ULTERIORE VITTORIA LEGALE DELLA FLP SCUOLA DI FOGGIA: IL TRIBUNALE DI CREMONA CONDANNA IL MIUR E DISPONE IL TRASFERIMENTO IN PROVINCIA DI FOGGIA DI DOCENTE SCUOLA PRIMARIA

PER FORTUNA DOBBIAMO DIRE CHE NEL NOSTRO PAESE NON TUTTI I TRIBUNALI SONO POCO ATTENTI ALL’INTERPRETAZIONE DELLE NORME CONTRATTUALI (VEDI TRIBUNALI DELLE MARCHE!!!).

IL TRIBUNALE DEL LAVORO DI CREMONA, NELLA SCORSA SETTIMANA, HA ACCOLTO UN RICORSO, PATROCINATO DA QUESTA SEGRETERIA PROVINCIALE, DISPONENDO L’IMMEDIATO TRASFERIMENTO DI UNA DOCENTE DI SCUOLA PRIMARIA DALLA LOMBARDIA IN PROVINCIA DI FOGGIA.

CONTRADDICENDO LE “ASTRUSE” DIFESE DEL MIUR, TENDENTI A GIUSTIFICARE “L’ILLEGITTIMITA’ DELL’ALGORITMO UTILIZZATO PER GESTIRE I TRASFERIMENTI DELL’A.S. 2015/2016, IL GIUDICE ADITO HA COSI’ SENTENZIATO:

Il Ministero non ha assegnato alla ricorrente l’ambito territoriale Puglia 0016, bensì altro ambito territoriale che ella aveva indicato nel proprio ordine di preferenze solo alla posizione 137.
Il Ministero ha, per contro, assegnato l’ambito territoriale Puglia 0016 ad almeno 3 docenti che avevano un punteggio inferiore a quello della ricorrente.
Le due disposizioni del C.C.N.I. 8.04.2016 lungi dal legittimare l’operato del Ministero esprimono due semplici regole operative nei fatti disapplicate dal Ministero. L’art. 6 esprime la regola per cui la domanda di mobilità di ciascun partecipante deve essere esaminata
seguendo l’ordine di preferenze da egli indicato. L’allegato 1 esprime la regola per cui se più partecipanti hanno espresso la loro preferenza per uno stesso ambito territoriale, le domande vengono esaminate partendo da quella del partecipante con il
punteggio più alto. Il partecipante con il punteggio più alto prevale in ogni caso, anche rispetto a quei partecipanti che
avevano indicato quel determinato ambito territoriale a un posto più alto del loro ordine di preferenze.” 

Insomma, “ELEMENTARE WATSON”,  come direbbe il  detective Sherlock Holmes. Ma ciò che è elementare per la gente comune e per “i romanzi gialli” non lo è nè per il MIUR, e per “la fu già ministra Giannini”, nè  per alcuni tribunali del lavoro che continuano, non si sa come, a fermarsi alla lettura dell’art.6 del CCNI, dimenticando il dispositivo dell’allegato 1 al CCNI, con il quale si disciplina, poi, come devono essere effettuate le operazioni di mobilità per i richiedenti lo stesso ambito territoriale !!!

La decisione del Tribunale di Cremona, ci porta a fare alcune considerazioni: Chi potrà ristorare, sia sul piano familiare che professionale ed economico, i tanti docenti vittime dell’algoritmo “Gianniniano” ? Chi potrà ristorare, sia sul piano familiare che professionale ed economico,  i tanti docenti vittime delle “poco attente decisioni di alcuni tribunali del lavoro”? 

Dovrà pur prevedersi, nel nostro ordinamento, una responsabilità di chi, sul piano politico e sul piano giudiziario, commette queste errori. La responsabilità che incombe su chi conduce e gestisce sia la Pubblica Amministrazione che la giustizia, non può essere “esentata” da accertamenti e conseguenti provvedimenti adeguati, ove si VERIFICHI l”ELEMENTARIETA'”  DELL’ANALISI DELLE PROCEDURE E DELL’INTERPRETAZIONI DELLE NORME CONTRATTUALI”, GESTITE SPESSO, DI CONVERSO, CON SUPERFICIALITA’, DIMENTICANDO I DIRITTI E LE PREROGATIVE DEI LAVORATORI.