supplenze brevi, le istituzioni scolastiche convochino i candidati che risultino parzialmente occupati o totalmente inoccupati.

In riferimento alla presa di servizio, la normativa di riferimento è sempre l’OM.60, che al comma 3 recita così:

“L’utilizzo della procedura è previsto per la convocazione di ogni tipologia di supplenza, tenendo comunque conto che, per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta di disponibilità da parte dell’aspirante…e, acquisita anche telematicamente la formale accettazione da parte del destinatario della supplenza medesima, assegna il termine massimo di 24 ore per la presa di servizio effettiva, salvo i casi previsti dalla normativa vigente”.

Come si vede, viene normato solo il caso di supplenza pari o superiore a 30 giorni.

Cosa significa presa di servizio

È l’atto attraverso il quale, la scuola avvia tutte le pratiche amministrative per l’assunzione in servizio del docente e inserirlo così nell’organico scolastico per l’anno in corso, nonché per il pagamento dello stipendio.
Non è possibile fare delega e la presa di servizio va fatta in presenza, presso la segreteria della sede centrale dell’istituzione scolastica alla quale si è destinati, anche se poi il servizio effettivo potrà essere svolto in altra sede.
La mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché sulla base delle graduatorie di istituto, per il medesimo insegnamento (OM.60, comma 1, a) ii.

E’ possibile differire la presa di servizio? 

Sì, così come disposto dall’ art. 560 del Dlgs 297/94:

“La nomina dell’impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio. Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina”.

La stessa nota 26841 del 5 settembre 2020 chiarisce quanto segue:
“E’ inoltre estesa al personale a tempo determinato la possibilità di differire la presa di servizio per i casi contemplati dalla normativa (es. maternità, malattia, infortunio, etc…)”

Sembra anche opportuno far riferimento, con l’occasione, alla possibilità per i supplenti annuali di chiedere  IL PART-TIME

Il rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) si caratterizza per un orario inferiore all’orario “normale” di lavoro. Com’è noto, nel caso dei docenti, l’orario di lavoro si articola in attività d’insegnamento e attività funzionali alle prime. L’orario relativo alle attività d’insegnamento varia a seconda dell’ordine di scuola: 18 ore settimanali per la scuola secondaria, 25 ore per la scuola dell’infanzia, 22 ore per la scuola primaria più 2 ore settimanali dedicate all’attività di progettazione didattica. Quest’ultime due ore possono essere articolare anche su base plurisettimanale e in modo flessibile.

FORME DI PART-TIME

Il tempo parziale può essere realizzato:

a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);

b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana del mese, o di determinati periodi dell’anno (tempo parziale verticale) con prestazione distribuita in almeno 3 giorni a settimana così come dispone l’art. 7 comma 2 della C.M. 449 del 23 luglio 1997, o giorni del mese o di determinati periodi dell’anno in relazione alla progettazione educativa di ciascuna istituzione scolastica e alla conseguente progettazione dell’attività didattica, nell’ambito dell’autonomia organizzativa.

c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61.

SUPPLENZE ANNUALI E PART-TIME 

Il C.C.N.L. 2006-2009 comparto scuola ha previsto la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale (art. 25 comma 6).  “L’assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest’ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 4 indica anche l’articolazione dell’orario di lavoro”.

Pertanto anche i supplenti in servizio fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) o fino al termine dell’anno scolastico (31 agosto) possono richiedere di svolgere l’attività lavorativa in regime di part-time.

Gli aspiranti interessati alla stipula del contratto a tempo determinato in regime di part-time, qualora non optino per uno degli spezzoni, non possono scegliere in sede di convocazione, una porzione di posto intero disaggregando cattedre interne o cattedre tra più scuole.

La richiesta di part-time deve essere formulata successivamente al Dirigente Scolastico della scuola assegnata. 

In ogni caso, è sempre opportuno comunicare all’Ufficio Scolastico, all’atto della proposta di supplenza, l’intenzione di richiedere il part time, anche se come detto la richiesta andrà formalizzata successivamente al Dirigente Scolastico della scuola assegnata. 

VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA DI PART-TIME


In base alla Legge 23 dicembre 1996 n. 662 così come modificata dal D.L. 112 del 2008, la trasformazione del rapporto di lavoro in part-time non è più automatica (nel limite del contingente) ma è subordinata alla valutazione discrezionale dell’amministrazione interessata.

Quindi, di fronte ad una istanza del lavoratore, l’amministrazione non ha più l’obbligo di accoglierla, né la trasformazione avviene in modo automatico. La trasformazione “può essere concessa entro 60 giorni dalla domanda”.
La valutazione dell’istanza da parte dell’amministrazione si deve basare su tre elementi:

  1. La disponibilità nell’ambito dei contingenti fissati dalla contrattazione collettiva in relazione alla dotazione organica.
  2. L’oggetto dell’attività, di lavoro autonomo o subordinato, che il dipendente intende svolgere a seguito della trasformazione del rapporto. Lo svolgimento dell’altra attività non deve essere incompatibilità con il lavoro che si svolge. La trasformazione non è concessa quando l’attività lavorativa di lavoro subordinato o autonomo comporti un conflitto di interessi con l’attività svolta dal dipendente pubblico. La trasformazione non può essere comunque concessa qualora l’attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un’amministrazione pubblica. I dipendenti degli enti locali possono svolgere prestazioni per conto di altri enti previa autorizzazione rilasciata dall’amministrazione di appartenenza (art. 1 comma 58 bis Legge 23 dicembre 1996 n. 662).
  3. L’impatto organizzativo della trasformazione, che può essere negata quando dall’accoglimento della stessa deriverebbe un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente.

In caso di esito negativo della valutazione, le scelte effettuate devono risultare evidenti dalla motivazione del diniego, per permettere al dipendente di conoscere le ragioni dell’atto, di ripresentare nuova domanda se lo desidera e, se del caso, consentire l’attivazione del controllo giudiziale. Qualora l’amministrazione ritenesse accoglibile l’istanza del dipendente ma con diverse modalità rispetto a quelle prospettate, al fine di perfezionare l’accordo, è comunque necessaria una nuova manifestazione del consenso da parte del dipendente. 

SUPPLENZE BREVI

Il part-time non può essere invece richiesto nel caso di “supplenze brevi” cioè supplenze diverse da quelle fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) e fino al termine dell’anno scolastico (31 agosto).
Il part-time non va però confuso con la possibilità, da parte del supplente, di accettare uno spezzone orario (inferiore al monte ore obbligatorio previsto per quel grado\ordine di scuola). La differenza fra le due fattispecie è evidente: nel primo caso il docente accetta una supplenza sull’intero “monte orario” e solo in fase di costituzione del rapporto di lavoro chiede che il contratto sia tramutato in regime di part-time; nel secondo caso, invece, il docente accetta direttamente uno spezzone orario inferiore rispetto all’orario “pieno”.