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	<title>Iniziative legali Archivi - flp scuola foggia</title>
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	<description>Federazione Lavori Pubblici e Funzioni Pubbliche</description>
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	<title>Iniziative legali Archivi - flp scuola foggia</title>
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	<item>
		<title>INIZIATIVA LEGALE PER PRECARI DOCENTI ED ATA CON 3 ANNI DI SERVIZIO: SCADENZA ADESIONE FISSATA AL 20 FEBBRAIO 2026</title>
		<link>https://www.flpscuolafoggia.it/iniziativa-legale-per-precari-docenti-ed-ata-con-3-anni-di-servizio-scadenza-adesione-fissata-al-20-febbraio-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iniziativa-legale-per-precari-docenti-ed-ata-con-3-anni-di-servizio-scadenza-adesione-fissata-al-20-febbraio-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[flpscuolafoggia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 11:56:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archivio News]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Iniziative legali]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>COMUNICAZIONE PER ISCRITTI E SIMPATIZZANTI Nel nostro precedente comunicato dell&#8217;11 gennaio 2026-CLICCA E SCARICA-abbiamo dato notizia dell&#8217;iniziativa legale attivata dalla FLP SCUOLA FOGGIA, riservata ai docenti e personale ata con almeno 3 anni di servizio quali precari  In sostanza, l&#8217;iniziativa riguarda tutti i docenti e personale ata  precario con almeno 36 mesi ed oltre con ... <a title="INIZIATIVA LEGALE PER PRECARI DOCENTI ED ATA CON 3 ANNI DI SERVIZIO: SCADENZA ADESIONE FISSATA AL 20 FEBBRAIO 2026" class="read-more" href="https://www.flpscuolafoggia.it/iniziativa-legale-per-precari-docenti-ed-ata-con-3-anni-di-servizio-scadenza-adesione-fissata-al-20-febbraio-2026/">Leggi il seguito</a></p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><span style="font-size: 24pt;color: #000080"><em><strong>COMUNICAZIONE PER ISCRITTI E SIMPATIZZANTI</strong></em></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-size: 14pt;color: #333399"><em>Nel nostro precedente comunicato dell&#8217;11 gennaio 2026-<span style="color: #ffff99;background-color: #003366"><strong><a style="color: #ffff99;background-color: #003366" href="https://www.flpscuolafoggia.it/docenti-precari-con-almeno-3-anni-di-servizio-ecco-cosa-fare-per-ottenere-il-risarcimento-per-lillegittima-reiterazione-dei-contratti-urgente-iniziativa-legale/">CLICCA E SCARICA</a></strong></span>-abbiamo dato notizia dell&#8217;iniziativa legale attivata dalla FLP SCUOLA FOGGIA, riservata ai docenti e personale ata con almeno 3 anni di servizio quali precari </em></span></p>
<div class="xdj266r x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs x126k92a" style="text-align: justify">
<div dir="auto"><span style="font-size: 14pt;color: #333399"><em>In sostanza, l&#8217;iniziativa riguarda tutti i docenti e personale ata  precario con almeno 36 mesi ed oltre con contratti a termine fino al 30/06 o al 31/08</em></span></div>
<div dir="auto"></div>
<div dir="auto"><strong><span style="font-size: 14pt;color: #333399"><em>L&#8217;iniziativa è stata attivata a seguito di quanto recentemente statuito dalla Corte di Cassazione (sentenza 3779 del 23.11.2025) .</em></span></strong></div>
<div dir="auto"></div>
<div dir="auto"><span style="font-size: 14pt;color: #333399"><em>Con tale decisione, la Corte ha fatto presente che superare questa soglia di rapporto di lavoro precario  può configurare abuso di contratti a termine, con diritto a un risarcimento economico.  </em></span><span style="font-size: 14pt;color: #333399"><em>La giurisprudenza di molti tribunali del lavoro ha confermato che la reiterazione oltre i 36 mesi genera un diritto al compenso fino a 24 mensilità dell’ultima retribuzione.</em></span></div>
</div>
<div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="text-align: justify">
<div dir="auto"></div>
<div dir="auto"><span style="font-size: 14pt;color: #333399"><em>Si sono avute, in tal senso anche risarcimenti che si sono attestati su Euro 40.000 in ragione della retribuzione e della durata complessiva dei contratti.</em></span></div>
</div>
<div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="text-align: justify">
<div dir="auto"></div>
<div dir="auto"><span style="font-size: 14pt;color: #333399"><em>Con l&#8217;occasione, si intende precisare che anche chi ora è docente o ata con contratto a tempo indeterminato può avere diritto al risarcimento per gli anni trascorsi come precario: <strong>l’immissione in ruolo non elimina automaticamente il diritto economico per il passato.</strong></em></span></div>
</div>
<div dir="auto" style="text-align: justify"></div>
<div dir="auto" style="text-align: justify"><span style="font-size: 14pt;color: #333399"><em>Allo stato molti docenti hanno già aderito alla iniziativa legale attivata da questa Organizzazione Sindacale, motivo per cui, al fine di completare la procedura per il deposito del ricorso, occorre necessariamente fissare un termine di adesione al ricorso.</em></span></div>
<div dir="auto" style="text-align: justify"></div>
<div dir="auto" style="text-align: center"><span style="font-size: 18pt;color: #ff0000"><strong><em>SI COMUNICA, PERTANTO,  CHE L&#8217;ADESIONE AL RICORSO PUO&#8217; ESSERE EFFETTUATA ENTRO E NON OLTRE IL 25 FEBBRAIO 2026.</em></strong></span></div>
<div dir="auto" style="text-align: justify"></div>
<div dir="auto" style="text-align: justify"><em><span style="color: #000080"><strong><span style="font-size: 14pt">Per informazioni circa le modalità di adesione occorre inviare ma</span>il a: <span style="font-size: 14pt;color: #ffff99;background-color: #003366">info@flpscuolafoggia.it</span> cui risponderemo fornendo tutte le notzie in merito e la documentazione necessaria per aderire.</strong></span></em></div>
<div dir="auto" style="text-align: justify"></div>
<div dir="auto" style="text-align: justify"><span style="color: #0000ff"><em><span style="font-size: 18pt"><strong>NON ASPETTARE, ADERISCI ORA AL RICORSO E RICHIEDI IL RISTORO ECONOMICO PER GLI ANNI DI SERVIZIO QUALE PRECARIO !</strong></span></em></span></div>
<div dir="auto">
<p>&nbsp;</p>
</div>
<div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a">
<div dir="auto"></div>
</div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DOCENTI E PERSONALE ATA PRECARI CON ALMENO 3 ANNI DI SERVIZIO : ECCO COSA FARE PER OTTENERE IL RISARCIMENTO PER L&#8217;ILLEGITTIMA REITERAZIONE DEI CONTRATTI &#8211; URGENTE INIZIATIVA LEGALE-</title>
		<link>https://www.flpscuolafoggia.it/docenti-precari-con-almeno-3-anni-di-servizio-ecco-cosa-fare-per-ottenere-il-risarcimento-per-lillegittima-reiterazione-dei-contratti-urgente-iniziativa-legale/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=docenti-precari-con-almeno-3-anni-di-servizio-ecco-cosa-fare-per-ottenere-il-risarcimento-per-lillegittima-reiterazione-dei-contratti-urgente-iniziativa-legale</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[flpscuolafoggia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2026 20:12:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archivio News]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Iniziative legali]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>COMUNICAZIONE URGENTE RISERVATA AI DOCENTI E PERSONALE ATA A TEMPO DETERMINATO INIZIATIVA LEGALE PER OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO PER ABUSO CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO  La presente comunicazione ha lo scopo di informare il personale docente e ata  a tempo determinato in merito alle recenti evoluzioni normative e giurisprudenziali che hanno consolidato la possibilità di ... <a title="DOCENTI E PERSONALE ATA PRECARI CON ALMENO 3 ANNI DI SERVIZIO : ECCO COSA FARE PER OTTENERE IL RISARCIMENTO PER L&#8217;ILLEGITTIMA REITERAZIONE DEI CONTRATTI &#8211; URGENTE INIZIATIVA LEGALE-" class="read-more" href="https://www.flpscuolafoggia.it/docenti-precari-con-almeno-3-anni-di-servizio-ecco-cosa-fare-per-ottenere-il-risarcimento-per-lillegittima-reiterazione-dei-contratti-urgente-iniziativa-legale/">Leggi il seguito</a></p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><span style="font-size: 36pt;color: #ffffff;background-color: #333399"><em><strong>COMUNICAZIONE URGENTE </strong></em></span></p>
<p style="text-align: center"><span style="font-size: 24pt;color: #ffffff;background-color: #333399"><em><strong>RISERVATA AI DOCENTI E PERSONALE ATA </strong></em></span></p>
<p style="text-align: center"><span style="font-size: 24pt;color: #ffffff;background-color: #333399"><em><strong>A TEMPO DETERMINATO</strong></em></span></p>
<p style="text-align: center"><span style="font-size: 18pt;color: #000080;background-color: #ffff00"><em><strong><span style="font-size: 14pt">INIZIATIVA LEGALE PER OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO</span> </strong></em></span></p>
<p style="text-align: center"><span style="font-size: 14pt;color: #000080;background-color: #ffff00"><em><strong>PER ABUSO CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO </strong></em></span></p>
<p style="text-align: justify"><strong><em>La presente comunicazione ha lo scopo di informare il personale docente e ata  a tempo determinato in merito alle recenti evoluzioni normative e giurisprudenziali che hanno consolidato la possibilità di ottenere un risarcimento del danno per l&#8217;illegittima e abusiva reiterazione di contratti di lavoro a termine da parte dell&#8217;Amministrazione scolastica.</em></strong></p>
<p><span style="color: #ff0000;font-size: 14pt"><em><strong>1. Il Contesto Normativo e il Principio dell&#8217;Abuso</strong></em></span><br />
<strong><span style="color: #000080"><em>Il sistema giuridico italiano, in conformità con la Direttiva europea 1999/70/CE, sanziona l&#8217;abuso nell&#8217;utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato per soddisfare esigenze che, di fatto, sono permanenti e durevoli. Nel settore scolastico, ciò si traduce nel divieto di coprire cattedre vacanti e disponibili attraverso un ricorso sistematico e prolungato a supplenze annuali, in assenza di misure efficaci per la stabilizzazione del personale.</em></span></strong><br />
<strong><span style="color: #000080"><em>La giurisprudenza ha individuato nel superamento della soglia dei 36 mesi di servizio, anche non continuativi, il parametro temporale oltre il quale la reiterazione dei contratti a termine si presume abusiva, generando il diritto del lavoratore a una tutela risarcitoria [Cass. Civ., Sez. L, N. 30779 del 23-11-2025].</em></span></strong></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #ff0000;font-size: 14pt"><em><strong>2. La Sentenza della Corte di Cassazione n. 30779 del 23 novembre 2025</strong></em></span><br />
<strong><span style="color: #000080"><em>Un punto di svolta fondamentale è rappresentato dalla recente sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 30779/2025. Questa pronuncia ha confermato con chiarezza il principio secondo cui il personale scolastico che supera i 36 mesi di supplenze su posti vacanti e disponibili ha diritto a una tutela, ponendo fine all&#8217;incertezza e rafforzando la posizione dei docenti precari.</em></span></strong><br />
<strong><span style="color: #000080"><em>La Corte ha rigettato il ricorso del Ministero dell&#8217;Istruzione avverso la decisione che riconosceva il diritto al risarcimento a una docente di religione con un lungo periodo di precariato, affermando che le procedure concorsuali straordinarie, qualora abbiano natura selettiva e non garantiscano una certezza di stabilizzazione, non costituiscono una misura &#8220;sanante&#8221; idonea a cancellare l&#8217;illecito pregresso.</em></span></strong><br />
<strong><span style="color: #000080"><em>La Suprema Corte ha sancito che, superato il limite dei 36 mesi, la stabilizzazione dovrebbe rappresentare l&#8217;unica soluzione per porre fine al precariato strutturale. Tuttavia, poiché la normativa sul pubblico impiego vieta la conversione automatica del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 36, D.Lgs. 165/2001), la tutela concreta che il lavoratore può ottenere in sede giudiziaria è di natura risarcitoria.</em></span></strong><br />
<span style="background-color: #ffff00"><strong><span style="color: #000080"><em>Il principio di diritto espresso dalla Corte nella sentenza è il seguente:</em></span></strong></span><br />
<strong><span style="color: #0000ff"><em>In tema di pubblico impiego e di docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, non costituisce misura idonea a sanare l’illecito conseguente alla reiterazione abusiva di contratti a termine di supplenza [&#8230;] la procedura straordinaria e riservata di immissione in ruolo [&#8230;] in quanto non caratterizzata da automatismo, ma consistente in una verifica selettiva [&#8230;] mentre hanno portata riparatoria le procedure caratterizzate da forme di blanda selezione, per tali intendendosi quelle che, fermo l’automatismo dell’immissione in ruolo, prevedono mere regole di priorità tra i candidati [&#8230;]    </em></span></strong></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #ff0000"><em><span style="font-size: 14pt"><strong>3. Requisiti per l&#8217;Azione di Risarcimento</strong></span></em></span><br />
<span style="color: #000080;font-size: 14pt"><em><strong>Per poter avviare un&#8217;azione legale volta a ottenere il risarcimento del danno, il docente deve soddisfare specifici requisiti, consolidati dall&#8217;interpretazione giurisprudenziale:</strong></em></span><br />
<span style="color: #ff6600"><em><strong>1.</strong></em></span><span style="color: #ff6600"><em><strong>Superamento dei 36 mesi di servizio: Il requisito principale è aver accumulato un servizio di almeno 36 mesi, anche non continuativi, attraverso la successione di contratti a termine [Cass. Civ., Sez. L, N. 30779 del 23-11-2025].</strong></em></span><br />
<span style="color: #008000"><em><strong>2. </strong></em></span><span style="color: #008000"><em><strong>Servizio &#8220;Qualificato&#8221; su Posti Vacanti e Disponibili: Il servizio deve essere stato prestato per la copertura di cattedre che erano, di fatto, stabili. La giurisprudenza ha chiarito che tale condizione si verifica principalmente in due casi (deve ricorrere una delle due condizioni):</strong></em></span><br />
<em><span style="color: #3366ff"><strong>a) Contratti al 31 agosto: Supplenze annuali su posti rientranti nell&#8217;organico di diritto, che per loro natura sono vacanti e disponibili.</strong></span></em><br />
<span style="color: #993366"><em><strong>b) Contratti al 30 giugno: Supplenze fino al termine delle attività didattiche su posti dell&#8217;organico di fatto. In questo caso, per dimostrare la natura stabile del posto, è generalmente richiesto che i contratti siano stati stipulati in successione presso lo stesso istituto scolastico e per la medesima classe di concorso o tipologia di posto (sostegno).</strong></em></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-size: 14pt;color: #ff0000"><strong><em>4. </em></strong><strong><em>Parziale Discontinuità del Servizio  </em></strong></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000080"><strong><em>La giurisprudenza ha riconosciuto che una parziale discontinuità non preclude il diritto al risarcimento. Ad esempio, la circostanza che la maggior parte dei contratti sia stata svolta nello stesso istituto e solo uno o alcuni in istituti diversi non è, di per sé, ostativa, in quanto il giudice valuta la situazione nel suo complesso per accertare la natura abusiva della reiterazione.</em></strong></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #ff0000"><em><span style="font-size: 14pt"><strong>5. La Misura della Tutela Risarcitoria</strong></span></em></span><br />
<span style="color: #000080"><strong><em>Come anticipato, la violazione del divieto di abuso dei contratti a termine nel pubblico impiego <span style="background-color: #ffff00">non comporta la stabilizzazione automatica, <span style="font-size: 18pt;color: #ffffff;background-color: #ff0000">ma il diritto a un indennizzo economico.</span></span></em></strong></span><br />
<span style="color: #000080"><strong><em>A seguito del D.L. n. 131 del 2024 (c.d. &#8220;Decreto Salva Infrazioni&#8221;), la misura del risarcimento è stata significativamente rafforzata. L&#8217;art. 12 di tale decreto ha modificato l&#8217;art. 36 del D.Lgs. 165/2001, prevedendo che il giudice stabilisca un&#8217;indennità compresa tra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità dell&#8217;ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.</em></strong></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #3366ff"><strong><em>L&#8217;importo esatto viene determinato dal giudice tenendo conto di vari fattori, tra cui</em> :</strong></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #3366ff">•<strong><em>La gravità della violazione;</em></strong></span><br />
<span style="color: #3366ff"><strong><em>•Il numero dei contratti stipulati in successione;</em></strong></span><br />
<span style="color: #3366ff"><strong><em>•La durata complessiva del rapporto precario.</em></strong></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000080"><strong><em>Resta ferma la facoltà per il lavoratore di provare e richiedere il risarcimento di eventuali danni ulteriori e maggiori.</em></strong></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-size: 14pt;color: #ff0000"><em><strong>6. Documentazione Necessaria per l&#8217;Avvio del Contenzioso</strong></em></span><br />
<span style="color: #000080"><em><strong>I docenti che ritengono di possedere i requisiti sopra descritti e intendono avviare un&#8217;azione legale per il riconoscimento del proprio diritto al risarcimento, dovranno fornire  la seguente documentazione:</strong></em></span><br />
<span style="color: #3366ff;font-size: 14pt"><em><strong>•Elenco e copia di tutti i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il Ministero dell&#8217;Istruzione.</strong></em></span><br />
<span style="color: #3366ff;font-size: 14pt"><em><strong>•Stato di servizio (o &#8220;stato matricolare&#8221;) aggiornato, rilasciato dalla competente autorità scolastica, che certifichi tutti i periodi di servizio prestati.</strong></em></span><br />
<span style="color: #3366ff;font-size: 14pt"><em><strong>•Copie delle buste paga, in particolare quelle più recenti, per la determinazione dell&#8217;ultima retribuzione utile al calcolo dell&#8217;indennizzo.</strong></em></span><br />
<span style="color: #3366ff;font-size: 14pt"><em><strong>•Copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale.</strong></em></span></p>
<p style="text-align: center"><span style="color: #003366;font-size: 14pt;background-color: #ffff00"><em><strong>ISTRUZIONI PER ADERIRE AL RICORSO</strong></em></span></p>
<p style="text-align: justify"><em><span style="font-size: 18pt"><strong>Tutti coloro che intendono aderire al ricorso o sono interessati ad ottenere notizie più dettagliate possono recarsi presso questa sede prenotando appuntamento su questo sito cliccando:</strong></span></em></p>
<p style="text-align: center"><span style="color: #ffffff;background-color: #339966;font-size: 24pt"><em><strong><a style="color: #ffffff;background-color: #339966" href="https://www.flpscuola.org/flpprenotazioni/">PRENOTA ORA! L&#8217;APPUNTAMENTO</a></strong></em></span></p>
<p style="text-align: center"><span style="font-size: 18pt"><em><strong>NEL MENU A TENDINA CHE APPARE, CLICCARE SU: <span style="color: #ffff00;background-color: #000080">CONSULENZA LEGALE</span></strong></em></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-size: 14pt"><em><strong><span style="font-size: 18pt">Per chi non può recarsi in sede è possibile inviare mail a</span> <span style="font-size: 18pt"><span style="color: #ffff00;background-color: #000080">info@flpscuolafoggia.it</span> e verranno fornite notizie in merito alle modalità di adesione. </span></strong></em></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify">
<p>L'articolo <a href="https://www.flpscuolafoggia.it/docenti-precari-con-almeno-3-anni-di-servizio-ecco-cosa-fare-per-ottenere-il-risarcimento-per-lillegittima-reiterazione-dei-contratti-urgente-iniziativa-legale/">DOCENTI E PERSONALE ATA PRECARI CON ALMENO 3 ANNI DI SERVIZIO : ECCO COSA FARE PER OTTENERE IL RISARCIMENTO PER L&#8217;ILLEGITTIMA REITERAZIONE DEI CONTRATTI &#8211; URGENTE INIZIATIVA LEGALE-</a> proviene da <a href="https://www.flpscuolafoggia.it">flp scuola foggia</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>DOCENTE DI SOSTEGNO OBBLIGATA A SVOLGERE COMPITI NON RIENTRANTI NEL SUO PROFILO PROFESSIONALE: ANALISI E COMMENTO ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FOGGIA</title>
		<link>https://www.flpscuolafoggia.it/docente-di-sostegno-obbligata-a-svolgere-compiti-non-rientranti-nel-suo-profilo-professionale-analisi-e-commento-alla-sentenza-del-tribunale-di-foggia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=docente-di-sostegno-obbligata-a-svolgere-compiti-non-rientranti-nel-suo-profilo-professionale-analisi-e-commento-alla-sentenza-del-tribunale-di-foggia</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[flpscuolafoggia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2025 08:51:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archivio News]]></category>
		<category><![CDATA[Iniziative legali]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>In questi giorni si è parlato tanto di una sentenza emessa dal Tribunale di Foggia, conseguente al ricorso presentato da una docente di sostegno, avverso un ordine di servizio del Dirigente Scolastico in cui le si imponeva di svolgere mansioni di assistenza materiale e personale a un alunno con disabilità. Tale sentenza è stata oggetto ... <a title="DOCENTE DI SOSTEGNO OBBLIGATA A SVOLGERE COMPITI NON RIENTRANTI NEL SUO PROFILO PROFESSIONALE: ANALISI E COMMENTO ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FOGGIA" class="read-more" href="https://www.flpscuolafoggia.it/docente-di-sostegno-obbligata-a-svolgere-compiti-non-rientranti-nel-suo-profilo-professionale-analisi-e-commento-alla-sentenza-del-tribunale-di-foggia/">Leggi il seguito</a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><span style="color: #333399"><em>In questi giorni si è parlato tanto di una sentenza emessa dal Tribunale di Foggia, conseguente al ricorso presentato da una docente di sostegno, avverso un ordine di servizio del Dirigente Scolastico in cui le si imponeva di svolgere mansioni di assistenza materiale e personale a un alunno con disabilità. </em></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #333399"><em>Tale sentenza è stata oggetto di vari interventi da parte di testate giornalistiche impegnate sul “fronte scolastico”, con interpretazioni diverse e, spesse volte del tutto asettiche tanto che non sono entrate nel merito della questione<strong>, in ciò creando confusione e dubbi sulla materia del contendere e sulla reale portata della stessa sentenza. </strong></em></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #333399"><em>A questo aggiungiamo che anche nell’ambito lavorativo della docente si è, in maniera del tutto inappropriata e non rispondente alla decisione del Tribunale di Foggia, <strong>diffusa l’affermazione e il convincimento (indotto da chi??)  che il Giudice adito aveva, nella sentenza, condiviso l’operato della scuola condannando anche la docente alle spese di giudizio.</strong></em></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #333399"><em>A questo punto, appare evidente, che si sente l’obbligo e il dovere di fare chiarezza sul contenuto del ricorso e affrontare la questione sottoposta al G.O. nonché la conseguente sentenza emessa sia nella sua esegesi temporale che sotto l’aspetto giuridico e sostanziale della vicenda.</em></span></p>
<p style="text-align: justify"><strong><span style="color: #333399"><em>Orbene, come sopra detto, la docente presentava ricorso avverso un ordine di servizio fattole notificare dal dirigente scolastico nel quale si sosteneva che fosse suo obbligo: </em></span></strong></p>
<ul style="text-align: justify">
<li><span style="color: #333399"><em><strong>Vigilare e accompagnare il minore nei suoi spostamenti all&#8217;interno dell&#8217;istituto (es. laboratorio, bagno).</strong></em></span></li>
<li><span style="color: #333399"><em><strong>Accogliere l&#8217;alunno all&#8217;ingresso della scuola alla prima ora di lezione.</strong></em></span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #333399"><em>La ricorrente, a mezzo del suo legale, ha sostenuto nel ricorso che tali compiti non rientrassero nelle sue mansioni di insegnante di sostegno, il cui ruolo è prettamente educativo e didattico, ma spettassero ad altre figure professionali, specificamente al &#8220;Collaboratore Scolastico&#8221;.</em></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #333399"><em><strong>La docente ha fondato il proprio ricorso su una solida base normativa e contrattuale, sostenendo che l&#8217;ordine di servizio fosse illegittimo per le seguenti ragioni:</strong></em></span></p>
<ol style="text-align: justify">
<li><span style="color: #333399"><em>Natura del ruolo del docente di sostegno: La legge n. 517/1977 e la legge quadro n. 104/1992 definiscono l&#8217;insegnante di sostegno come un docente specializzato per l&#8217;integrazione e lo sviluppo didattico degli alunni con disabilità, senza includere compiti di assistenza personale.</em></span></li>
<li><span style="color: #333399"><em>Previsioni del CCNL Scuola: Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto scuola, sia nella versione del 2024 che in quella precedente del 2006/09, attribuisce esplicitamente al profilo del Collaboratore Scolastico le mansioni di &#8220;ausilio materiale non specialistico agli alunni con disabilità nell&#8217;accesso [&#8230;], all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale&#8221; .</em></span></li>
<li><span style="color: #333399"><em>Indicazioni Ministeriali: Circolari del MIUR (note n. 3390/2001 e n. 4274/2009) avevano già chiarito che l&#8217;assistenza di base, come l&#8217;accompagnamento ai servizi igienici, rientra tra le funzioni dei collaboratori scolastici.</em></span></li>
<li><span style="color: #333399"><em>Violazione della normativa sulla sicurezza: L&#8217;imposizione di mansioni non conformi al proprio profilo professionale esporrebbe la lavoratrice a un rischio di stress e sovraccarico, in violazione del D.Lgs. 81/2008.</em></span></li>
</ol>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #333399"><em><strong>La docente chiedeva, pertanto, l&#8217;annullamento dell&#8217;ordine di servizio e il risarcimento del danno da stress lavorativo.</strong></em></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #333399"><em>Dopo oltre un anno dalla presentazione del ricorso, con vari rinvii, alternarsi di giudici chiamati a decidere sulla materia del contendere, il Tribunale di Foggia ha deciso la causa <strong>senza, ED E’ QUI IL PUNTO CRUCIALE, entrare nel merito della legittimità o meno dell&#8217;ordine di servizio, basando la sua pronuncia su due aspetti procedurali e probatori:</strong></em></span></p>
<ol style="text-align: justify">
<li><span style="color: #333399"><em>Inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse ad agire: La domanda principale, volta ad accertare il diritto della docente a non svolgere le mansioni contestate, è stata dichiarata inammissibile. Il giudice ha rilevato che, per l&#8217;anno scolastico successivo (2025/2026), la docente era stata assegnata a classi e alunni diversi, rendendo l&#8217;ordine di servizio impugnato non più attuale. Citando la giurisprudenza della Cassazione, il Tribunale ha ribadito che l&#8217;azione giudiziaria deve essere sorretta da un interesse &#8220;concreto e attuale&#8221; e non può essere utilizzata per ottenere pronunce su situazioni passate per meri effetti futuri o di principio.</em></span></li>
<li><span style="color: #333399"><em>Rigetto della domanda di risarcimento danni: La richiesta di risarcimento del danno è stata respinta per &#8220;estrema genericità&#8221; e &#8220;assoluto difetto di prova&#8221;. Il giudice ha sottolineato che, ai sensi dell&#8217;art. 2087 c.c., spetta al lavoratore l&#8217;onere di provare l&#8217;esistenza del danno, la nocività dell&#8217;ambiente di lavoro e il nesso causale tra i due. La ricorrente si era limitata ad allegare genericamente di aver subito uno &#8220;stress eccessivo&#8221;, senza fornire alcun elemento probatorio che giustificasse la richiesta risarcitoria</em></span></li>
</ol>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #333399"><em>Di conseguenza, in applicazione del principio della soccombenza, la docente è stata condannata anche al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero della P.I. E DEL …MERITO (sulla definizione di  “Merito” ci sarebbe tanto da dire&#8230;) </em></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #333399"><em>La sentenza, che è stata emessa avuto riguarda al solo profilo processuale (fra l’altro come detto, e si dirà, molto opinabile e contraddittorio) rappresenta un esito profondamente insoddisfacente per la docente e lascia irrisolta una questione di principio fondamentale per il corretto funzionamento del sistema scolastico inclusivo.</em></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #333399"><em>L&#8217;azione legale della docente non era un mero “puntiglio”, ma un tentativo legittimo di far rispettare i confini del proprio ruolo professionale, delineati con chiarezza dalla normativa e dalla contrattazione collettiva. Le sue argomentazioni erano fondate su una distinzione netta e consolidata tra le diverse figure che operano nella scuola e in particolare per l&#8217;inclusione scolastica:</em></span></p>
<ul style="text-align: justify">
<li><span style="color: #333399"><em><strong>L&#8217;insegnante di sostegno:</strong> È un docente specializzato con compiti prettamente didattici ed educativi. La sua funzione è quella di promuovere lo sviluppo umano, culturale e professionale dell&#8217;alunno, assumendo la contitolarità della classe e partecipando alla programmazione didattica. Come chiarito dal Consiglio di Stato, l&#8217;insegnante di sostegno è chiamato ad adempiere alle &#8220;ineliminabili (anche sul piano costituzionale) forme di integrazione e di sostegno&#8221; a favore degli alunni diversamente abili, ma il suo ruolo è distinto da quello dell&#8217;assistente (SENTENZA del Consiglio di Stato num. 2285 del 2017) (SENTENZA del Consiglio di Stato num. 2349 del 2017).</em></span></li>
<li><span style="color: #333399"><em><strong>Il collaboratore scolastico: </strong>Il CCNL Scuola 2024, citato nel ricorso, è inequivocabile nell&#8217;attribuire a questa figura “l&#8217;ausilio materiale non specialistico agli alunni con disabilità&#8221;, includendo esplicitamente l&#8217;assistenza &#8220;nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale&#8221;.</em></span></li>
<li><span style="color: #333399"><em><strong>L&#8217;assistente all&#8217;autonomia e alla comunicazione</strong>: Figura distinta, fornita dagli enti locali, che supporta l&#8217;alunno con handicap fisici o sensoriali per garantirne l&#8217;autonomia e la comunicazione.</em></span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #333399"><em>La docente ha correttamente evidenziato come l&#8217;ordine di servizio confondesse questi ruoli, imponendole compiti di assistenza materiale che non solo esulavano dalla sua professionalità, ma che la legge affida a un altro profilo professionale. </em></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #333399"><em>Tale confusione non solo snatura la funzione del docente di sostegno, ma rischia di privare l&#8217;alunno del supporto specializzato di cui ha diritto, sia sul piano didattico (dal docente) sia su quello assistenziale (dal collaboratore scolastico).</em></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #333399"><em>Il vero paradosso della vicenda risiede nel fatto che il <strong>Tribunale non ha mai valutato la fondatezza di queste argomentazioni. </strong></em></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #333399"><em>La decisione di inammissibilità per <strong>&#8220;sopravvenuto difetto di interesse ad agire&#8221; ha di fatto permesso all&#8217;amministrazione scolastica di eludere un giudizio nel merito. </strong></em></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #333399"><em>Infatti, lo stesso dirigente, ha modificato nel corrente anno scolastico, l’ordine di servizio alla docente mediante l’assegnazione della stessa ad altro alunno con disabilità (vanificando in tal modo il principio consolidato e obbligo normativo di assicurare al precitato alunno la continuità didattica e integrazione scolastica) rendendo “obsoleto” l&#8217;ordine di servizio impugnato, neutralizzando, a parere del G.O.  l&#8217;azione legale</em></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #333399"><em>Questo esito, sebbene processualmente previsto (ma lasciateci il dubbio su tale questione), lascia l&#8217;amaro in bocca e non solo&#8230; </em></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #333399"><em><strong>La questione di fondo – ovvero se un dirigente scolastico possa legittimamente ordinare a un insegnante di sostegno di svolgere mansioni di assistenza fisica – rimane senza una risposta giurisdizionale. </strong></em></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #333399"><em><strong>La docente, che aveva agito per affermare un principio valido per sé e per l&#8217;intera categoria,</strong> si è vista negare una pronuncia nel merito a causa di un evento successivo e indipendente dalla sua volontà e che ha determinato l’inopinato pronunciamento del Giudice, altro che, come alcuni nella scuola  affermano, riconoscendo la legittimità dell’ordine di servizio, altro che vittoria dell’Amministrazione, invece il tutto va ricondotto in un sistema giudiziario lento e farraginoso che lede i diritti dei lavoratori, <strong>fa dell’ingiustizia il “modus operandi” della giustizia </strong>e, non da ultimo, consente al datore di lavoro di emettere ordini di servizi illegittimi, accorgersi di aver sbagliato e per il solo fatto che la giustizia agisce con ritardo, eludere anche la condanna della sua azione e del suo modo di gestire il rapporto di lavoro del tutto illegittimo,  creando, nel contempo, stress e conflitto nell’ambiente scolastico.</em></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #333399"><em><strong><u>La Condanna alle Spese: Oltre al Danno, la Beffa</u></strong></em></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #333399"><em>L&#8217;aspetto più criticabile, inoltre, della sentenza è la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite e, sebbene questa sia stata una forzatura del G.O., in virtù del principio di soccombenza, i<strong>n questo caso appare come una sanzione ingiusta, punitiva, e quasi, ma si può anche omettere il quasi, di diffida a intraprendere azioni giudiziarie…insomma si è avvertito da parte del G.O. quasi un “fastidio a dover esaminare e giudicare aspetti normativi scolastici che forse non si conoscono appieno…”</strong></em></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #333399"><em>La docente è risultata &#8220;soccombente&#8221; non perché le sue ragioni fossero infondate (si ripete nel merito il G.O. non si è affatto pronunciato), ma perché sia la lentezza ormai consolidata del nostro sistema giudiziario sia un evento procedurale e ritardato congiunta a una azione “capziosa” dell’Amministrazione, ha reso impossibile la valutazione del contendere.</em></span></p>
<p style="text-align: justify"><strong><span style="color: #333399"><em>In sostanza, un lavoratore, che ha cercato di tutelare la propria dignità professionale e vedersi garantita la corretta applicazione delle norme a tutela dell&#8217;inclusione scolastica, si è trovato non solo a non ottenere giustizia nel merito, ma anche a dover sostenere i costi di un procedimento reso vano da una scelta strategica (?) dell&#8217;Amministrazione e da un intervento tardivo del G.O. che si è trincerato sul “cessato contendere”. </em></span></strong></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #333399"><em>Ma ci chiediamo…per gli atti illegittimi emessi e per lo stress creato alla docente che ne facciamo on.le giudice? lasciamo che ognuno faccia quello che vuole e poi, accortosi della violazione dei diritti dello stesso lavoratore, nel timore di avere possibile condanne, ne ritiri l’atto evitando la dovuta “sanzione”?</em></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #333399"><em>Si è portati ad estremizzare la cosa affermando che se così fosse ogni reato o atto illegittimo emesso dalla P.A., se non esaminato in tempo dal G.O.(per colpe addebitabili allo stesso sistema giudiziario) viene, allora, sanato da comportamenti successivi, posti in essere dallo stesso soggetto giuridico che, smentendo se stesso per quanto precedentemente illegittimamente posto in essere, tenti così di sottrarsi ad eventuali sanzioni ? bene…anzi malissimo….ma il “mal tolto” o “il danno ricevuto” che fine fa? Non è, questo, forse un incentivo ad assumere arbitrari comportamenti tanto, poi, fino a quando la giustizia si pronuncia si ha il tempo per ravvedersi e se il lavoratore produce ricorso rischia, come il caso in esame, di pagarne pure “le spese”? </em></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #333399"><em>Occorre, alla luce di quanto detto, affermare che questo tipo di esito rischia di avere un effetto deterrente, scoraggiando altri lavoratori dal far valere i propri diritti per timore di incorrere in tecnicismi procedurali, ritardi nella pronuncia con conseguenti condanne economiche per il solo fatto che <strong>“ la P.A. ponga in essere atti illegittimi e poi strategicamente li si ritiri”.</strong></em></span></p>
<p style="text-align: justify"><strong><span style="color: #333399"><em>In definitiva, in maniera chiara, ci si permette di affermare che ciò acuisce sempre più quel clima di sfiducia che aleggia nell&#8217;opinione pubblica nei confronti dell’amministrazione giudiziaria </em></span></strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong><span style="color: #333399"><em>Per quanto ci riguarda, non possiamo non ritenere che l&#8217;azione della docente è stata un&#8217;importante e coraggiosa affermazione della professionalità docente e dei principi di una corretta organizzazione del supporto all&#8217;inclusione. </em></span></strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong><span style="color: #333399"><em>L&#8217;esito del giudizio, purtroppo, evidenzia una criticità del sistema giudiziario, dove la correttezza formale può talvolta prevalere sulla giustizia sostanziale, lasciando i lavoratori senza tutela effettiva e penalizzandoli per aver cercato di far rispettare la legge e a pagare per i ritardi da parte di chi amministra, male ovviamente, la giustizia.</em></span></strong></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #333399"><em>Come Organizzazione Sindacale ci dissociamo da questo modo di trattare i lavoratori della scuola e ci faremo portavoce della ingiustizia patita dalla docente anche presso altre sedi ministeriali in quanto è palese che l’ordine di servizio è elusivo anche di precise disposizioni normative, contrattuali e delle stesse indicazioni ministeriali e certamente il G.O., con la sentenza emessa, non è entrato nel merito della questione, ma sicuramente questo possono farlo altri organi dell’Amministrazione gerarchicamente superiori. </em></span></p>
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		<title>PASSAGGIO DI RUOLO DA INFANZIA/PRIMARIA A SCUOLA SECONDARIA E DA PROFILO PROF.LE AD ALTRO SUPERIORE PER IL PERSONALE ATA: L&#8217;ERRATA DETERMINAZIONE DELLO STIPENDIO DA PARTE DEL MIM- COSA FARE E COME IMPUGNARE IL PROVVEDIMENTO</title>
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		<dc:creator><![CDATA[flpscuolafoggia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 09:36:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archivio News]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Iniziative legali]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Come è noto, per il personale della scuola la determinazione dello stipendio è direttamente collegata all’anzianità di servizio (C.C.N.L. del Comparto Scuola del 4 agosto 1995 , confermato sul punto dal successivo C.C.N.L. del 26.5.99, dal C.C.N.L 2006/2009 dal CCNL del 4 agosto 2011 e dal CCNL del 19.04.2018) Con le operazioni di mobilità annuale ... <a title="PASSAGGIO DI RUOLO DA INFANZIA/PRIMARIA A SCUOLA SECONDARIA E DA PROFILO PROF.LE AD ALTRO SUPERIORE PER IL PERSONALE ATA: L&#8217;ERRATA DETERMINAZIONE DELLO STIPENDIO DA PARTE DEL MIM- COSA FARE E COME IMPUGNARE IL PROVVEDIMENTO" class="read-more" href="https://www.flpscuolafoggia.it/passaggio-di-ruolo-da-infanzia-primaria-a-scuola-secondaria-e-da-profilo-prof-le-ad-altro-superiore-per-il-personale-ata-lerrata-determinazione-dello-stipendio-da-parte-del-mim-cosa-fare-e-come-im/">Leggi il seguito</a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><span style="font-family: 'comic sans ms', sans-serif;color: #000080"><em>Come è noto, per il personale della scuola la determinazione dello stipendio è direttamente collegata all’anzianità di servizio (C.C.N.L. del Comparto Scuola del 4 agosto 1995 , confermato sul punto dal successivo C.C.N.L. del 26.5.99, dal C.C.N.L 2006/2009 dal CCNL del 4 agosto 2011 e dal CCNL del 19.04.2018)</em></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-family: 'comic sans ms', sans-serif;color: #000080"><em>Con le operazioni di mobilità annuale ovvero per vincita concorso, inoltre, è possibile, se in possesso di determinati titoli, passare dal un grado e ordine di scuola ad un altro di livello superiore</em></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-family: 'comic sans ms', sans-serif;color: #000080"><em>In siffatte ipotesi, il DPR 417/74 stabilisce che il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera (art. 83).</em></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-family: 'comic sans ms', sans-serif;color: #000080"><em>Successivamente, l’art. 57 della legge n. 312 del 1980, ha generalizzato per il personale della scuola la possibilità di passaggio da uno ad altro ruolo, consentendo, nel rispetto delle condizioni dell’art. 77 del DPR n. 417 del 1974, sia la mobilità orizzontale (passaggio da un ruolo ad altro della scuola superiore), sia la mobilità verticale verso l’alto (passaggio da un ruolo inferiore ad altro ruolo superiore &#8211; è il caso in questione), sia la mobilità verticale verso il basso (passaggio da un ruolo superiore ad un ruolo inferiore).</em></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-family: 'comic sans ms', sans-serif;color: #000080"><em>Dunque, in tema di personale docente, se in passato gli artt. 1 e 2 del D.L. n. 370 del 1970 non consentivano il riconoscimento della pregressa anzianità nel passaggio dal ruolo della scuola dell’Infanzia, a quello della scuola superiore, attualmente l’art. 57 della L. 312 del 1980 e l’art. 83 del D.P.R. n. 417 del 1974, generalizzano la mobilità verticale verso l’alto e introducendo diverse tipologie di mobilità che consentono di computare per intero l’anzianità pregressa, realizzando un’osmosi tra i distinti ruoli del personale docente della scuola avente specifici requisiti, <strong><u>prevedono che può essere riconosciuta</u> <u>al docente di scuola superiore,in sede di ricostruzione di carriera,l’anzianità </u></strong><strong><u>maturata nella Scuola dell’Infanzia o Primaria a tutti gli effetti, sia dal punto di vista giuridico che </u></strong><strong><u>economico.</u></strong></em></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-family: 'comic sans ms', sans-serif;color: #000080"><em><strong>La Corte di Cassazione (n. 9397/17 e n. 29791/18) ha ribadito i principi espressi dalla Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 9144/16, per cui, all&#8217;insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria, l&#8217;anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché, come opera il MIM con il sistema della della c.d. temporizzazione, basata sul maturato economico del ruolo di provenienza da trasformare in anzianità giuridica ed conomica (sistema penalizzante per il docente)</strong></em></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-family: 'comic sans ms', sans-serif;color: #000080"><em>Il Ministero dell’Istruzione, tuttavia, nonostante quanto stabilito dalla legge e l’esistenza di tanti precedenti giurisprudenziali, continua a disciplinare il passaggio di ruolo dei docenti sulla base del principio della c.d. “temporizzazione”, vale a dire, come si diceva, con  la corresponsione di un trattamento economico non inferiore al precedente, senza però riconoscere l’intera anzianità di servizio prestato nel ruolo di provenienza. </em></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-family: 'comic sans ms', sans-serif;color: #000080"><em>Per quanto sopra esposto, la FLP SCUOLA FOGGIA si rende disponibile ad esaminare le situazioni sopra descritte e, per coloro i quali nel passaggio di ruolo dalla scuola dell’infanzia o primaria alla scuola secondaria, abbiano subito un’errata ricostruzione della carriera con applicazione del c.d. principio della temporizzazione, sarà possibile adire l’autorità giudiziaria al fine di ottenere, come detto, l’integrale ricostruzione della carriera e il riconoscimento delle differenze retributive, conseguenti alla corretta collocazione nelle singole fasce stipendiali.</em></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-family: 'comic sans ms', sans-serif;color: #000080"><em>Non sembra superfluo far presente che l’inquadramento effettuato dal MIM nei casi di passaggio sopra descritti con la temporizzazione e non con l’intera valutazione del servizio comporta notevole danno economico nella determinazione dello stipendio (in virtù del servizio maturato nel ruolo di provenienza).</em></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-family: 'comic sans ms', sans-serif;color: #000080;font-size: 14pt"><em><strong>Con l’occasione si fa presente che quanto sopra vale anche nei casi di passaggio da collaboratore scolastico ad assistente amm.vo o tecnico e da assistente amm.vo a dsga </strong></em></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-family: 'comic sans ms', sans-serif;color: #000080"><em>Per una prima valutazione, occorre il decreto di ricostruzione della carriera emesso al momento della conferma in ruolo nella infanzia/primaria e, per il personale ata, nel profilo di prima appartenenza, nonché il decreto di ricostruzione della carriera emesso al momento della conferma in ruolo nella scuola secondaria o nel nuovo profilo professionale.</em></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-family: 'comic sans ms', sans-serif;color: #000080"><em><strong>Per recarsi in sede gli interessati possono prenotare appuntamento su questo sito<span style="color: #ffffff;background-color: #339966"> CLICCANDO “PRENOTA ORA APPUNTAMENTO” </span>E, NEL MENU A TENDINA CHE APPARE SUL MOTIVO DELLA RICHIESTA DI APPUNTAMENTO CLICCARE SU “<span style="color: #0000ff">RICOSTRUZIONE DI CARRIERA…”</span></strong></em></span></p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-32215 aligncenter" src="https://www.flpscuolafoggia.it/wp-content/uploads/2025/06/migliore-consulenza-ed-assistenza.jpg" alt="" width="267" height="189" /></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-family: 'comic sans ms', sans-serif;color: #000080"><em><strong> </strong></em></span></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.flpscuolafoggia.it/passaggio-di-ruolo-da-infanzia-primaria-a-scuola-secondaria-e-da-profilo-prof-le-ad-altro-superiore-per-il-personale-ata-lerrata-determinazione-dello-stipendio-da-parte-del-mim-cosa-fare-e-come-im/">PASSAGGIO DI RUOLO DA INFANZIA/PRIMARIA A SCUOLA SECONDARIA E DA PROFILO PROF.LE AD ALTRO SUPERIORE PER IL PERSONALE ATA: L&#8217;ERRATA DETERMINAZIONE DELLO STIPENDIO DA PARTE DEL MIM- COSA FARE E COME IMPUGNARE IL PROVVEDIMENTO</a> proviene da <a href="https://www.flpscuolafoggia.it">flp scuola foggia</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>RICORSO ANNO 2013: LA CASSAZIONE NEGA IL RICONOSCIMENTO DI DETTO ANNO AI FINI DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA E DEMANDA ALLA CONTRATTAZIONE LA DEFINIZIONE DELLA PROBLEMATICA</title>
		<link>https://www.flpscuolafoggia.it/ricorso-anno-2013-la-cassazione-nega-il-riconoscimento-di-detto-anno-ai-fini-della-progressione-economica-e-demanda-alla-contrattazione-la-definizione-della-problematica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ricorso-anno-2013-la-cassazione-nega-il-riconoscimento-di-detto-anno-ai-fini-della-progressione-economica-e-demanda-alla-contrattazione-la-definizione-della-problematica</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[flpscuolafoggia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2025 15:51:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archivio News]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Iniziative legali]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Con una sentenza abbastanza discutibile e con un &#8220;modus operandi&#8221; da &#8220;Ponzio Pilato&#8221;, la Corte di Cassazione con la sentenza del 21 maggio 2025 (che qui si allega) ha accolto il ricorso proposto dal Ministero dell&#8217;Istruzione e del Merito avverso la decisione della Corte di Appello di Firenze che aveva, viceversa, accolto il ricorso relativo ... <a title="RICORSO ANNO 2013: LA CASSAZIONE NEGA IL RICONOSCIMENTO DI DETTO ANNO AI FINI DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA E DEMANDA ALLA CONTRATTAZIONE LA DEFINIZIONE DELLA PROBLEMATICA" class="read-more" href="https://www.flpscuolafoggia.it/ricorso-anno-2013-la-cassazione-nega-il-riconoscimento-di-detto-anno-ai-fini-della-progressione-economica-e-demanda-alla-contrattazione-la-definizione-della-problematica/">Leggi il seguito</a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><span style="color: #000080"><em>Con una sentenza abbastanza discutibile e con un &#8220;modus operandi&#8221; da &#8220;Ponzio Pilato&#8221;, la Corte di Cassazione con la sentenza del 21 maggio 2025 (che qui si allega) ha accolto il ricorso proposto dal Ministero dell&#8217;Istruzione e del Merito avverso la decisione della Corte di Appello di Firenze che aveva, viceversa, accolto il ricorso relativo al riconoscimento dell&#8217;ANNO 2013 AI FINI DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA E DI CARRIERA PER IL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA. </em></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000080"><em>Senza entrare nella lunga e articolata ricostruzione della questione (ci sembra che la Corte si sia dilungata sull&#8217;analisi storico/giuridica ai soli fini di giustificare la sua decisione), in sostanza la Corte ha così statuito :</em></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #0000ff"><em>&#8220;&#8230;..Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore </em></span><span style="color: #0000ff"><em>testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell’anzianità di servizio, esclude che, <strong>in difetto di intervento della contrattazione collettiva,</strong> l’annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell’inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014. A queste conclusioni si perviene muovendo dal  rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la suDaata pubblicazione 21/05/2025 disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell’escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l’utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e <strong>delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo </strong><strong>per effetto della contrattazione collettiva,</strong> <strong>a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012.&#8221;</strong></em></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000080"><em>Quindi sostanzialmente, ci pare di capire, che la Corte, atteso che la sterilizzazione anche degli anni 2011 e 2012 era stata risolta a mezzo di contratto di lavoro, non si spiega il motivo per cui analoga disciplina non  sia stato esteso all&#8217;anno 2013 da parte delle due parti in causa e cioè IL MIM &#8211; ARAN E ORGANIZZAZIONI SINDACALI COSIDDETTE RAPPRESENTATIVE, LEGGASI CGIL-CISL-UIL-SNALS- GILDA- ED OGGI ANIEF.</em></span></p>
<p style="text-align: justify"><strong><span style="color: #000080"><em>Riteniamo, allora, che la responsabilità di detto &#8220;furto perpetrato ai danni dei lavoratori&#8221; debba ricadere sia sul MIM ma, maggiormente, su quelle OO.SS. (che si definiscono rappresentanti dei lavoratori) e che per ben 12 anni non hanno mai pensato di riaprire nei tavoli negoziali, ponendola come questione &#8220;PREGIUDIZIALE&#8221; per il proseguio delle trattative, in sede dei RINNOVI DEI VARI CONTRATTI STIPULATI E COLPEVOLMENTE SOTTOSCRITTI</em></span></strong></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000080"><em><strong>Atteso che ora, sempre le predette OO.SS, stanno contrattando il nuovo CCNL relativo al triennio 2022/2024, CI SEMBRA OPPORTUNO CHIEDERE:</strong> <span style="color: #ff0000"><strong>&#8220;che ne pensate di RISOLVERE UNA VOLTA PER TUTTE IL RECUPERO DI DETTO ANNO A FINI DELLA PROGRESSIONE DI CARRIERA E RECUPERO DEL DANNO ECONOMICO SUBITO DAL PERSONALE SCOLASTICO CUI DETTO ANNO E&#8217; STATO CASSATO?&#8221;</strong></span></em></span></p>
<p><span style="color: #800080;font-size: 14pt"><em><strong>TERREMO INFORMATI SULL&#8217;EVOLVERSI DELLA VICENDA</strong></em></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000080;font-size: 14pt"><em><strong>Per quanto attiene all&#8217;iniziativa legale intrapresa dalla nostra organizzazione sindacale e delle adesioni pervenute, ci riserviamo una attenta analisi della situazione e invieremo comunicazione a tutti coloro che hanno aderito alla predetta iniziativa. </strong></em></span></p>
<p><strong><a href="https://www.flpscuolafoggia.it/wp-content/uploads/2025/05/SENTENZA-CORTE-CASSAZIONE-21-MAGGIO-2025.pdf">SENTENZA CORTE CASSAZIONE 21 MAGGIO 2025</a></strong></p>
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		<item>
		<title>LA CASSAZIONE, CON UNA RECENTE ORDINANZA,CONFERMA: LE FERIE NON GODUTE DEVONO ESSERE PAGATE AI SUPPLENTI &#8211; RIAPERTURA ADESIONI RICORSO ORGANIZZATO DALLA FLP SCUOLA FOGGIA</title>
		<link>https://www.flpscuolafoggia.it/la-cassazione-con-una-recente-ordinanzaconferma-le-ferie-non-godute-devono-essere-pagate-ai-supplenti-riapertura-adesioni-ricorso-organizzato-dalla-flp-scuola-foggia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-cassazione-con-una-recente-ordinanzaconferma-le-ferie-non-godute-devono-essere-pagate-ai-supplenti-riapertura-adesioni-ricorso-organizzato-dalla-flp-scuola-foggia</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[flpscuolafoggia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2025 15:46:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archivio News]]></category>
		<category><![CDATA[Iniziative legali]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>I docenti precari hanno diritto all’indennità per le ferie non godute: Numerose le Sentenze che riconoscono, ai docenti precari, il diritto ad ottenere l’indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute. A queste si aggiunge ora una nuova Ordinanza del 7 maggio 20025 della Corte di Cassazione : Clicca e scarica Ordinanza n. 11968 2025 ... <a title="LA CASSAZIONE, CON UNA RECENTE ORDINANZA,CONFERMA: LE FERIE NON GODUTE DEVONO ESSERE PAGATE AI SUPPLENTI &#8211; RIAPERTURA ADESIONI RICORSO ORGANIZZATO DALLA FLP SCUOLA FOGGIA" class="read-more" href="https://www.flpscuolafoggia.it/la-cassazione-con-una-recente-ordinanzaconferma-le-ferie-non-godute-devono-essere-pagate-ai-supplenti-riapertura-adesioni-ricorso-organizzato-dalla-flp-scuola-foggia/">Leggi il seguito</a></p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1 class="wp-block-heading" style="text-align: center"><span style="font-size: 18pt;color: #000080"><em><strong>I docenti precari hanno diritto all’indennità per le ferie non godute: Numerose le</strong><strong> Sentenze che riconoscono, ai docenti precari, il diritto ad ottenere l’indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute.</strong></em></span></h1>
<p style="text-align: center"><span style="font-size: 14pt;color: #ff0000"><em><strong>A queste si aggiunge ora una nuova Ordinanza del 7 maggio 20025 della Corte di Cassazione : </strong></em></span></p>
<p style="text-align: center"><span style="font-size: 12pt"><em><strong>Clicca e scarica <span style="color: #ffff00;background-color: #000080"><a style="color: #ffff00;background-color: #000080" href="https://www.flpscuolafoggia.it/wp-content/uploads/2025/05/Ordinanza-n.-11968-2025-diritto-indennita-sostitutiva-ferie-docenti-a-TD.pdf">Ordinanza n. 11968 2025 diritto indennità sostitutiva ferie docenti a TD</a></span></strong></em></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000080"><em>Ai sensi dell’art. 19, co. 2, del CCNL 2006-2009 le ferie per il personale assunto a tempo determinato sono calcolate in misura proporzionale al servizio prestato. Con la precisazione che i docenti con meno di tre anni di servizio hanno diritto a <strong>30 giorni</strong> l’anno, mentre quelli con più di tre anni di servizio hanno diritto a <strong>32 giorni</strong> l’anno.</em></span></p>
<p class="has-text-align-left" style="text-align: justify"><span style="color: #000080"><em>Dunque, per calcolare il numero di ferie spettanti al docente con contratto di lavoro a tempo determinato, basterà effettuare la seguente proporzione:</em></span></p>
<p class="has-text-align-left" style="text-align: justify"><span style="color: #000080"><em><strong>360 : 30/32 (Giorni di ferie maturati) = N(numero di giorni effettivi lavorati) : X(giorni di ferie risultanti)</strong></em></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000080"><em><strong>L’art. 1, comma 54 della Legge n. 228 del 2012</strong> sancisce quanto segue:</em></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000080"><em>Il personale scolastico, di tutti i gradi di istruzione, fruisce delle ferie <strong>nei giorni di sospensione</strong> <strong>delle lezioni</strong>. Questi sono definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a<strong> sei giornate lavorative. </strong>Esse sono<strong> </strong>subordinate alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi”.</em></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000080"><em>Pertanto il docente può chiedere di fruire delle ferie maturate durante i periodi dell’anno in cui i calendari scolastici regionali prevedono una sospensione delle attività di lezione. Ovverosia per le festività <strong>Natalizie, Pasquali e per il periodo successivo al termine delle lezioni</strong>, solitamente coincidente con il 8/10 Giugno.</em></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000080"><em>Ciò non vuol dire che durante tali periodi il docente è automaticamente in ferie. E’ necessario che ne faccia espressa richiesta alla scuola di titolarità, o quantomeno che il dirigente scolastico, attraverso una comunicazione chiara e precisa, lo renda edotto della possibilità di fruire delle ferie maturate durante i periodi di sospensione delle lezioni.</em></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000080"><em>La Suprema Corte di Cassazione, recependo l’orientamento formatosi presso la Corte di Giustizia Europea, ha precisato che il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie <strong><u>durante il periodo di sospensione delle lezioni</u></strong> ha diritto all’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva. (Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 14268 del 2022)</em></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000080"><em>Pertanto è illegittimo collocare d’ufficio il docente in ferie senza una preventiva comunicazione da parte del dirigente scolastico.</em></span><br />
<span style="color: #000080"><em>Dunque, se il dirigente scolastico non ha correttamente invitato il docente a fruire dei giorni di congedo ordinario durante i periodi di sospensione delle lezioni e se, al contempo, il docente non ne ha fatto espressa richiesta di fruizione, quest’ultimo avrà diritto ad ottenere un’indennità finanziaria.</em></span></p>
<p><span style="color: #0000ff"><em><strong>CHI HA DIRITTO AL PAGAMENTO DELLE FERIE NON GODUTE?</strong></em></span></p>
<p><span style="color: #0000ff">Hanno diritto al pagamento delle ferie non fruite:</span></p>
<p><span style="color: #0000ff">– I docenti con incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).</span></p>
<p><span style="color: #0000ff">– I docenti che, nel corso dell’anno scolastico, non abbiano richiesto la fruizione di tutte le ferie maturate.</span></p>
<p><span style="color: #0000ff">Ogni docente matura oltre 25 giorni di ferie all’anno. Se ha compilato il modulo di richiesta ferie e ha usufruito solo di una parte di questi giorni, le ferie residue devono essere pagate.</span></p>
<p><span style="color: #0000ff">A conferma delle argomentazioni surriferite, vi sono le recentissime pronunce dei <strong>Tribunali </strong>ordinari in funzione di Giudice del Lavoro che riconoscono tale diritto in favore di docenti che negli ultimi 10 anni abbiano svolto <strong>supplenze al 30 Giugno</strong>.</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-size: 14pt;color: #000080"><em><strong>LA FLP SCUOLA FOGGIA HA GIA&#8217; ATTIVATO SPECIFICO RICORSO IN MATERIA, OTTENENDO DEAL GIUDICE DEL LAVORO DI FOGGIA SENTENZE DI ACCOGLIMENTO, MOTIVO PER CUI, ALLA LUCE ANCHE DELLA RECENTISSIMA ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL 7 MAGGIO 2025,  CHE HA CONFERMATO IL DIRITTO AD OTTENERE IL PAGAMENTO DELLE FERIE, OVE NON GODUTE, DA PARTE DEL PERSONALE SUPPLENTE, </strong></em></span></p>
<p style="text-align: center"><span style="font-size: 18pt;color: #ff0000"><em><strong>VENGONO RIAPERTI I TERMINI PER ADERIRE ALLA INIZIATIVA LEGALE</strong></em></span></p>
<ul>
<li><span style="color: #000080"><em><strong>COME ADERIRE AL RICORSO:</strong></em></span></li>
</ul>
<p style="text-align: center"><span style="color: #ffffff;font-size: 18pt;background-color: #000080"><em><strong>L’adesione ai ricorsi, a condizioni agevolate per tutti gli iscritti, </strong></em></span></p>
<p style="text-align: center"><span style="color: #ffffff;font-size: 18pt;background-color: #000080"><em><strong>sarà possibile a decorrere dal giorno 14 MAGGIO 2025  al 30 GIUGNO 2025 </strong></em></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000080;font-size: 14pt"><em>Gli interessati che vorranno aderire all’iniziativa giudiziaria potranno recarsi, nei giorni e negli orari di apertura, presso le sedi sindacali della FLP SCUOLA FOGGIA , prendendo appuntamento sul sito e cliccando la motivazione dell’appuntamento – <strong>CONSULENZA LEGALE.</strong> </em></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000080;font-size: 14pt"><em><strong>Verrà in tale occasione consegnata copia della diffida e maggiori delucidazioni in ordine alla iniziativa legale. </strong></em></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000080;font-size: 14pt"><em><strong>Si può anche inviare richiesta di delucidazioni inviando mail a info@flpscuolafoggia.it</strong></em></span></p>
<ul>
<li><span style="color: #000080"><em><strong>QUALE DOCUMENTAZIONE OCCORRE ESIBIRE PER ADERIRE AL RICORSO</strong></em></span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000080"><em><strong>Per aderire al ricorso gli interessati dovranno essere produrre i seguenti documenti:</strong></em></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000080">1)        <strong><em>Copia carta di identità e codice fiscale;</em></strong></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000080"><strong><em>2)       Copia della diffida inoltrata al Ministero dell’Istruzione; (che verrà consegnata recandosi presso la nostra sede)</em></strong></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000080"><strong><em>3)       Dichiarazione o Certificati di servizio relativi ai rapporti lavorativi cui si riferiscono i periodi di ferie non godute;</em></strong></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000080"><strong><em>4)       Copia dei contratti di lavoro a tempo determinato cui si riferiscono i periodi di ferie non godute;</em></strong></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000080"><strong><em>5)       Copia dell’ultimo contratto di lavoro;</em></strong></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000080"><strong><em>ATTENZIONE: La diffida da produrre verrà consegnata solo a coloro che aderiscono al ricorso e dovrà da essi essere inviata al MINISTERO DELL’ISTRUZIONE CON PEC O CON R.R. </em></strong></span></p>
<p><em><span style="font-size: 14pt"><strong><span style="color: #333399">Copia della diffida dovrà essere fatta tenere al legale del sindacato unitamente alle ricevute della pec ovvero della R.R., insieme alla sopra citata documentazione (copia della diffida e della documentazione dovrà essere inviata a questa segreteria provinciale –</span><span style="color: #ffffff;background-color: #000080"> <span style="font-size: 18pt"><a style="color: #ffffff;background-color: #000080" href="mailto:info@flpscuolafoggia.it" target="_blank" rel="noopener">info@flpscuolafoggia.it</a> </span></span></strong></span><span style="font-size: 18pt">–</span><span style="color: #333399"><strong> oppure consegnata direttamente presso la nostra sede</strong></span></em></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #0000ff"><strong><em>IL RICORSO PER GLI ISCRITTI AL SINDACATO NON COMPORTA SPESE (SOLO EURO 40 PER DIRITTI DI SEGRETERIA) E IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO DOVUTO ALLO STATO NEL SOLO CASO DI UN REDDITO SUPERIORE A 38.514,03.</em></strong></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #0000ff"><strong><em>PER COLORO CHE NON SONO ISCRITTI OCCORRE PROCEDERE ALL’ISCRIZIONE AL SINDACATO OVVERO AL PAGAMENTO (OVE NON INTENDONO ISCRIVERSI) DI EURO 250 PER DIRITTI DI SEGRETERIA OLTRE OVVIAMENTE ALL’EVENTUALE COSTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO DOVUTO ALLO STATO</em></strong></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-size: 14pt;color: #000080"><strong><em>L’avvio del ricorso non prevede, quindi, alcun costo (salvo diritti di segreteria). Gli onorari verranno corrisposti solamente in caso di esito positivo del ricorso in base al vantaggio economico complessivamente raggiunto dal ricorrente, in relazione al pagamento degli arretrati maturati.</em></strong></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000080"><strong><span style="font-size: 18pt"><em>Attenzione tutti i documenti devono essere scansionati e non fotografati e trasformati in formato esclusivamente in formato pdf. Tutti i documenti devono essere nominati correttamente in base al contenuto del documento stesso; I documenti vanno allegati singolarmente alla mail e non scansionati e inviati come unico file</em>.</span></strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.flpscuolafoggia.it/la-cassazione-con-una-recente-ordinanzaconferma-le-ferie-non-godute-devono-essere-pagate-ai-supplenti-riapertura-adesioni-ricorso-organizzato-dalla-flp-scuola-foggia/">LA CASSAZIONE, CON UNA RECENTE ORDINANZA,CONFERMA: LE FERIE NON GODUTE DEVONO ESSERE PAGATE AI SUPPLENTI &#8211; RIAPERTURA ADESIONI RICORSO ORGANIZZATO DALLA FLP SCUOLA FOGGIA</a> proviene da <a href="https://www.flpscuolafoggia.it">flp scuola foggia</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RICORSO PER IL RECUPERO DELL&#8217;ANNO 2013: FACCIAMO CHIAREZZA SULLA SITUAZIONE ATTUALE</title>
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		<dc:creator><![CDATA[flpscuolafoggia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2025 17:41:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archivio News]]></category>
		<category><![CDATA[Iniziative legali]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Con il DPR 122 del 2013 il Governo dell&#8217;epoca aveva  bloccato l’anno 2013  ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali, il tutto giustificato da  ragioni di contenimento della spesa pubblica. Tale decisione, legata, per l&#8217;appunto, alla situazione contingente economica del paese, di fatto si è protratta e si protrae sino ai giorni nostri con notevoli ... <a title="RICORSO PER IL RECUPERO DELL&#8217;ANNO 2013: FACCIAMO CHIAREZZA SULLA SITUAZIONE ATTUALE" class="read-more" href="https://www.flpscuolafoggia.it/ricorso-per-il-recupero-dellanno-2013-facciamo-chiarezza-sulla-situazione-attuale/">Leggi il seguito</a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><span style="color: #000080"><em>Con il DPR 122 del 2013 il Governo dell&#8217;epoca aveva  bloccato l’anno 2013  ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali, il tutto giustificato da  ragioni di contenimento della spesa pubblica. Tale decisione, legata, per l&#8217;appunto, alla situazione contingente economica del paese, di fatto si è protratta e si protrae sino ai giorni nostri con notevoli ripercussioni sulle competenze mensili e la progressione di carriera del personale della scuola (docente ed ata) ed effetti anche sul trattamento di pensione per chi è cessato nelle more dal servizio.</em></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000080"><em>Avverso tale provvedimento di ultrattività del decreto 122 sono stati proposti in questi anni numerosi ricorsi e, sulla questione, si è avuta una pronuncia della Corte di Cassazione che,  con ordinanza dell’11 giugno 2024, ha confermato il diritto al pieno riconoscimento dell’anno 2013 sia ai fini della ricostruzione di carriera che stipendiali e pensionistici. Oltre alla Corte si sono anche pronunciati numerosi tribunali del lavoro che hanno accolto i gravami proposti. </em></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000080"><em>Sempre su tale ricorso, si è avuta, però, la decisione del Tribunale del lavoro di Lucca, che diversamente argomentando, aveva negato il riconoscimento del predetto anno 2013.</em></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000080"><em> La  <strong>Corte d’Appello di Firenze, dal suo canto, ha ribaltato la decisione ed  </strong>ha dato ragione a un docente, interpretando il blocco come una misura eccezionale e temporanea. Secondo la Corte d’Appello di Firenze, il protrarsi di tale blocco avrebbe determinato un sacrificio arbitrario e irragionevole per la categoria docente.</em></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000080"><em>Il Ministero ha, a sua volta, appellato in Cassazione la sentenza della Corte di Appello di Firenze, per cui, ad oggi, si aspetta una ulteriore pronuncia (si pensa per la prima decade di Aprile 2025). </em></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000080"><em>Alla luce di tale situazione, come è noto, questa segreteria provinciale, sin dal mese di luglio 2024,  ha attivato un ricorso per chiedere il riconoscimento di tale anno 2013 e ha messo a disposizione degli iscritti al sindacato un fac-simile di diffida da inviare al Ministero, al fine di interrompere la prescrizione del diritto e dei maggiori assegni. </em></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000080"><em>Coloro i quali hanno aderito alla iniziativa hanno, poi, consegnato a questa sede sia copia delle diffida(con le ricevute della pec) che il decreto di ricostruzione di carriera, decreto di  progressione economica aggiornato  e documenti di riconoscimento</em></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000080"><em>L&#8217;avv.Scarnecchia, legale della nostra organizzazione sindacale, ha in corso l&#8217;istruttoria della iniziativa legale anche mediante calcoli presuntivi circa la convenienza  economica alla proposizione del ricorso per ciascun ricorrente che ha già aderito alla iniziativa (gratuita per la prima fase del ricorso).</em></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000080"><em>Tenuto conto che la decisione della Corte di Cassazione, che dovrà pronunciarsi sul ricorso prodotto dal MIM, è attesa, come si diceva, per la prima decade di Aprile, non possono essere accolte ulteriori adesioni alla iniziativa di questa organizzazione sindacale.</em></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000080"><em>Ove la decisione della Corte dovesse confermare quanto già deciso nell&#8217;udienza dell&#8217;11 giugno 2024, questa segreteria provinciale riaprirà la possibilità di adesione al ricorso che, come innanzi detto, E&#8217; RISERVATA AI SOLI ISCRITTI OVVERO A COLORO CHE VORRANNO, PER ADERIRE AL RICORSO, PERFEZIONARE L&#8217;ISCRIZIONE ALLA FLP SCUOLA FOGGIA. Onde evitare, allora, di non essere avvertito in tempo per aderire al ricorso, coloro i quali sono interessati devono nelle more perfezionare l&#8217;iscrizione al sindacato entro e non oltre il 30 aprile 2025. La possibilità di adesione al ricorso è prevista anche per il personale pensionato da meno di 5 anni.</em></span></p>
<p style="text-align: justify">
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			</item>
		<item>
		<title>INDENNIZZO PERSONALE PRECARIO DELLA SCUOLA: LA LEGGE IN GAZZETTA UFFICIALE &#8211; INIZIATIVA LEGALE FLP SCUOLA</title>
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		<dc:creator><![CDATA[flpscuolafoggia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2024 17:34:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archivio News]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Iniziative legali]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Pubblicata in G.U. la legge 166/2024 con cui si introducono disposizioni per dare attuazione a quanto stabilito dall&#8217;Unione Europea in materia di violazione da parte dello Stato Italiano del divieto di reiterazione dei contratti a tempo determinato. Molti sono nella scuola i precari che hanno lavorato per più di 36 mesi con contratti a termine, ... <a title="INDENNIZZO PERSONALE PRECARIO DELLA SCUOLA: LA LEGGE IN GAZZETTA UFFICIALE &#8211; INIZIATIVA LEGALE FLP SCUOLA" class="read-more" href="https://www.flpscuolafoggia.it/indennizzo-personale-precario-della-scuola-la-legge-in-gazzetta-ufficiale-iniziativa-flp-scuola/">Leggi il seguito</a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<div style="text-align: justify"><span style="color: #000080"><em>Pubblicata in G.U. la legge 166/2024 con cui si introducono disposizioni per dare attuazione a quanto stabilito dall&#8217;Unione Europea in materia di violazione da parte dello Stato Italiano del divieto di reiterazione dei contratti a tempo determinato. </em></span></div>
<div style="text-align: justify"><em style="color: #000080;font-size: 16px">Molti sono nella scuola i precari che hanno lavorato per <strong>più di 36 mesi con contratti a termine</strong>, spesso annuali, senza ottenere una stabilizzazione del rapporto di lavoro. </em></div>
<div style="text-align: justify"><em style="color: #000080;font-size: 16px">A seguito della pubblicazione della legge, quali le iniziative occorre porre in atto per ottenere il ristoro per il danno giuridico ed economico arrecato in ragione del protrarsi per tale stato di precarietà ?</em></div>
<div style="text-align: justify"><em style="color: #000080;font-size: 16px">La legge appena approvata  ha introdotto un’importante occasione per riconoscere e tutelare i diritti di chi ha subito l&#8217;abuso di contratti a termine da parte dell’amministrazione pubblica.</em></div>
<div style="text-align: justify"><em style="color: #000080;font-size: 16px">Infatti,  l’articolo 12 di questo provvedimento riconosce al lavoratore precario il diritto di avanzare una richiesta di indennizzo economico, il testo di detto articolo stabilisce che   &#8220;nella specifica ipotesi di danno conseguente all&#8217;abuso nell&#8217;utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un&#8217;indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell&#8217;ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.</em></div>
<div style="text-align: justify"><em style="color: #000080;font-size: 16px">Ciò detto, quindi, i lavoratori precari, inclusi docenti e personale ATA, possono ora richiedere un risarcimento che va<strong> da un minimo di 4 fino a un massimo di 24 mensilità </strong>dell’ultimo stipendio. </em></div>
<div style="text-align: justify"><span style="color: #000080"><em>Il vulnus contenuto nell</em></span><span style="color: #000080"><em>&#8216;art.12 è rappresentato </em></span><span style="color: #000080"><em>dal fatto che l’indennizzo non sarà automatico, ma andrà richiesto tramite <strong>azione giudiziaria</strong>.</em></span></div>
<div style="text-align: justify"><em style="color: #000080;font-size: 16px">Allora, sarà un giudice, che, esaminando varie situazionui,quali :</em></div>
</blockquote>
<ul style="text-align: justify">
<li><span style="color: #000080"><em>la gravità dell’abuso dei contratti a termine;</em></span></li>
<li><span style="color: #000080"><em>la durata complessiva dei contratti e il loro numero in successione;</em></span></li>
<li><span style="color: #000080"><em>eventuali danni ulteriori dimostrati dal lavoratore, che potranno essere riconosciuti oltre all’indennizzo base.</em></span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000080"><em>stabilirà l&#8217;ammontare dell&#8217;indennizzo da corrispondere al lavoratore precario. </em></span></p>
<div style="text-align: justify">
<p><span style="color: #000080"><em>A tale indennizzo potranno accedere  <strong>tutti i lavoratori della pubblica amministrazione</strong> con almeno 36 mesi di servizio a termine, ovviamente inclusi i docenti e il personale ATA delle scuole.</em></span></p>
<p><span style="color: #000080"><em>Attenzione, in questo caso si parla solo di indennizzo e non di stabilizzazione del posto di lavoro. </em></span></p>
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</div>
</div>
</div>
</div>
<div style="text-align: justify"><strong><span style="color: #000080"><em>LA FLP SCUOLA FOGGIA HA GIA&#8217; INTERESSATO IL PROPRIO UFFICIO LEGALE PER L&#8217;ESAME DEL TESTO DI LEGGE, AL FINE DI PREDISPORRE NELL&#8217;IMMEDIATO UNA SPECIFICA AZIONE LEGALE. </em></span></strong></div>
<div style="text-align: justify"><span style="color: #000080"><em><strong>INVITIAMO, PERTANTO, GLI ISCRITTI PRECARI E COLORO CHE,  ISCRIVENDOSI ALLA FLP SCUOLA FOGGIA, INTENDONO ADERIRE ALLA INIZIATIVA  DI COMPILARE L&#8217;ACCLUSO MODELLO DI PRE-ADESIONE E DI RESTITUIRLO CON URGENZA ALL&#8217;INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA</strong> <span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: 18pt">info@flpscuolafoggia.it</span></strong></span></em></span></div>
<div><span style="color: #ffffff;background-color: #000080"><em><strong>L&#8217;INVIO DEL MODULO NON COSTITUISCE FORMALE ADESIONE ALL&#8217;AZIONE LEGALE MA SERVE SOLO PER AVERE UN PRIMO ELENCO DI COLORO CHE SONO INTERESSATI ALLA INIZIATIVA</strong></em></span></div>
<div></div>
<div><span style="font-size: 14pt;color: #ffff00;background-color: #ff0000"><em><strong><a style="color: #ffff00;background-color: #ff0000" href="https://www.flpscuolafoggia.it/wp-content/uploads/2024/11/MODELLO-DI-PRE-ADESIONE.docx">MODELLO DI PRE ADESIONE</a></strong></em></span></div>
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			</item>
		<item>
		<title>FERIE NON GODUTE: IL MINISTERO CONDANNATO A RISARCIRE CON 11 MILA EURO UN PRECARIO- LA NOSTRA INIZIATIVA LEGALE E&#8217; APERTA SINO AL 31 DICEMBRE 2024</title>
		<link>https://www.flpscuolafoggia.it/ferie-non-godute-il-ministero-condannato-a-risarcire-con-11-mila-euro-un-precario-la-nostra-iniziativa-legale-e-aperta-sino-al-31-dicembre-2024/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ferie-non-godute-il-ministero-condannato-a-risarcire-con-11-mila-euro-un-precario-la-nostra-iniziativa-legale-e-aperta-sino-al-31-dicembre-2024</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[flpscuolafoggia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2024 17:24:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archivio News]]></category>
		<category><![CDATA[Iniziative legali]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Tribunale di Milano – sezione lavoro – nel ribadire il principio secondo il quale le ferie non possono essere assegnate d’ufficio, ha condannato il M.I.M. a risarcire a un docente precario la somma record di ben € 10.908,67 mila euro Il docente in questione aveva prestato supplenze annuali sino al 30 giugno dall’anno scolastico ... <a title="FERIE NON GODUTE: IL MINISTERO CONDANNATO A RISARCIRE CON 11 MILA EURO UN PRECARIO- LA NOSTRA INIZIATIVA LEGALE E&#8217; APERTA SINO AL 31 DICEMBRE 2024" class="read-more" href="https://www.flpscuolafoggia.it/ferie-non-godute-il-ministero-condannato-a-risarcire-con-11-mila-euro-un-precario-la-nostra-iniziativa-legale-e-aperta-sino-al-31-dicembre-2024/">Leggi il seguito</a></p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><span style="color: #333399"><strong><em>Il Tribunale di Milano – sezione lavoro – nel ribadire il principio secondo il quale le ferie non possono essere assegnate d’ufficio, ha condannato il M.I.M. a risarcire a un docente precario la somma record di ben € 10.908,67 mila euro</em></strong></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #333399"><strong><em>Il docente in questione aveva prestato supplenze annuali sino al 30 giugno dall’anno scolastico 2017/18 fino all’anno scolastico 2023/24  e non aveva fruito delle ferie maturate. Come di prassi, infatti, il Dirigente assegnava le ferie d&#8217;ufficio nei periodi di sospensione delle lezioni</em></strong></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #333399"><strong><em>Tenuto conto del periodo di servizio al docente venivano in media decurtati circa 20 giorni di ferie per ogni anno. </em></strong></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #333399"><strong><em>Sull&#8217;argomento si è pronunciata la Corte di Cassazione n. 16715 del 17.06.2024, stabilendo che “<span style="color: #0000ff">il docente precario con contratto di supplenza al 30 Giugno, che non ha chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, ha diritto all’indennità sostitutiva a meno che la scuola dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva”.</span></em></strong></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #333399"><strong><em>Pertanto, se il docente non richiede di fruire delle ferie e se non viene avvisato espressamente che le ferie non possono essere monetizzate, ha diritto a ricevere un’indennità economica sostitutiva. </em></strong></span></p>
<p style="text-align: justify"><a href="https://www.flpscuolafoggia.it/wp-content/uploads/2024/11/ORDINANZA-CORTE-CASSAZIONE.pdf"><span style="color: #0000ff"><em><strong>ORDINANZA CORTE CASSAZIONE</strong></em></span></a></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #0000ff"><em><strong><a style="color: #0000ff" href="https://www.flpscuolafoggia.it/wp-content/uploads/2024/11/SENTENZA-CORTE-DI-GIUSTIZIA-EUROPEA.pdf">SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA</a></strong></em></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #0000ff"><em><strong><a style="color: #0000ff" href="https://www.flpscuolafoggia.it/wp-content/uploads/2024/11/Trib.-Milano-sent.-Ferie-non-godute.pdf">Trib.-Milano-sent.-Ferie-non-godute</a></strong></em></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center"><span style="font-size: 18pt;color: #ffffff;background-color: #ff0000"><em><strong>LA FLP SCUOLA HA ATTIVATO APPOSITA INIZIATIVA LEGALE </strong></em></span></p>
<p style="text-align: center"><span style="font-size: 18pt;color: #ffffff;background-color: #ff0000"><em><strong>LA CUI ADESIONE SCADE IL 31 DICEMBRE 2024. </strong></em></span></p>
<p style="text-align: center"><span style="color: #ffff00;background-color: #0000ff"><em><span style="font-size: 18pt;background-color: #0000ff"><strong><a style="color: #ffff00;background-color: #0000ff" href="https://www.flpscuolafoggia.it/importante-ricorso-per-la-monetizzazione-delle-ferie-non-godute-iniziativa-legale-urgente-della-flp-scuola-foggia/">CLICCA QUI PER TUTTE LE INFORMAZIONI</a></strong></span></em></span></p>
<p>&nbsp;</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IMPORTANTE: Ricorso per la “monetizzazione delle ferie non godute”, iniziativa legale urgente della FLP SCUOLA FOGGIA</title>
		<link>https://www.flpscuolafoggia.it/importante-ricorso-per-la-monetizzazione-delle-ferie-non-godute-iniziativa-legale-urgente-della-flp-scuola-foggia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=importante-ricorso-per-la-monetizzazione-delle-ferie-non-godute-iniziativa-legale-urgente-della-flp-scuola-foggia</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[flpscuolafoggia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2024 16:08:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archivio News]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Iniziative legali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.flpscuolafoggia.it/?p=30854</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Ricorso per la “monetizzazione delle ferie non godute”: Iniziativa legale urgente della FLP SCUOLA FOGGIA DESTINATARI: PERSONALE DOCENTE E ATA DI RUOLO E PRECARI La Corte di Cassazione e la Corte di Giustizia Europea hanno stabilito  che il personale docente precario ha diritto ad ottenere la monetizzazione delle ferie non godute Con una recentissima ... <a title="IMPORTANTE: Ricorso per la “monetizzazione delle ferie non godute”, iniziativa legale urgente della FLP SCUOLA FOGGIA" class="read-more" href="https://www.flpscuolafoggia.it/importante-ricorso-per-la-monetizzazione-delle-ferie-non-godute-iniziativa-legale-urgente-della-flp-scuola-foggia/">Leggi il seguito</a></p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<h1 style="text-align: center"><span style="color: #000080;font-size: 18pt"><em><strong>Ricorso per la “monetizzazione delle ferie non godute”: </strong></em></span></h1>
<h1 style="text-align: center"><span style="color: #000080;font-size: 18pt"><em><strong>Iniziativa legale urgente della FLP SCUOLA FOGGIA</strong></em></span></h1>
<div>
<p style="text-align: center"><span style="font-size: 18pt;color: #ffff00;background-color: #000080"><em><strong>DESTINATARI: PERSONALE DOCENTE E ATA DI RUOLO E PRECARI</strong></em></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: 14pt"><em>La Corte di Cassazione e la Corte di Giustizia Europea hanno stabilito  che il personale docente precario ha diritto ad ottenere la monetizzazione delle ferie non godute</em></span></strong></span></p>
</div>
<p style="text-align: justify"><span style="font-size: 14pt"><em><span style="color: #000080">Con una recentissima sentenza la Suprema Corte di Cassazione e la Corte di Giustizia UE  ( sentenza emessa, il 18.01.2024, nella causa C-218/22, -218/22) ,affermano che è contraria al diritto comunitario la normativa nazionale che, ai fini del contenimento della spesa pubblica, non riconosce al lavoratore, al termine del rapporto, un’indennità finanziaria per i giorni di ferie maturati e non goduti. </span></em></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-size: 14pt"><em><span style="color: #000080">Per la sentenza, l’unica circostanza che esclude il diritto al pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie è che il lavoratore si sia astenuto dal fruirne deliberatamente, ossia anche a seguito di un esplicito invito del datore accompagnato dall’informativa circa il rischio di perdere tali giorni alla fine di un periodo predefinito. ha stabilito che i docenti assunti fino al 30 giugno non possono essere collocati in ferie d’ufficio, ossia in assenza di una loro esplicita richiesta, durante i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dai calendari scolastici regionali.</span></em></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-size: 14pt"><em><span style="color: #000080">Inoltre, in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, se non dopo essere stato invitato dal DS per iscritto a goderne, con espresso avviso – sempre per iscritto – della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.</span></em></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-size: 14pt"><em><span style="color: #000080">Alla luce dei principi sopra enunciati la<strong> FLP SCUOLA FOGGIA</strong> avvia una  iniziativa legale  in favore dei docenti precari o di ruolo che abbiano stipulato negli ultimi dieci anni contratti a termine sino al 30 giugno, al fine di ottenere il pagamento dell’indennità sostitutiva per le ferie non espressamente richieste e dunque non godute durante i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dai calendari scolastici regionali.</span></em></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-size: 18pt"><strong><span style="color: #0000ff"><em>Posto che il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie si prescrive in dieci anni, sarà possibile ricorrere al fine di chiedere il pagamento delle ferie non godute per tutti i contratti al 30 giugno stipulati dal 2014 al 2024.</em></span></strong></span></p>
<p><span style="color: #ffff00;background-color: #0000ff;font-size: 14pt"><strong><em>CHI PUO&#8217; PARTECIPARE AL RICORSO: </em></strong></span></p>
<ul>
<li style="text-align: justify"><span style="color: #333399"><strong><em> Il ricorso è destinato ai docenti di ruolo o precari che abbiano stipulato negli ultimi dieci anni contratti a termine sino al 30 giugno.</em></strong></span></li>
<li style="text-align: justify"><span style="background-color: #ffffff"><span style="color: #333399"><strong><em>Per poter aderire al ricorso è necessario che gli interessati provvedano preliminarmente a trasmettere al Ministero dell’Istruzione, a mezzo <span style="color: #333399">P.E.C. o mediante</span></em></strong></span><em><span style="color: #333399"><strong> raccomandata A/R, l’atto di diffida predisposto dallo Studio Legale della FLP SCUOLA al fine di rivendicare il diritto ed interrompere i termini di prescrizione.</strong></span></em></span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #333399"><em><strong>Una copia cartacea della diffida, insieme alla ricevuta di consegna della P.E.C. o della raccomandata, andrà conservata e consegnata allo studio legale al momento della proposizione del ricorso.</strong></em></span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;color: #ffff00;background-color: #0000ff"><em><strong>COME ADERIRE AL RICORSO:</strong></em></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000080"><em><strong>L’adesione ai ricorsi, a condizioni agevolate per tutti gli iscritti, sarà possibile a decorrere<span style="color: #ff0000"> dal giorno 30 novembre 2024 al 31 DICEMBRE 2024. </span></strong></em></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #333399"><em>Gli interessati che vorranno aderire all’iniziativa giudiziaria potranno recarsi, nei giorni e negli orari di apertura, presso le sedi sindacali della FLP SCUOLA FOGGIA , fissando appuntamento sul sito e cliccando la motivazione dell&#8217;appuntamento &#8211; <strong>CONSULENZA LEGALE.</strong> <strong>Verrà in tale occasione consegnata copia della diffida e maggiori delucidazioni in ordine alla iniziativa legale. <span style="color: #800080">Si può anche inviare richiesta di delucidazioni inviando mail a info@flpscuolafoggia.it</span></strong></em></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #ffff00;background-color: #0000ff;font-size: 14pt"><em><strong>QUALE DOCUMENTAZIONE OCCORRE ESIBIRE PER ADERIRE AL RICORSO</strong></em></span></p>
<p><span style="color: #333399"><em><strong>Per aderire al ricorso gli interessati dovranno essere produrre i seguenti documenti:</strong></em></span></p>
<p>1)       <span style="color: #ff6600"><strong><em>Copia carta di identità e codice fiscale;</em></strong></span></p>
<p><span style="color: #ff6600"><strong><em>2)       Copia della diffida inoltrata al Ministero dell’Istruzione; (che verrà consegnata recandosi presso la nostra sede)</em></strong></span></p>
<p><span style="color: #ff6600"><strong><em>3)       Dichiarazione o Certificati di servizio relativi ai rapporti lavorativi cui si riferiscono i periodi di ferie non godute;</em></strong></span></p>
<p><span style="color: #ff6600"><strong><em>4)       Copia dei contratti di lavoro a tempo determinato cui si riferiscono i periodi di ferie non godute;</em></strong></span></p>
<p><span style="color: #ff6600"><strong><em>5)       Copia dell’ultimo contratto di lavoro;</em></strong></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #333399;background-color: #ffff00"><strong><em>ATTENZIONE: La diffida da produrre verrà consegnata solo a coloro che aderiscono al ricorso e dovrà da essi essere inviata al MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE CON PEC O CON R.R. </em></strong></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #333399"><em>Copia della diffida dovrà essere fatta tenere al legale del sindacato unitamente alle ricevute della pec ovvero della R.R., insieme alla sopra citata documentazione (copia della diffida e della documentazione dovrà essere inviata a questa segreteria provinciale &#8211; <strong><a style="color: #333399" href="mailto:info@flpscuolafoggia.it" target="_blank" rel="noopener">info@flpscuolafoggia.it</a></strong> &#8211; oppure consegnata direttamente presso la nostra sede</em></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000080"><strong><em>IL RICORSO PER GLI ISCRITTI AL SINDACATO NON COMPORTA SPESE (SOLO EURO 50 PER DIRITTI DI SEGRETERIA) E IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO DOVUTO ALLO STATO NEL SOLO CASO DI UN REDDITO SUPERIORE A 38.514,03. </em></strong></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000080"><strong><em>PER COLORO CHE NON SONO ISCRITTI OCCORRE PROCEDERE ALL&#8217;ISCRIZIONE AL SINDACATO OVVERO AL PAGAMENTO (OVE NON INTENDONO ISCRIVERSI) DI EURO 250 PER DIRITTI DI SEGRETERIA OLTRE OVVIAMENTE ALL&#8217;EVENTUALE COSTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO DOVUTO ALLO STATO</em></strong></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000080"><strong><em>L’avvio del ricorso non prevede, quindi, alcun costo (salvo diritti di segreteria). Gli onorari verranno corrisposti solamente in caso di esito positivo del ricorso in base al vantaggio economico complessivamente raggiunto dal ricorrente, in relazione al pagamento degli arretrati maturati.</em></strong></span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="color: #000080"><em>Attenzione tutti i documenti devono essere scansionati e non fotografati e trasformati in formato esclusivamente in formato pdf. Tutti i documenti devono essere nominati correttamente in base al contenuto del documento stesso; I documenti vanno allegati singolarmente alla mail e non scansionati e inviati come unico file</em></span>.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.flpscuolafoggia.it/importante-ricorso-per-la-monetizzazione-delle-ferie-non-godute-iniziativa-legale-urgente-della-flp-scuola-foggia/">IMPORTANTE: Ricorso per la “monetizzazione delle ferie non godute”, iniziativa legale urgente della FLP SCUOLA FOGGIA</a> proviene da <a href="https://www.flpscuolafoggia.it">flp scuola foggia</a>.</p>
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